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Legge

L.R. Sicilia 21/2020

Norme in materia di cessione di aree alle cooperative

Normativa regionaleL.R. Sicilia 21/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie alle cooperative edilizie, distinguendo tra cessione gratuita e onerosa, e prevede la decadenza dei vincoli convenzionali dopo 25 anni. Regola inoltre requisiti, incentivi e interventi delle cooperative di autorecupero su immobili pubblici, privati, abbandonati o incompiuti. In vigore dal 9 ottobre 2020.

Cessione di aree a cooperative edilizie e disciplina delle cooperative di autorecupero

Cessione di aree alle cooperative edilizie e cooperazione di autorecupero

La legge della Regione Siciliana interviene su due ambiti: la regolarizzazione della proprietà delle aree già assegnate alle cooperative edilizie e la disciplina delle cooperative di autorecupero per il recupero del patrimonio immobiliare esistente. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’emergenza abitativa, favorire la rigenerazione urbana e valorizzare il contesto urbano.

Cessione delle aree già concesse in diritto di superficie

I Comuni, su richiesta degli interessati, cedono in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie alle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano modificato lo statuto per la cessione in proprietà degli alloggi, secondo la legge n. 448/1998 e la legge regionale n. 9/1991. In caso di scioglimento della cooperativa o di trasferimento di singoli appartamenti, la richiesta può essere presentata anche dal singolo proprietario dell’alloggio.

Cessione gratuita o onerosa

La cessione avviene senza oneri per gli appartamenti costruiti da cooperative che, in base alla convenzione comunale ex art. 35 della legge n. 865/1971, abbiano gestito direttamente l’esproprio e pagato l’intera indennità espropriativa, o una maggiore indennità concordata, oppure abbiano sopportato il maggior onere espropriativo stabilito con sentenza passata in giudicato.

La cessione è invece a titolo oneroso per le cooperative che abbiano ottenuto l’area in diritto di superficie a condizioni economiche più favorevoli rispetto alla cessione in proprietà previste dalla normativa statale. In questi casi occorre versare la differenza tra i costi di concessione in superficie e quelli di cessione in proprietà, rivalutata con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fino alla data della domanda di cessione.

Decadenza dei vincoli convenzionali

I vincoli contenuti nella convenzione ex art. 31 della legge n. 865/1971 relativi a prezzo massimo di vendita, canone di locazione e diritti di prelazione decadono dopo 25 anni dalla stipula della convenzione.

Normativa applicabile in via residuale

Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale, si applicano se compatibili le disposizioni dell’art. 31, commi 45-50, della legge n. 448/1998.

Cooperative di autorecupero: natura e requisiti

Le cooperative di autorecupero sono cooperative edilizie che devono:

  • avere un numero di soci almeno pari alle unità immobiliari da recuperare o assegnare, secondo la normativa vigente;
  • essere iscritte nel registro camerale come cooperative edilizie di abitazione e all’albo nazionale di cui alla legge n. 59/1992, con previsione statutaria delle finalità di autorecupero;
  • fissare nello statuto i criteri per le graduatorie di assegnazione;
  • richiedere ai soci la residenza nel comune interessato o nei comuni limitrofi, oppure un’attività lavorativa esclusiva o principale in tali territori, o comunque l’impegno a trasferire la residenza entro un anno dalla consegna;
  • imporre agli assegnatari l’uso dell’unità come abitazione principale per almeno 5 anni;
  • dimostrare capacità tecnico-realizzativa propria, anche tramite professionisti esterni esperti nel settore.

Un decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità deve disciplinare limiti di reddito e requisiti di accesso. Alle cooperative di autorecupero si applicano inoltre gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 79/1975.

Interventi di autorecupero e tutela del patrimonio immobiliare

Gli interventi devono rispettare i regolamenti comunali edilizi, lo standard architettonico dei luoghi e i principi di eco-compatibilità. Quando riguardano immobili pubblici ceduti tramite convenzioni, essi devono conformarsi alla legge regionale n. 16/2016 e puntare al risparmio energetico e al miglioramento antisismico.

Immobili abbandonati o incompiuti

I Comuni possono chiedere ai proprietari di immobili abbandonati o incompiuti, pubblici o privati, di procedere al recupero entro 2 anni. Le cooperative di autorecupero possono ottenere la gestione di tali immobili per realizzare gli interventi.

Ai fini della legge:

  • è immobile abbandonato quello non utilizzato da almeno 15 anni e in evidente degrado;
  • è immobile incompiuto quello non ultimato entro 10 anni dalla comunicazione di inizio lavori;
  • per interventi di autorecupero si intendono recuperi di strutture, parti comuni e spazi interni senza nuovo consumo di suolo e con eliminazione o mitigazione del degrado.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 9 ottobre 2020.

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