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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 1932 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi per 21.550 euro e rideterminato il reddito in 43.552 euro, da imputare ai tre soci. L'accertamento si fondava sulla reiterata scarsa redditività, sugli studi di settore e su ulteriori dati acquisiti dall'Ufficio. I ricorrenti hanno dedotto principalmente la mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio preventivo e, nel merito, hanno giustificato lo scostamento dagli studi di settore con l'attività svolta esclusivamente per una cooperativa, il divieto di acquisire lavori autonomamente, la vetustà e la manutenzione degli autocarri, la distanza dai luoghi di consegna e la perdita di 14 giornate lavorative per nevicate e gelate.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'appello dei contribuenti e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il semplice invio di un questionario e la ricezione della documentazione non integrassero un effettivo contraddittorio preventivo. Ha inoltre stabilito che lo scostamento dagli studi di settore costituisce soltanto una presunzione semplice e non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti e deve confrontarsi con le giustificazioni del contribuente. Nel caso concreto tali ulteriori elementi sono risultati mancanti e le spiegazioni dei contribuenti, supportate dalla documentazione prodotta, sono state ritenute idonee. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973

    Norma utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per procedere alla rettifica del reddito mediante accertamento analitico-induttivo.

  • Art. 54, DPR 633/1972

    Norma richiamata per la rettifica ai fini IVA dei maggiori ricavi contestati.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di difesa sostiene l'esigenza che il contribuente possa conoscere e contestare gli elementi utilizzati contro di lui prima dell'adozione dell'atto impositivo.

  • Art. 97 della Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione impongono un'istruttoria completa, che tenga conto anche degli elementi forniti dal contribuente.

  • Art. 10 della Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    È richiamato quale fondamento del rapporto collaborativo e trasparente tra Amministrazione finanziaria e contribuente e dell'obbligo di considerare le ragioni difensive dell'interessato.

  • Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.

  • Art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione Europea

    Riconosce il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

  • Art. 117 della Costituzione

    È richiamato per affermare la prevalenza dei principi del diritto dell'Unione Europea incompatibili con una disciplina nazionale contraria al contraddittorio.

  • Studi di settore

    Le risultanze degli studi di settore sono considerate presunzioni semplici e costituiscono soltanto un punto di partenza per l'accertamento; devono essere corroborate da ulteriori elementi e valutate nel contraddittorio con il contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda sugli studi di settore o su altri strumenti standardizzati, il mero scostamento dai valori presunti non è normalmente sufficiente a giustificare la pretesa fiscale: servono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Il contraddittorio deve essere effettivo. Il semplice invio di un questionario o la richiesta di documenti può non bastare se l'Amministrazione non dimostra di avere esaminato concretamente le spiegazioni e la documentazione del contribuente.
  • Il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche, documentate e riferite alle concrete caratteristiche dell'attività e del periodo accertato, come vincoli contrattuali, condizioni operative, inattività, eventi meteorologici, costi straordinari o limitazioni dei mezzi produttivi.
  • In giudizio il contribuente può contestare l'applicabilità concreta dello standard e offrire prova anche mediante presunzioni semplici; il giudice deve valutare sia la solidità dell'accertamento sia la controprova del contribuente.
  • Un avviso motivato esclusivamente sulla base dello scostamento dagli studi di settore, senza spiegare perché le giustificazioni del contribuente siano inattendibili e senza ulteriori riscontri, può essere annullato.

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