Sentenza del 25/06/2020 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartelle inferiori a mille euro tra il 2000 e 2010 - Stralcio da parte dell'Agenzia delle Entrate - Necessità - Cartelle già pendenti in giudizio- Declaratoria di ufficio di cessazione della materia del contendere - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere per le cartelle rientranti nell'ambito dello stralcio, anche se l'Agente della Riscossione non ha provveduto allo stralcio e nessuna parte ha presentato apposita istanza. Il testo non indica gli importi specifici delle cartelle, il giudice e il grado della decisione, l'esito dei singoli motivi di ricorso né la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative a carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, con importo residuo non superiore a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della disciplina, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni. Si discuteva della necessità di stralciare tali carichi entro il 31 dicembre 2018 e dell'obbligo del giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando le cartelle fossero già pendenti in giudizio, anche senza un'istanza di parte.
Norme richiamate
Decreto-legge 118/2019
È indicato tra i riferimenti normativi della disciplina dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010.
È indicata come riferimento normativo per lo stralcio delle cartelle e per la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
Massime di principio
- Per verificare se una cartella rientra nello stralcio descritto, occorre controllare sia il periodo di affidamento del carico (1° gennaio 2000-31 dicembre 2010), sia il residuo non superiore a 1.000 euro alla data rilevante, calcolato includendo capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.
- Quando un giudizio pendente riguarda cartelle comprese nello stralcio previsto dalla legge, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio: non è necessaria un'apposita istanza delle parti.
- La mancata esecuzione materiale dello stralcio da parte dell'Agente della Riscossione non impedisce al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere, se ricorrono i presupposti normativi.
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