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Circolare

Circolare INAIL n. 73 del 07 agosto 1997

Legge 23 dicembre 1996, n662 "misure di razionalizzazione della spesa pubblica" disposizioni in materia di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di rendita.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, in ambito INAIL, il recupero degli indebiti pagamenti di rendite e valori capitali di rendita effettuati entro il 31 dicembre 1995, applicando i commi 260-265 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996. Vengono individuati i destinatari, le esclusioni e le limitazioni al recupero in base al reddito IRPEF 1995, le deroghe in caso di dolo, e le modalità operative per il recupero e per la restituzione delle somme eventualmente trattenute dal 1° gennaio 1997 in poi. La circolare contiene inoltre le istruzioni per le Sedi, inclusa la richiesta di dichiarazione sostitutiva di certificazione, e le indicazioni contabili per i casi non gestibili con procedura informatizzata.

Ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di rendita INAIL ai sensi della legge n. 662/1996

Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di rendita INAIL

La circolare INAIL n. 73 del 7 agosto 1997 detta le disposizioni attuative, nell’ambito dell’Istituto, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in materia di recupero degli indebiti relativi a rendite e valori capitali di rendita. Il documento recepisce i criteri normativi e i chiarimenti ministeriali, tenendo conto anche dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla sostituzione della disciplina previgente per gli indebiti anteriori al 31 dicembre 1995.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La legge n. 662/1996, all’articolo 1, commi 260-265, disciplina la ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite corrisposte dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria. Per l’INAIL, la circolare applica tali principi agli infortunati, ai tecnopatici e ai superstiti che abbiano percepito indebitamente ratei di rendita o valori capitali di rendita liquidati ai sensi degli articoli 75, 219 e 220 del Testo Unico, salvi i casi specificamente esclusi.

La disciplina speciale opera per gli indebiti pagati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996, purché il diritto alla ripetizione non sia prescritto. Per le indebite erogazioni successive al 1° gennaio 1996 torna invece applicabile la disciplina dell’articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come modificato dalla legge n. 412/1991.

Esclusioni e limitazioni del recupero

La circolare distingue tra esenzione totale dal recupero e recupero ridotto. Non si procede al recupero quando il percettore, in assenza di dolo, abbia avuto nel 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a lire 16 milioni. In caso di reddito superiore a tale soglia, il recupero è limitato ai tre quarti della somma indebitamente riscossa.

Ai fini della verifica del reddito personale imponibile IRPEF, il Ministero del Lavoro chiarisce che il reddito va considerato al netto degli oneri deducibili previsti dagli articoli 10 e 21 del T.U.I.R. Inoltre, devono essere esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto, le relative anticipazioni e le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La circolare richiama anche i principi applicati in materia previdenziale, che escludono il reddito della casa di abitazione in alcune prestazioni quali integrazione al minimo e assegno sociale.

Esclusione del recupero nei confronti degli eredi

Per effetto del comma 263, nessun recupero può essere effettuato nei confronti degli eredi del titolare della rendita, sia diretta sia ai superstiti. Tale esclusione opera indipendentemente dal reddito degli eredi e anche quando l’indebito sia stato determinato, in vita, da comportamento doloso del congiunto. Si tratta quindi di una deroga assoluta alla ripetizione nei confronti della successione.

Deroga in caso di dolo

La circolare precisa che i benefici di sanatoria totale o parziale non spettano quando l’indebita erogazione sia imputabile al dolo del beneficiario. Il Ministero osserva che il dolo non può essere definito in astratto in modo generalizzato, ma va valutato come preordinazione fraudolenta in danno dell’Ente, tenendo conto delle concrete modalità di erogazione e del contesto socio-economico del soggetto interessato.

In tale prospettiva, le Sedi devono verificare la ricorrenza del dolo nelle dichiarazioni infedeli o nelle omissioni, richiamando anche il principio già affermato dalla legge n. 412/1991, secondo cui l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, se non conosciuti dall’Ente, può essere equiparata al dolo.

Modalità di recupero dell’indebito

Quando l’assicurato o i superstiti siano ancora percettori di rendita, il recupero segue criteri graduati. Se l’importo da recuperare è pari o inferiore a un quinto del rateo, esso viene recuperato in un’unica soluzione. Se invece è superiore, viene operata una prima trattenuta pari a un quinto del rateo e il residuo è recuperato senza interessi entro 24 mensilità, nel rispetto del limite massimo di un quinto per ciascuna trattenuta mensile. Qualora ciò non sia sufficiente, è possibile superare le 24 mensilità, ma sempre senza oltrepassare il limite del quinto.

