Cassazione Penale, Sentenza n. 14701/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 178, 180 e 601 c.p.p.: la citazione per il giudizio d'appello è stata notificata il 01/10/2025 mentre l'udienza si è tenuta il 05/11/2025, quindi senza rispetto del termine minimo di comparizione di quarantа giorni previsto dall'art. 601, comma terzo, c.p.p. La difesa eccepiva la nullità per violazione del termine e sostiene che tale nullità non possa considerarsi sanata dal comportamento processuale (mancata richiesta di trattazione orale e deposito di conclusioni scritte), avendo tempestivamente dedotto l'eccezione con memoria depositata l'8/10/2025.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 601, comma terzo, c.p.p. Ha dichiarato che tale violazione integra una nullità generale a regime intermedio, la cui deduzione è soggetta ai termini di cui all'art. 180 c.p.p., e non è sanata dal semplice comportamento processuale della difesa (es. mancata richiesta di trattazione orale o deposito di conclusioni scritte). Poiché l'eccezione era stata tempestivamente proposta (memoria dell'8/10/2025), la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Richiamato come normativa generale in tema di nullità processuali; la decisione conferma che le nullità vanno valutate secondo la loro classificazione e termini di deduzione previsti dal codice.
art. 180 c.p.p.
Indica i termini e le modalità per dedurre le nullità nel giudizio di appello, in particolare che, nei giudizi 'cartolari', la deduzione deve avvenire mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione; la Corte ha ritenuto che la nullità per violazione dell'art. 601 rientri nel regime di intervento di art. 180.
art. 601 c.p.p.
termine minimo di comparizione di quaranta giorni (art. 601, comma terzo)
Il termine a comparire di quaranta giorni è considerato essenziale per garantire il diritto di difesa in appello: la sua violazione integra una nullità generale a regime intermedio, non meramente formale, e non è sanabile con il comportamento processuale della parte.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per appello deve rispettare il termine minimo di comparizione di 40 giorni; la sua violazione determina una nullità generale a regime intermedio.
- Tale nullità va eccepita tempestivamente nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; nei giudizi cartolari la deduzione deve avvenire con memoria scritta depositata prima della deliberazione.
- Il comportamento processuale difensivo (mancata richiesta di trattazione orale o deposito di conclusioni scritte) non è sufficiente per sanare la nullità derivante dalla violazione del termine di comparizione.
- Se la nullità è tempestivamente dedotta, la corte di legittimità può annullare la sentenza di merito e disporre il prosieguo del giudizio innanzi alla corte territoriale in diversa composizione.
- Per la difesa è essenziale verificare le date di notifica e, se il termine di comparizione non è rispettato, eccepire subito la nullità (in appello per iscritto nei giudizi cartolari prima della deliberazione).
- Per l'accusa e l'ufficio che esegue le notifiche è fondamentale rispettare i termini di legge per evitare vizi tali da compromettere l'esito del giudizio e determinare la rinnovazione del processo.
Testo integrale
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