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Circolare

Circolare INAIL n. 69 del 22 luglio 1997

Interessi moratori per tardiva liquidazione delle prestazioni assicurative di contenuto economico circolare n 591991 del 12 novembre 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui le collegiali mediche non incidono sul decorso del termine di 120 giorni per la costituzione in mora dell’INAIL. Di conseguenza, viene abrogato il punto 1.8 della circolare n. 59/1991 e si stabilisce che, anche in caso di ricorso amministrativo, il termine per il calcolo degli interessi moratori decorre sempre dalla data della richiesta di prestazione.

Interessi moratori per tardiva liquidazione delle prestazioni assicurative di contenuto economico

Interessi moratori per tardiva liquidazione delle prestazioni assicurative di contenuto economico

La circolare interviene sul criterio di decorrenza del termine utile ai fini della costituzione in mora dell’INAIL e, quindi, del calcolo degli interessi moratori dovuti per la tardiva liquidazione delle prestazioni assicurative di contenuto economico. Il documento recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e modifica quanto precedentemente indicato nella circolare n. 59/1991.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, secondo cui, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, l’Istituto assicuratore si considera costituito in mora decorso il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, qualora non si sia pronunciato entro tale termine.

Superamento della disciplina contenuta nella circolare n. 59/1991

La circolare n. 59/1991 aveva stabilito che, in caso di prestazione dovuta a seguito di ricorso amministrativo, il termine di 120 giorni dovesse decorrere dalla data di ricevimento dell’opposizione oppure, se fosse stato necessario espletare una collegiale medica, dalla data di svolgimento della stessa.

Con il presente intervento tale impostazione viene superata, in quanto non più conforme all’orientamento giurisprudenziale richiamato.

Orientamento della Corte di Cassazione sulle collegiali mediche

La circolare evidenzia che le collegiali mediche, secondo la Corte di Cassazione, non hanno efficacia vincolante sostanziale né processuale e non sono idonee a interrompere la speciale prescrizione disciplinata dagli articoli 111 e 112 del Testo Unico. Esse rappresentano soltanto una fase del procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione e il loro esito non vincola le parti.

In tale prospettiva, le uniche manifestazioni di volontà rilevanti sono:

  • per l’assicurato, la richiesta di prestazione;
  • per l’INAIL, il provvedimento conclusivo della procedura amministrativa.

Ne deriva che il silenzio-rifiuto si forma, in ogni caso, con il decorso di 120 giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione, se l’Istituto non si è pronunciato.

Decorrenza del termine per gli interessi moratori

In applicazione del nuovo indirizzo, il termine di 120 giorni deve essere fatto decorrere dalla data della richiesta di prestazione, come individuata caso per caso secondo quanto già precisato nella circolare richiamata.

Tale regola vale anche quando la prestazione sia oggetto di ricorso amministrativo: la presenza della collegiale medica non sposta la decorrenza del termine e non incide sul momento di maturazione degli interessi moratori.

Abrogazione espressa della precedente istruzione

La circolare dispone infine l’abrogazione del punto 1.8 della circolare n. 59/1991 del 12 novembre 1991, con il conseguente allineamento della prassi amministrativa al principio per cui il termine di 120 giorni decorre sempre dalla domanda originaria di prestazione.

Punti principali

Termine di 120 giorni e costituzione in mora

Richiamando l’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, la circolare ricorda che l’Istituto assicuratore si considera costituito in mora allo scadere di 120 giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione, se nel frattempo non si è pronunciato.

Superamento del criterio indicato nella circolare n. 59/1991

La precedente circolare n. 59/1991 prevedeva, per le prestazioni dovute a seguito di ricorso amministrativo, che il termine decorresse dalla data di ricevimento dell’opposizione oppure, se necessario espletare collegiale medica, dalla data della collegiale stessa. Tale impostazione viene oggi superata.

Orientamento della Corte di Cassazione sulle collegiali mediche

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, le collegiali mediche non hanno efficacia vincolante sostanziale o processuale e non interrompono la speciale prescrizione prevista dagli articoli 111 e 112 del Testo Unico. Esse costituiscono solo una fase del procedimento amministrativo e non incidono sulle manifestazioni di volontà delle parti.

Nuova regola per gli interessi moratori

Ai fini del calcolo degli interessi moratori, il termine di 120 giorni deve decorrere sempre dalla data della richiesta di prestazione, individuata caso per caso secondo i criteri già richiamati nella circolare, anche quando sia stato presentato ricorso amministrativo.

Abrogazione del punto 1.8 della circolare n. 59/1991

Alla luce di tale orientamento, viene espressamente disposta l’abrogazione del punto 1.8 della circolare n. 59/1991 del 12 novembre 1991.

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