Decreto dirigenziale n. 17 del 17/03/2026
Decreto di Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 - Firenze, quale Organismo deputato alla verifica e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica Italcertifer S.p.A. come organismo deputato allo svolgimento delle attività di verifica e validazione dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a ridotta mobilità (PRM), in attuazione del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026. L’atto disciplina modalità operative, obblighi di conservazione della documentazione, doveri di comunicazione verso il MIT e regime di vigilanza, sospensione e revoca. La qualifica ha efficacia nel periodo transitorio previsto dalla disciplina richiamata e, comunque, non oltre il 2 marzo 2027 o fino alla pubblicazione della qualifica di cui all’art. 4 del medesimo DD n. 12/2026.
Qualifica di Italcertifer S.p.A. quale organismo deputato alla verifica e validazione dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Qualifica di Italcertifer S.p.A. per l’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Il decreto dirigenziale qualifica Italcertifer S.p.A. quale organismo deputato alla verifica e validazione dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a ridotta mobilità (PRM), in attuazione del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, che disciplina il monitoraggio degli interventi per il miglioramento dell’accessibilità e la qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa ferroviaria unionale e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità.
Base normativa e presupposti
Il decreto richiama:
- la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 sugli organismi che eseguono ispezioni;
- le direttive 2016/798 e 2016/797;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, di attuazione delle direttive sulla sicurezza e sull’interoperabilità ferroviaria;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi;
- il DD n. 30 del 17 giugno 2022 e i DM n. 40 e n. 42 del 2023, relativi a precedenti qualifiche di Italcertifer in ambito ferroviario;
- il Certificato di Accreditamento ACCREDIA n. 447, aggiornato al 19 gennaio 2025;
- il DD n. 12 del 2 marzo 2026, base diretta del presente provvedimento.
Il decreto prende atto dell’istanza presentata da Italcertifer S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 1671 del 13 marzo 2026 e della completezza e conformità della documentazione prodotta.
Qualifica conferita
L’art. 1 dispone che Italcertifer S.p.A. è qualificata quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del DD n. 12/2026, esclusivamente con riferimento all’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.
Modalità di svolgimento delle attività e obblighi organizzativi
L’art. 2 stabilisce che le attività correlate devono essere svolte secondo le modalità fissate dal DD n. 12/2026. L’organismo deve inoltre:
- mantenere la struttura, l’organizzazione, la gestione del personale e le risorse strumentali dichiarate;
- mantenere le scelte effettuate in ordine all’utilizzo di laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione del MIT per ogni variazione;
- conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di attestazione, inclusi i rapporti di prova;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT;
- comunicare tempestivamente al MIT eventuali richieste di informazioni, rilievi e, su richiesta, ogni documento utile, compresi rapporti finali di verifica, relazioni riepilogative e ulteriori elementi per vigilanza e monitoraggio.
Per quanto non espressamente disciplinato, continua a valere il DD n. 12/2026.
Vigilanza, controlli e misure sanzionatorie
L’art. 3 demanda al MIT la vigilanza sull’attività dell’organismo nel periodo transitorio, secondo quanto previsto dall’art. 7 del DD n. 12/2026, con spese a carico dell’organismo stesso.
In caso di accertate difformità dalle disposizioni vigenti, sono previste le seguenti misure:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in presenza di precedente diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
È inoltre previsto che:
- la sospensione sia ritirata dopo l’accertata rimozione delle irregolarità o carenze;
- la qualifica sia revocata se l’organismo non ottempera, nei tempi e modi indicati, al provvedimento di sospensione;
- l’attività sia immediatamente sospesa se l’organismo perde i requisiti previsti dal DD n. 12/2026.
Rapporti con ACCREDIA e con RFI
Il decreto prevede che, in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo debba sospendere l’attività oggetto della qualifica e darne immediata comunicazione al MIT.
I provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal MIT ai sensi del punto 13 dell’Allegato D al DD n. 12/2026 sono comunicati a RFI.
Durata, efficacia e pubblicità
La validità del decreto è limitata:
- al massimo fino al 2 marzo 2027, termine del periodo transitorio richiamato dall’art. 5, comma 3, del DD n. 12/2026;
- oppure, se anteriore, fino alla data di pubblicazione della qualifica prevista dall’art. 4 del medesimo decreto direttoriale.
Il provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIT. Dell’avvenuta pubblicazione viene data informazione a RFI, ANSFISA e ACCREDIA.
Oneri finanziari
Il decreto precisa infine che dall’atto non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Punti principali
Qualifica dell’organismo
Italcertifer S.p.A., con sede a Firenze in piazza della Stazione n. 45, è qualificata quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, limitatamente all’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.
Modalità operative e obblighi dell’organismo
Le attività devono essere svolte secondo le modalità stabilite dal DD n. 12/2026. L’organismo deve mantenere invariata la struttura organizzativa, la gestione del personale e le risorse strumentali dichiarate, inclusi l’impiego di laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione del MIT. Gli atti di attestazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e restare disponibili al Ministero.
Vigilanza, sospensione e revoca
La vigilanza è demandata al MIT nel periodo transitorio, secondo l’art. 7 del DD n. 12/2026, con spese a carico dell’organismo. In caso di difformità o violazioni possono essere adottate diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi o revoca nei casi più gravi o reiterati. La sospensione va ritirata dopo la rimozione delle irregolarità; la qualifica è revocata se non si ottempera alle prescrizioni del provvedimento di sospensione. La perdita dei requisiti comporta sospensione immediata.
Rapporti con ACCREDIA, RFI e durata della qualifica
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito il MIT. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca del MIT sono comunicati a RFI. La validità del decreto è limitata al 2 marzo 2027, termine del periodo transitorio, oppure alla pubblicazione della qualifica prevista dall’art. 4 del DD n. 12/2026. Il decreto è efficace dalla pubblicazione sul sito MIT e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
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