Decreto dirigenziale n. 18 del 17/03/2026
Decreto di Qualifica della Società Certifer Italia S.r.l.U. con sede in Via Chiassatello n. 57, 56121 Pisa (PI), quale Organismo deputato alla verifica e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica Certifer Italia SrlU come organismo deputato allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026 in materia di accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a ridotta mobilità (PRM). L'atto disciplina modalità operative, obblighi di conservazione e comunicazione, vigilanza del MIT, cause di sospensione o revoca della qualifica e durata massima della validità, richiamando il quadro normativo ferroviario europeo e nazionale e il regime transitorio previsto dal decreto presupposto.
Qualifica di Certifer Italia SrlU quale organismo deputato alla verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Qualifica di Certifer Italia SrlU come organismo per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Il decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica Certifer Italia SrlU quale organismo deputato alla verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a ridotta mobilità (PRM), in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria e nel regime transitorio previsto dal decreto presupposto.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
- le direttive 2016/798 e 2016/797;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, nn. 50 e 57;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione;
- i precedenti decreti direttoriali nn. 54 del 27 agosto 2021, 88 del 13 settembre 2024 e 90 del 19 settembre 2024, relativi alla qualifica/certificazione di Certifer Italia in diversi ambiti ferroviari;
- il certificato di accreditamento ACCREDIA n. 879, ultima revisione 19 gennaio 2025;
- il Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, che disciplina il monitoraggio degli interventi per il miglioramento dell'accessibilità per le PRM e la qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
La qualifica è stata richiesta da Certifer Italia SrlU con nota acquisita al prot. n. 1560 dell'11 marzo 2026, e il MIT ha ritenuto completa e conforme la documentazione prodotta.
Contenuto della qualifica
Con l'articolo 1, Certifer Italia SrlU è qualificata per svolgere le attività previste dall'articolo 5 del DD n. 12/2026, limitatamente all'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.
L'articolo 2 stabilisce che:
- le attività devono essere svolte secondo le modalità fissate dal DD n. 12/2026;
- l'organismo deve mantenere invariata la struttura organizzativa, la gestione del personale e le risorse strumentali dichiarate;
- eventuali variazioni, comprese quelle relative a laboratori e consulenti esterni, sono soggette a preventiva approvazione del MIT;
- gli atti dell'attività di attestazione, inclusi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni;
- la documentazione deve essere sempre disponibile per il MIT;
- l'organismo deve trasmettere tempestivamente al MIT richieste di informazioni o rilievi ricevuti e, su richiesta, ogni documento utile alla vigilanza e al monitoraggio, compresi rapporti finali di verifica e relazioni riepilogative.
Vigilanza, controlli e misure sanzionatorie
L'articolo 3 attribuisce al MIT la vigilanza sull'attività dell'organismo nel periodo transitorio, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DD n. 12/2026, con oneri a carico dell'organismo stesso.
In caso di irregolarità o difformità, il decreto prevede un sistema graduato di misure:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione dell'attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
È inoltre previsto che:
- decorso il termine della sospensione, il provvedimento sia ritirato solo dopo la rimozione delle irregolarità o carenze;
- la qualifica sia revocata se l'organismo non ottempera nei termini e nelle modalità stabilite nel provvedimento di sospensione;
- l'attività sia immediatamente sospesa se vengono meno i requisiti di qualifica previsti dal DD n. 12/2026;
- in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento ACCREDIA, l'organismo sospenda immediatamente l'attività e lo comunichi al MIT;
- eventuali provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal MIT siano comunicati a RFI.
Durata, efficacia e pubblicazione
L'articolo 4 stabilisce che la qualifica ha validità al più fino al 2 marzo 2027, data di scadenza del periodo transitorio richiamato dall'articolo 5, comma 3, del DD n. 12/2026, oppure fino alla data di pubblicazione della qualifica prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto.
Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIT; della pubblicazione viene data informazione a RFI, ANSFISA e ACCREDIA. L'atto precisa infine che non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Punti principali
Qualifica dell'organismo
Certifer Italia SrlU, con sede in via Chiassatello n. 57, Pisa, è qualificata quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
Quadro normativo e presupposti
Il provvedimento si fonda sulla normativa tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, sulle direttive UE 2016/798 e 2016/797 e sui decreti legislativi nn. 50/2019 e 57/2019, oltre che sui precedenti decreti direttoriali di qualifica di Certifer Italia del 2019, 2021, 2024 e sul Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, che disciplina monitoraggio degli interventi per l'accessibilità PRM e soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
Obblighi operativi e di conservazione
L'organismo deve svolgere le attività secondo le modalità stabilite dal DD n. 12/2026, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentati, e sottoporre al MIT ogni variazione relativa anche a laboratori e consulenti esterni. Gli atti dell'attività di attestazione, compresi i rapporti di prova, vanno conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione del MIT.
Vigilanza, diffida, sospensione e revoca
La vigilanza è affidata al MIT nel periodo transitorio, con spese a carico dell'organismo. In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, il MIT può disporre diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o reiterate, revoca in caso di gravi violazioni reiterate o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione. L'attività è sospesa immediatamente se vengono meno i requisiti di qualifica o se ACCREDIA sospende/revoca il certificato di accreditamento.
Durata ed efficacia
La qualifica ha validità al più fino al 2 marzo 2027, coincidente con la scadenza del periodo transitorio richiamato dal DD n. 12/2026, oppure fino alla pubblicazione della qualifica prevista dal medesimo decreto. L'atto è pubblicato sul sito del MIT, entra in vigore dalla data di pubblicazione e non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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