Provvedimento AGCM C12554 n. 30746 del 25/07/2023
COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN/FLEX COMPOSITE GROUP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCompagnie Financière Michelin SAS, veicolo del gruppo Michelin, acquisisce il 100% di Flex Composite Group SA e delle sue controllate. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, ne verifica la soglia di fatturato nazionale e conclude che non ostacola in misura significativa la concorrenza. L’operazione viene quindi autorizzata senza avvio dell’istruttoria; il patto di non concorrenza è ritenuto accessorio nei limiti indicati.
Compagnie Financière Michelin / Flex Composite Group: acquisizione del controllo esclusivo di FCG da parte di CFM, con non avvio dell’istruttoria
Compagnie Financière Michelin / Flex Composite Group
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina l’acquisizione del 100% di Flex Composite Group SA da parte di Compagnie Financière Michelin SAS, società del gruppo Michelin. L’operazione è notificata ai sensi della disciplina nazionale sulle concentrazioni ed è valutata alla luce degli artt. 5, 6 e 16 della l. 287/1990, con esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 per difetto delle relative condizioni di competenza.
Le parti e l’operazione
CFM è una società francese non operativa, controllata da Compagnie Générale des Etablissements Michelin, holding del gruppo Michelin quotata a Parigi. Il gruppo è attivo principalmente nella produzione e distribuzione di pneumatici per diversi veicoli, oltre che in altri settori, tra cui i tessuti rivestiti. FCG è una società francese attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di tessuti e pellicole tecniche ad alto valore aggiunto, organizzata nei segmenti tessuti ingegnerizzati, materiali compositi e pellicole tecniche.
Fatturato e soglie di notifica
Nel 2022 il gruppo Michelin ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa 28,6 miliardi di euro, con vendite nell’Unione europea e in Italia indicate nel provvedimento in misura tale da ricadere nell’ambito applicativo nazionale. FCG ha realizzato nel medesimo periodo un fatturato consolidato mondiale pari a circa 203,5 milioni di euro, con vendite nell’Unione europea e in Italia anch’esse rilevanti ai fini della valutazione di competenza. L’AGCM rileva che il fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate supera 532 milioni di euro e che almeno due imprese interessate superano individualmente 32 milioni di euro, rendendo obbligatoria la notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990.
Mercati rilevanti
La valutazione concorrenziale si concentra sui tessuti ingegnerizzati, con specifico riguardo ai tessuti rivestiti, che costituiscono l’unico ambito in cui Michelin svolge attività, peraltro marginali. L’Autorità richiama la precedente prassi della Commissione europea, secondo cui la produzione e fornitura di tessuti rivestiti integra un mercato del prodotto distinto; sul piano geografico, la delimitazione resta aperta, ma il mercato è almeno di dimensioni SEE e verosimilmente globale.
Effetti della concentrazione
Nel mercato dei tessuti rivestiti, le quote di FCG e Michelin sono entrambe inferiori all’1% sia a livello mondiale sia a livello SEE. L’AGCM osserva inoltre la presenza di numerosi e qualificati concorrenti. In tale contesto, l’operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990.
Clausola di non concorrenza
Il contratto di acquisizione prevede un patto di non concorrenza a carico di alcuni venditori per due anni dal closing. L’Autorità lo considera accessorio alla concentrazione solo entro limiti precisi: deve riguardare i prodotti oggetto dell’impresa acquisita, essere circoscritto all’area di attività dell’impresa acquisita e non deve impedire ai venditori di acquistare o detenere azioni per finalità di investimento finanziario.
Esito del procedimento
Alla luce dell’assenza di criticità concorrenziali, l’AGCM delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Il provvedimento è comunicato alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con successiva pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Compagnie Financière Michelin SAS, società francese non operativa e interamente riferibile al gruppo Michelin, acquisisce il 100% del capitale di Flex Composite Group SA e, indirettamente, delle sue controllate. FCG è attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di tessuti e pellicole tecniche ad alto valore aggiunto, articolata in tre segmenti: tessuti ingegnerizzati, materiali compositi e pellicole tecniche.
Inquadramento giuridico e competenza
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, per acquisizione del controllo esclusivo. Rileva inoltre l’applicabilità della disciplina nazionale in assenza delle condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. L’operazione è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia supera 532 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano individualmente 32 milioni di euro.
Mercati interessati
L’analisi si concentra sui tessuti ingegnerizzati, e in particolare sui tessuti rivestiti, unico segmento in cui Michelin ha attività, peraltro marginali. L’Autorità richiama la prassi della Commissione europea, che ha considerato la produzione e fornitura di tessuti rivestiti come un mercato del prodotto distinto e ha lasciato aperta la delimitazione geografica, ritenendola almeno SEE e probabilmente globale.
Valutazione concorrenziale
Nel mercato della produzione e fornitura di tessuti rivestiti, le quote di FCG e di Michelin sono entrambe inferiori all’1% sia a livello mondiale sia a livello SEE. Il mercato è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti. Su tale base l’AGCM esclude effetti anticoncorrenziali significativi, non ravvisando la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Clausola di non concorrenza
Il securities purchase agreement prevede un obbligo di non concorrenza a carico di alcuni venditori per due anni dal closing. L’Autorità lo ritiene accessorio e necessario all’operazione solo se limitato merceologicamente ai prodotti dell’impresa acquisita, geograficamente all’area di attività della stessa e senza impedire ai venditori di detenere azioni a fini di investimento finanziario.
Esito
L’AGCM delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Il provvedimento viene comunicato alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.
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