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Sentenza

Sentenza del 16/07/2018 n. 1908 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento. In via preliminare ha sostenuto la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, poiché la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto nulla la costituzione telematica dell'Ufficio tramite il sistema SIGIT, sul presupposto che il ricorso introduttivo fosse stato notificato in modalità analogica. Nel merito, l'Agenzia ha contestato la motivazione della sentenza, sostenendo la legittimità dell'accertamento relativo a sopravvenienze attive non contabilizzate, costi per lavorazioni di terzi e detrazione dell'IVA su una fornitura di mosto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto errata l'interpretazione del primo giudice sulla costituzione telematica dell'Agenzia: la scelta del ricorrente di utilizzare modalità analogiche non impedisce alla parte resistente di costituirsi telematicamente tramite SIGIT, poiché l'utilizzo del processo telematico era facoltativo e autonomo per ciascuna parte. Tuttavia, tale errore è stato qualificato come error in iudicando e non ha comportato la rimessione della causa al primo grado. Esaminato il merito, la CTR ha confermato l'annullamento dell'accertamento: la mera vetustà delle poste debitorie non dimostrava l'insussistenza delle passività; le lavorazioni di terzi risultavano effettive, contrattualizzate e fatturate a prezzi di mercato; la detrazione IVA era legittima, poiché l'imposta era stata effettivamente applicata e versata e il pagamento mediante cessione del credito o datio in solutum non alterava il regime IVA. L'appello dell'Agenzia è stato quindi rigettato e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Disciplina la costituzione in giudizio e il deposito telematico degli atti e documenti della parte resistente.

    La norma consente alla parte resistente di costituirsi telematicamente tramite SIGIT anche quando il ricorrente abbia introdotto il giudizio con modalità analogiche. La scelta telematica di una parte non vincola l'altra.

  • Artt. 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La costituzione delle parti e la formazione del fascicolo sono istituti distinti dalla notificazione dell'atto introduttivo; il regime telematico assicura continuità a tali istituti senza imporre che entrambe le parti utilizzino la stessa modalità.

  • Art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013

    La parte che abbia utilizzato le modalità telematiche deve assicurare continuità informatica alla propria attività difensiva, indipendentemente dal fatto che sia ricorrente o resistente.

  • Artt. 12 e 13 del D.M. n. 163/2013 e art. 11, commi 1 e 3, del decreto attuativo 4 agosto 2015

    Prevedono la formazione e gestione del fascicolo informatico, anche mediante acquisizione delle copie informatiche degli atti cartacei, a prescindere dalla scelta telematica delle parti.

  • Art. 59, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992

    La rimessione della causa al primo giudice è prevista quando il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato. Non si applica quando il primo giudice abbia semplicemente valutato erroneamente la validità di una costituzione comunque intervenuta.

  • Art. 24 della Costituzione

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    Garantisce il diritto di ciascuna parte a partecipare effettivamente al processo e a svolgere le proprie difese.

  • Art. 111 della Costituzione

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti.

    Impone che la decisione sia adottata nel rispetto del contraddittorio, senza però equiparare ogni errore sulla costituzione delle parti a una mancata instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 2729 del codice civile

    Per desumere l'insussistenza di una passività non è sufficiente la mancata chiusura contabile della partita: servono presunzioni gravi, precise e concordanti o altra prova idonea.

  • Art. 88 del TUIR

    Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite e oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

    Una passività concorre alla formazione del reddito come sopravvenienza attiva solo quando la sua insussistenza sia effettiva e acquisisca certezza, non per il solo decorso del tempo.

  • Artt. 6 e 17 del D.P.R. 633/1972

    Il regime dell'IVA resta collegato all'effettuazione dell'operazione e al versamento dell'imposta da parte del cedente; la risoluzione del rapporto o una diversa modalità di pagamento non eliminano automaticamente il diritto alla detrazione quando l'imposta sia stata effettivamente applicata e assolta.

  • Art. 1189 del codice civile

    Il pagamento mediante cessione di un credito o altra forma di datio in solutum, se accettato dal creditore, costituisce una modalità civilistica di estinzione dell'obbligazione e, di per sé, non modifica il trattamento IVA dell'operazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la scelta del ricorrente di notificare e depositare il ricorso in forma analogica non impedisce al resistente di costituirsi telematicamente, salvo specifiche disposizioni applicabili al procedimento.
  • La costituzione in giudizio e la notificazione dell'atto sono attività processuali distinte: la modalità scelta per la notificazione non determina necessariamente quella obbligatoria per la costituzione della controparte.
  • Un errore del giudice sulla validità della costituzione di una parte non comporta automaticamente la nullità della sentenza o la rimessione al primo grado, se la costituzione è comunque avvenuta e il contraddittorio è stato sostanzialmente garantito.
  • La mera anzianità di una posta debitoria o la sua mancata chiusura contabile non prova l'insussistenza del debito e non basta, da sola, a generare una sopravvenienza attiva imponibile.
  • Per contestare costi relativi a operazioni tra società collegate o con soci e familiari comuni occorrono elementi ulteriori rispetto alla sola relazione societaria o familiare, soprattutto quando esistano contratti, prestazioni effettive e prezzi coerenti con il mercato.
  • Ai fini della detrazione IVA, assumono rilievo l'effettività dell'operazione, l'esposizione dell'imposta in fattura e il suo effettivo assolvimento; una modalità di pagamento indiretta, come la cessione di un credito, non rende di per sé indetraibile l'IVA.

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