Circolare INAIL n. 70 del 22 luglio 1997
Imprese artigiane esonero dalla registrazione sui libri paga e matricola per soci e familiari coadiuvanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le imprese artigiane che non occupano personale dipendente, l’esonero dalla registrazione sui libri paga e matricola previsto per il titolare può estendersi anche ai soci e ai familiari coadiuvanti. L’esclusione è giustificata dal fatto che tali soggetti non sono, di regola, lavoratori subordinati e che il premio INAIL è determinato con tariffa speciale unitaria, rendendo superflua l’iscrizione ai fini assicurativi. Resta però fermo l’obbligo di registrazione qualora, in concreto, le modalità della prestazione configurino un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. In conseguenza dell’assenza dell’obbligo di iscrizione, non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 195 del Testo Unico.
Esonero dalla registrazione sui libri paga e matricola per soci e familiari coadiuvanti delle imprese artigiane
Imprese artigiane: esonero dalla registrazione di soci e familiari coadiuvanti
La circolare n. 70 del 22 luglio 1997 dell’INAIL, Direzione Centrale Rischi, interviene sul regime di tenuta dei libri paga e matricola per le imprese artigiane. L’obiettivo è quello di chiarire se l’esonero già previsto per il titolare possa estendersi anche ai soci e ai familiari coadiuvanti, nell’ambito di una più ampia logica di semplificazione degli adempimenti.
Ambito dell’esonero
Per le aziende artigiane che non occupano personale dipendente, viene confermata la possibilità di non iscrivere sui libri paga e matricola, oltre al titolare, anche i soci e i familiari del datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpellato sulla questione, ha condiviso tale interpretazione, ritenendo che questi soggetti, in quanto tali, non siano normalmente titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Presupposti normativi richiamati
La circolare richiama il quadro normativo costituito, tra l’altro, dall’art. 2094 c.c. in tema di lavoro subordinato e dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli artt. 4, nn. 6 e 7, 23 e 195. Sono inoltre richiamati la legge 4 ottobre 1966, n. 840, art. 2, la tariffa speciale unitaria del D.M. 21 giugno 1988 e l’art. 2-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63, che ha introdotto la comunicazione nominativa all’INAIL.
Limite dell’esonero e casi in cui permane l’obbligo
L’esclusione dalla registrazione non è assoluta. La circolare precisa infatti che l’obbligo di iscrizione nei libri regolamentari resta fermo quando, in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, soci o familiari coadiuvanti debbano essere considerati dipendenti ai sensi dell’art. 2094 c.c. In tale ipotesi continua ad applicarsi l’art. 23 del Testo Unico, che prevede l’iscrizione dei familiari coadiuvanti e dei soci nei libri matricola e paga.
Ragioni dell’irrilevanza della registrazione ai fini assicurativi
L’INAIL giustifica l’esonero anche sul piano tecnico-assicurativo. L’iscrizione nei libri paga dei soci e dei familiari collaboratori è ritenuta irrilevante per la determinazione del premio, che per tali figure è fissato in misura speciale unitaria. Analogamente, l’iscrizione sul libro matricola viene considerata superata dalla denuncia nominativa resa obbligatoria dalla legge n. 63 del 1993, sia all’apertura del rapporto assicurativo sia in occasione delle variazioni successive.
Conseguenze sanzionatorie
Dalla non sussistenza dell’obbligo di iscrizione consegue l’inapplicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 195 del D.P.R. n. 1124 del 1965. La circolare chiarisce quindi che, nei casi di esonero, non può essere irrogata la sanzione per la mancata registrazione sui libri regolamentari.
Punti principali
Estensione dell’esonero per le imprese artigiane
La circolare affronta, nell’ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti, la possibilità di estendere alle imprese artigiane prive di personale dipendente l’esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola, già previsto per il solo titolare dall’art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840, anche ai soci e ai familiari del datore di lavoro.
Parere del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha confermato l’esclusione, assimilando a questi fini familiari coadiuvanti e soci al titolare, poiché non sono titolari di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Limite dell’esonero: rapporto subordinato di fatto
Resta fermo l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 23 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, qualora soci o familiari coadiuvanti debbano essere qualificati, in base alle concrete modalità della prestazione, come dipendenti ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Ragioni dell’esclusione dall’iscrizione
La registrazione sui libri paga è ritenuta irrilevante ai fini della determinazione del premio assicurativo, poiché per titolari, soci e familiari collaboratori il premio INAIL è fissato in misura speciale unitaria. Inoltre, l’esigenza di iscrizione sul libro matricola è superata dalla denuncia nominativa resa obbligatoria dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sia all’apertura del rapporto assicurativo sia per le successive variazioni.
Effetti sanzionatori
Poiché viene meno l’obbligo di iscrizione sui libri regolamentari per i soggetti in questione, non trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 195 del Testo Unico.
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