Cassazione Penale, Ordinanza n. 36429/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo era aspecifico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata il 22 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Napoli. Con l’unico motivo ha denunciato l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto le deduzioni radicalmente generiche e prive dell’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata offriva una motivazione sufficiente e non illogica e aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive. Il testo non specifica il reato contestato, i fatti di causa né l’esito di merito della sentenza impugnata.
Norme richiamate
l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è aspecifico, in quanto prospetta deduzioni radicalmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta
La Corte considera inammissibile, per aspecificità, la censura riferita all’art. 129 c.p.p. quando si limita a deduzioni generiche e non indica le ragioni giuridiche e i dati fattuali a sostegno della richiesta.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando formula deduzioni generiche senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sostengono la richiesta; tale genericità rileva in particolare quando la sentenza impugnata presenta una motivazione sufficiente e non illogica e dà adeguato conto delle deduzioni difensive.
Come è indicizzato
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