La circolare affronta anche i casi in cui la prestazione sia cessata prima dell’avvio del recupero o durante il recupero stesso. In tali ipotesi, pur in assenza di una disciplina espressa, il Ministero raccomanda di favorire un criterio di gradualità analogo a quello ordinario. In via orientativa, per determinare il limite del quinto e quindi la rateizzazione, si deve fare riferimento all’importo del rateo percepito prima della cessazione.

Se la rendita è cessata per liquidazione in capitale ex articolo 75 del Testo Unico, ma il valore capitale non è ancora stato corrisposto, il recupero avviene in unica soluzione sulla somma da liquidare; se questa non è sufficiente, per il residuo si applicano i criteri sopra indicati.

Nei casi di cumulo di più prestazioni a carico dell’Istituto in capo allo stesso assicurato, il quinto va calcolato sul totale delle prestazioni. Se vi sono più superstiti titolari di rendite distinte, il recupero si effettua sulla singola rendita in cui si è verificato l’indebito pagamento.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono riesaminare tutte le posizioni ancora pendenti al 1° gennaio 1997 relative a indebiti pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 1995. Non devono essere riesaminati i casi prescritti, quelli già definiti con recupero completato entro il 31 dicembre 1996, quelli per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l’abbandono del credito per inesigibilità entro tale data, nonché i casi già oggetto di formale comunicazione di rettifica per errore ai sensi della disciplina previgente.

Ai soggetti con posizioni debitorie pendenti deve essere inviata la lettera allegata alla circolare, con l’invito a restituire la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito imponibile IRPEF percepito nel 1995. Acquisita la dichiarazione, la Sede può stabilire se il caso rientri nella sanatoria totale di cui al comma 260 o nella limitazione di cui al comma 261.

Effetti della verifica del reddito

Se il reddito 1995 è pari o inferiore a lire 16 milioni, si applica la sanatoria dell’intero importo ancora dovuto al 1° gennaio 1997, oppure, se il recupero era già iniziato, dell’importo residuo a quella data. Devono inoltre essere restituite le trattenute eventualmente operate dal 1° gennaio 1997. La Sede deve comunicare all’interessato il provvedimento di sanatoria.

Se il reddito supera lire 16 milioni, l’importo da recuperare viene rideterminato detraendo un quarto della somma indebitamente riscossa entro il 31 dicembre 1995. Su tale base si applicano poi le modalità di recupero previste al punto 6, tenendo conto di quanto già recuperato entro il 31 dicembre 1996. Se nel corso del 1997 sono state trattenute somme eccedenti il dovuto così rideterminato, tali importi devono essere restituiti all’interessato.

Istruzioni contabili

Per i casi in cui non sia utilizzabile la procedura informatizzata perché l’assicurato o i superstiti non sono più percettori di rendita, la circolare detta specifiche istruzioni contabili. I recuperi devono essere rilevati sul capitolo 066.01, con operazione contestuale di accertamento/entrata in gestione di competenza. Le restituzioni delle somme recuperate a far data dal 1° gennaio 1997 e non dovute, o recuperate in misura superiore al dovuto, devono invece essere imputate ai capitoli 370.01 per le rendite dirette e 370.04 per le rendite ai superstiti, con operazione contestuale di impegno/pagamento in gestione di competenza.

Allegato operativo per la richiesta di dichiarazione

La circolare contiene un modello di comunicazione da inviare all’interessato, con l’invito a dichiarare il reddito imponibile IRPEF percepito nel 1995. Il modulo di dichiarazione sostitutiva elenca tre categorie di redditi: redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; redditi da pensioni; altri redditi assoggettabili a IRPEF. Le note precisano che vanno incluse anche le indennità per inabilità temporanea assoluta o temporanea astensione dal lavoro pagate dall’INAIL per periodi relativi al 1995, mentre restano esclusi il reddito della casa di abitazione, il TFR, le anticipazioni e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Punti principali

Ambito di applicazione e periodo di riferimento

La disciplina riguarda gli indebiti pagamenti di ratei di rendita e valori capitali di rendita percepiti da infortunati, tecnopatici o superstiti. Si applica ai pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996, purché non prescritti e quindi ancora recuperabili. Per le indebite erogazioni dal 1° gennaio 1996 torna applicabile la disciplina previgente dell’articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come modificato dalla legge n. 412/1991.

