Decreto dirigenziale n. 100 del 13/03/2026
Il decreto dispone gli aggiornamenti dei criteri di metrologia di cui al D.D. n. 563
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna il D.D. 17 dicembre 2024, n. 563, che disciplina le verifiche di conformità metrologica delle attrezzature tecniche utilizzate nei centri di controllo per la revisione dei veicoli. Interviene sugli allegati tecnici, introduce disposizioni transitorie sui requisiti degli strumenti di controllo e detta la scheda tecnica per l’analizzatore gas di scarico omologato con il D.D. 5 luglio 2024, n. 285. Vengono anche aggiornati gli elenchi delle attività di verifica di pre-esercizio e periodica per numerose attrezzature di revisione.
Modifica delle modalità di verifica della conformità metrologica per le attrezzature dei centri di controllo revisione veicoli
Modifica delle modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature per la revisione dei veicoli
Il decreto dirigenziale aggiorna il D.D. 17 dicembre 2024, n. 563, relativo alle verifiche di conformità metrologica delle attrezzature tecniche impiegate nei centri di controllo per la revisione dei veicoli. L’intervento recepisce l’evoluzione del quadro europeo e nazionale in materia di strumenti di misura e controlli tecnici, con particolare riferimento alla disciplina sulla revisione veicolare e agli analizzatori gas di scarico omologati ai sensi della direttiva 2014/32/UE.
Base normativa e finalità
Nel preambolo sono richiamati, tra gli altri, la direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici, la direttiva 2014/47/UE sui controlli su strada, l’art. 80 del codice della strada e gli artt. 238, 239 e 241 del D.P.R. n. 495/1992. Sono inoltre richiamati il D.M. 19 maggio 2017, n. 214, il D.D. 17 dicembre 2024, n. 563, il D.D. 5 luglio 2024, n. 285 e le circolari storiche sulle omologazioni e sulle verifiche delle attrezzature di revisione.
Il decreto si fonda sull’esigenza di aggiornare le modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature dei centri di controllo, tenendo conto sia dell’evoluzione normativa sia del fatto che solo per alcuni strumenti disponibili è oggi possibile soddisfare pienamente i criteri metrologici previsti dal D.D. n. 563/2024.
Modifiche agli allegati del D.D. n. 563/2024
L’art. 1 dispone che:
- l’Allegato A del nuovo decreto integra l’Allegato III del D.D. n. 563/2024;
- l’Allegato B sostituisce integralmente gli Allegati II, IV e V del D.D. n. 563/2024.
In sostanza, il provvedimento riscrive le regole tecniche di verifica, le caratteristiche degli strumenti di controllo e le periodicità di taratura e di ispezione per le attrezzature utilizzate nei centri di revisione.
Disposizioni transitorie sui requisiti di riferibilità e taratura
L’art. 2 introduce una deroga temporanea al requisito generale secondo cui gli strumenti di controllo devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati.
In particolare, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall’art. 12, comma 1, del D.D. n. 563/2024, la verifica di conformità metrologica può essere svolta con strumenti di controllo privi di certificato di taratura per le seguenti attrezzature:
- contagiri;
- opacimetro;
- prova fari;
- prova velocità;
- prova freni a rulli e piastre.
Il decreto prevede poi che tale deroga possa essere estesa per ulteriori 24 mesi se, allo scadere del primo periodo, non siano ancora stati individuati strumenti di controllo dotati di certificato di taratura.
Decorso il periodo transitorio, le nuove attrezzature omologate dovranno utilizzare strumenti di controllo conformi ai requisiti di riferibilità del punto 1.5 dell’Allegato II del D.D. n. 563/2024.
Disciplina specifica per l’analizzatore gas di scarico
Sempre all’art. 2, il decreto stabilisce che, nelle more dell’emanazione del provvedimento ministeriale previsto dall’art. 3, comma 4, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, le verifiche di conformità metrologica degli analizzatori gas di scarico omologati secondo la direttiva 2014/32/UE siano eseguite secondo la scheda tecnica dell’Allegato A, comprensiva degli errori massimi ammessi.
L’Allegato A è intestato a:
- Scheda tecnica n. 21;
- analizzatore gas di scarico;
- omologato con Decreto Direttoriale 285 del 05.07.2024.
