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Ordinanza

Ordinanza n. 16465/2026 - Roma, Sezione 3B

previa adozione di idonea misura cautelare presidenziale inaudita altera parte e/o collegiale, 1. del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito recante il contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui: (a) determina il contingente regionale per la Lombardia in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, senza reintegrare il residuo di 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025; (b) esclude dall'ambito soggettivo dei beneficiari degli accantonamenti i candidati idonei integrati nelle graduatorie divenute permanenti ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 30 dicembre 2025, n. 207; c) disattende l’impegno dell’Amministrazione volto ad accantonare i posti pre mobilità ad esclusivo beneficio dei cc.dd ordinaristi; d) non include la ricorrente nel novero dei vincitori assunti nell’a.s. 2026/2027 nonché nei limiti del suo recepimento ed effetto applicativo nella Regione Lombardia; 2. degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, dando attuazione al medesimo, hanno determinato il contingente regionale utile e disposto le conseguenti operazioni di immissione in ruolo senza includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo per l'a.s. 2026/2027; 3. del Decreto USR per la Lombardia prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, recante le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui assegna al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 soli 72 posti e omette di includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo; 4. del Decreto USR per la Lombardia n. 1210 del 15 luglio 2026, recante gli incarichi dirigenziali e la mobilità interregionale per l'a.s. 2026/2027, nella parte in cui ha consentito n. 6 ingressi in mobilità interregionale a Milano (e ulteriori ingressi nelle altre province lombarde) in violazione della clausola di salvaguardia a favore della graduatoria ordinaria e degli accantonamenti pre-mobilità; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese le note dell'USR Lombardia e del MIM adottate nell'ambito dell'incontro del 5 giugno 2026 nella parte in cui hanno escluso gli idonei dal perimetro degli accantonamenti; nonché per l'accertamento del diritto dell’istante all'immissione in ruolo come dirigente scolastico in Lombardia per l'a.s. 2026/2027, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla sua nomina e, in via subordinata, all'accantonamento di almeno un posto nella regione Lombardia; nonché per la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina al 1° settembre 2026;

Giustizia amministrativa202608929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale sul contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2026/2027 e atti regionali di determinazione dei posti, mobilità interregionale e immissione in ruolo in Lombardia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha fissato in 72 i posti destinati in Lombardia alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, lamentando il mancato reintegro di 98 posti residui non restituiti nell’a.s. 2024/2025, l’esclusione dagli accantonamenti dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie divenute permanenti ai sensi dell’art. 1, comma 527, l. n. 207/2025 e la violazione dell’impegno a riservare i posti pre-mobilità agli ordinaristi. Ha inoltre contestato gli atti dell’USR Lombardia, compresi i decreti del 21 agosto 2026 sulle assunzioni e del 15 luglio 2026 sulla mobilità interregionale, per avere assegnato soltanto 72 posti alla graduatoria ordinaria, consentito ingressi in mobilità e omesso la sua immissione in ruolo nell’a.s. 2026/2027. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla nomina, in subordine l’accantonamento di almeno un posto, e la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina al 1° settembre 2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito dell’Amministrazione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni; entrambi i termini sono perentori e la loro inosservanza è prevista a pena di improcedibilità. Ha inoltre rilevato d’ufficio dubbi sulla giurisdizione amministrativa, e quindi sull’ammissibilità del ricorso, limitatamente alle impugnazioni degli atti regionali di attuazione, assunzione e mobilità (punti 2, 3, 4 e 5 dell’epigrafe), perché attinenti alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo. Ha assegnato alle parti 30 giorni per memorie sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e rinviato la prosecuzione della fase cautelare al 9 dicembre 2026, senza pregiudicare la decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto.

    La questione rilevata d’ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine per presentare memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione di giurisdizione o di ammissibilità suscettibile di incidere sul giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per memorie prima di deciderla.
  • Se il ricorso coinvolge una pluralità di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione e fissare termini perentori per la notificazione e il deposito della relativa prova, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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