Esclusione totale del recupero per redditi bassi

Non si procede al recupero quando, in assenza di dolo, il percettore abbia avuto nel 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a lire 16 milioni. Ai fini del calcolo del reddito vanno considerati il reddito al netto degli oneri deducibili e, secondo i chiarimenti ministeriali, non vanno computati il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto, le anticipazioni del TFR e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Limitazione del recupero ai tre quarti oltre la soglia

Se il reddito personale imponibile IRPEF del 1995 supera lire 16 milioni, il recupero non riguarda l’intera somma indebita ma solo i tre quarti dell’importo riscosso. Il restante quarto non è recuperato. La rideterminazione dell’indebito deve essere fatta sulla base dell’importo percepito entro il 31 dicembre 1995.

Esclusione del recupero nei confronti degli eredi

Per effetto del comma 263, non si procede al recupero nei confronti degli eredi del titolare della rendita, sia diretta sia ai superstiti, indipendentemente dal reddito degli eredi stessi e anche se l’indebito era stato causato, in vita, da comportamento doloso del dante causa.

Deroga per dolo e criteri di valutazione

I benefici di sanatoria totale o parziale non spettano quando l’indebita erogazione sia imputabile al dolo dell’assicurato o del superstite. Il dolo viene ricondotto a una preordinazione fraudolenta in danno dell’Istituto e può essere ravvisato, secondo le indicazioni ministeriali, anche in dichiarazioni infedeli o in omissioni rilevanti, da valutarsi tenendo conto del contesto socio-economico dell’interessato e delle procedure erogatorie seguite dall’Ente.

Modalità di recupero quando la rendita è ancora in pagamento

Se l’importo da recuperare è pari o inferiore a un quinto del rateo, il recupero avviene in unica soluzione. Se è superiore, si effettua una trattenuta iniziale pari a un quinto del rateo e il residuo viene recuperato senza interessi entro il limite di 24 mensilità, fermo restando che ogni trattenuta mensile non può superare un quinto del rateo. Se necessario per rispettare tale limite, il recupero può protrarsi oltre le 24 mensilità.

Recupero in caso di cessazione della prestazione o di più prestazioni

Se la rendita è cessata prima dell’avvio del recupero o mentre il recupero è in corso, la circolare invita a seguire un criterio di gradualità analogo, prendendo a riferimento, in via orientativa, l’importo del rateo percepito prima della cessazione. Se la cessazione deriva da liquidazione in capitale ex articolo 75 del Testo Unico e il valore capitale non è ancora stato corrisposto, il recupero avviene in unica soluzione sulla somma da liquidare; per l’eventuale residuo si applicano i criteri ordinari. Nei casi di più prestazioni INAIL contemporaneamente percepite, il limite del quinto va calcolato sul cumulo; per più superstiti, il recupero si effettua sulla singola rendita riferita all’indebito.

Adempimenti delle Sedi e ricalcolo delle posizioni pendenti

Le Sedi devono riesaminare tutte le situazioni pendenti al 1° gennaio 1997 relative a indebiti pagati entro il 31 dicembre 1995, escludendo i casi prescritti, quelli già recuperati entro il 31 dicembre 1996, quelli per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l’abbandono del credito entro quella data, e i casi già oggetto di formale comunicazione di rettifica per errore. Ai soggetti interessati va inviata la lettera informativa con richiesta di compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito 1995.

Effetti della dichiarazione sostitutiva e restituzioni

Ricevuta la dichiarazione, la Sede verifica se il caso rientra nella sanatoria totale o parziale. Se il reddito è pari o inferiore a lire 16 milioni, si applica la sanatoria per l’intero importo ancora dovuto al 1° gennaio 1997 e vanno restituite le eventuali trattenute operate dal 1° gennaio 1997. Se il reddito supera lire 16 milioni, si ridetermina l’indebito sottraendo un quarto della somma riscossa entro il 31 dicembre 1995 e si considera quanto già recuperato entro il 31 dicembre 1996; se nel 1997 sono state trattenute somme eccedenti il dovuto, queste devono essere restituite.

Istruzioni contabili

Quando non è possibile operare tramite procedura informatizzata perché l’assicurato o i superstiti non percepiscono più la rendita, i recuperi vanno contabilizzati sul capitolo 066.01 con operazione contestuale di accertamento/entrata in gestione di competenza. Le restituzioni dei recuperi non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, relativi a trattenute dal 1° gennaio 1997, vanno imputate ai capitoli 370.01 per rendite dirette e 370.04 per rendite ai superstiti, con operazione contestuale impegno/pagamento in gestione di competenza.

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