Contenuto della scheda tecnica dell’analizzatore gas di scarico
La scheda tecnica descrive l’attrezzatura come dispositivo di analisi a campionamento parziale dei gas di scarico, utilizzato per rilevare concentrazioni di CO, CO2, O2 e HC e valutare la qualità della combustione nei motori ad accensione comandata.
Sono richiamati e definiti i principali parametri metrologici e tecnici:
- CO, CO2, O2, N, HC;
- CO corretto;
- fattore PEF;
- fattore lambda;
- tecnologia IR/NDIR;
- cella elettrochimica.
La scheda contiene poi:
- attività preliminari, tra cui controllo istruzioni d’uso, identificazione attrezzatura, libretto metrologico e condizioni ambientali di utilizzo;
- verifica iniziale/pre-esercizio, con controllo generale, prova di riscaldamento, curva di calibrazione con gas campione, prova di tenuta, controllo HC residui, controllo “basso flusso” e verifica del tempo di risposta dei canali CO, CO2, HC e O2;
- verifica periodica, sostanzialmente analoga, con aggiunta del controllo di corrispondenza alle caratteristiche originali e assenza di manomissioni.
Sono inoltre indicati gli errori massimi ammessi per le diverse grandezze e le miscele campione da utilizzare, distinguendo tra analizzatori gas di scarico 88/95 e 285/24, con riferimento anche alle miscele OIML R 99-1&2.
Regole generali delle verifiche: criteri di metrologia e strumenti di controllo
L’Allegato II sostituito dal decreto disciplina i principi comuni per verifiche di pre-esercizio e periodiche.
Tra i punti principali:
- le verifiche mirano ad accertare la conformità metrologica e il rispetto degli errori massimi ammessi;
- non sono consentite operazioni di smontaggio o alterazione dei parametri di lavoro;
- le verifiche periodiche servono anche a verificare la presenza della certificazione di idoneità all’uso sul libretto metrologico;
- gli strumenti di controllo devono avere certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati, salvo deroghe ministeriali;
- l’incertezza di taratura e quella dei materiali di riferimento non deve superare un terzo dell’errore massimo ammesso;
- gli strumenti necessari devono essere nella disponibilità materiale dell’organismo autorizzato;
- se è previsto l’accesso al software di verifica, l’organismo deve disporre delle password di primo livello;
- in caso di esito negativo, l’operatore annota l’esito nel libretto metrologico senza aggiornare la data di verifica, e l’attrezzatura può essere riutilizzata solo dopo riparazione e nuova verifica positiva.
Strumenti di controllo, caratteristiche e accettabilità
L’Allegato II aggiorna in modo puntuale gli strumenti di controllo e i relativi requisiti per ciascuna categoria di attrezzatura. Sono disciplinati, tra gli altri:
- analizzatori gas di scarico con miscele di gas campione e limiti di accettabilità;
- contagiri con simulatore di giri;
- decelerometri con dima di taratura;
- fonometri con calibratore multifunzione e filtri ottici;
- opacimetri con filtri ottici di opacità nota;
- provafari con simulatore di faro;
- prove freni a rulli e piastre con contagiri velocità rullo, livella, masse campione, dinamometri, barre di taratura e celle di carico;
- provagiochi con flessometro/calibro e masse campione;
- prove velocità con barre di taratura e strumenti di misura delle dimensioni.
Per ciascuno strumento sono riportati i campi di misura, le caratteristiche tecniche e i livelli di accettabilità, con specifiche distinzioni tra versioni omologate con vecchi regimi e con il D.D. n. 285/2024.
Periodicità delle verifiche e tarature
L’Allegato IV fissa la periodicità delle verifiche periodiche per tutte le principali attrezzature di revisione a 1 anno, inclusi:
- analizzatore gas di scarico 88/95 e 285/24;
- contagiri;
- decelerometro;
- fonometro;
- opacimetro;
- provafari;
- provafreni a piastre;
- provafreni a rulli;
- provagiochi;
- prova velocità.
Per il fonometro è previsto inoltre che, almeno ogni quattro anni, l’attrezzatura sia sottoposta a taratura presso laboratori accreditati.
Lo stesso allegato stabilisce la frequenza di taratura degli strumenti di controllo, ad esempio:
- 1 anno per adattatore capacitivo, calibratore multifunzione, cella di carico/dinamometro/piattaforme pesa ruote, frequenzimetro, manometro, multimetro, simulatore faro, simulatore giri;
- 2 anni per calibro a corsoio, flessometro, livella;
- 5 anni per barra di taratura, dima campione per decelerometro, masse;
- 3 anni per le miscele gas campione degli analizzatori gas di scarico 88/95 e 285/24.
Elenco delle attività di verifica di pre-esercizio e periodica
L’Allegato V, integralmente riscritto, elenca per ogni attrezzatura le attività da eseguire in verifica di pre-esercizio e in verifica periodica.
Per l’analizzatore gas di scarico sono previste prove su:
- controllo generale e funzionale;
- interdizione in riscaldamento;
- curva di calibrazione con i gas;
- prova di tenuta;
- controllo HC residui;
- controllo basso flusso;
- tempo di risposta;
- ulteriori controlli.
Per contagiri, decelerometro, fonometro, opacimetro e provafari sono disciplinati controlli di rispondenza al libretto metrologico, integrità, funzionalità, zero, linearità, campi di misura, sensibilità, intensità luminosa, soglie e sicurezza.
Per i provafreni a rulli e a piastre, anche per autoveicoli, motocicli, veicoli pesanti e versioni auto/3-4 ruote, sono previsti controlli di:
- differenza di quota e complanarità;
- velocità periferica o rotazione dei rulli;
- soglie di slittamento e di allarme;
- errore massimo ammesso a zero;
- linearità e ripetibilità per forza frenante e forza peso;
- misuratori di sforzo pedale, manuale o leva;
- aderenza minima, anche su rulli o piastre bagnati;
- dispositivi di bloccaggio e sicurezza;
- corretto funzionamento dei software di calcolo di efficienza e sbilanciamento.
Per i provagiochi sono previsti controlli su lampada spot, movimenti a vuoto, coefficiente di aderenza, sicurezza e, per la versione pesante omologata nel 2023, anche sugli spostamenti delle piastre sotto carico.
Per le prove velocità 2 ruote e 2+3+4 ruote sono previsti controlli dimensionali, dispositivi di ancoraggio/bloccaggio, raffreddamento, rilevamento della velocità del rullo frenato, soglie di allarme, funzionamento del dispositivo di frenatura e, se presente, verifica della stazione barometrica.
Decorrenza dell’efficacia
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Aggiornamento degli allegati tecnici del D.D. n. 563/2024
L’articolo 1 dispone che l’Allegato A integra l’Allegato III del D.D. n. 563/2024, mentre l’Allegato B sostituisce integralmente gli Allegati II, IV e V del medesimo decreto. L’intervento è motivato dall’evoluzione normativa e dalla necessità di allineare criteri metrologici, frequenze di taratura e procedure di verifica per le attrezzature dei centri di controllo.
Deroghe transitorie sui requisiti di taratura degli strumenti di controllo
L’articolo 2 consente, fino al termine del periodo transitorio dell’art. 12, comma 1, del D.D. n. 563/2024, di eseguire la verifica di conformità metrologica con strumenti di controllo anche privi di certificato di taratura per contagiri, opacimetro, prova fari, prova velocità e prova freni a rulli e piastre. È prevista una proroga ulteriore di 24 mesi, se non siano ancora individuati strumenti muniti di certificato di taratura. Decorso il periodo transitorio, le nuove omologazioni dovranno impiegare strumenti conformi ai requisiti di riferibilità del punto 1.5 dell’Allegato II.
Disciplina transitoria per l’analizzatore gas di scarico
In attesa del provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy previsto dall’art. 3, comma 4, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, le verifiche di conformità metrologica degli analizzatori gas di scarico omologati secondo la direttiva 2014/32/UE devono svolgersi secondo la scheda tecnica dell’Allegato A e i relativi errori massimi ammessi. La scheda tecnica identifica l’analizzatore gas di scarico omologato con il D.D. n. 285/2024 e disciplina attività preliminari, verifica iniziale/pre-esercizio, verifica periodica e conferma metrologica.
Revisione dell’elenco attività di verifica per le attrezzature di revisione
L’Allegato B contiene l’aggiornamento dettagliato delle procedure di pre-esercizio e periodiche per analizzatore gas di scarico, contagiri, decelerometro, fonometro, opacimetro, provafari, provafreni a rulli e piastre, provagiochi e prova velocità. Per ciascuna attrezzatura sono indicati controlli, prove funzionali, verifiche di linearità, ripetibilità, zero, sicurezza, soglie di allarme e, per alcuni casi, controlli su componenti originali, aderenza dei rulli/piastre e dispositivi di bloccaggio.
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