Sentenza del 08/04/2016 n. 6880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento unitario nei confronti della società e dei suoi due soci, determinando un maggior reddito societario e imputandolo automaticamente ai soci in parti uguali. La società e i soci avevano impugnato separatamente gli avvisi, dando luogo a procedimenti distinti; soltanto i procedimenti promossi dalla società erano stati riuniti tra loro. La ricorrente ha denunciato la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che società e soci, avendo impugnato il medesimo accertamento per motivi comuni, avrebbero dovuto partecipare allo stesso procedimento. Ha inoltre dedotto un difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione del litisconsorzio necessario. In caso di accertamento unitario riguardante una società di persone e i suoi soci, la controversia deve essere trattata con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali. La mancata riunione dei procedimenti ha determinato la nullità della decisione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, nonché dei soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio.
Quando l'accertamento societario determina automaticamente il reddito imputabile ai soci, la controversia coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, che devono partecipare allo stesso giudizio se vengono contestate questioni comuni.
Principio del litisconsorzio necessario in materia tributaria
Tutti i soggetti interessati devono essere parte dello stesso procedimento; la controversia non può essere decisa soltanto nei confronti di alcuni di essi, a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La decisione deve essere unica e uniforme nei confronti della società e dei soci quando l'accertamento è unitario e i motivi di ricorso sono comuni. La mancata partecipazione o mancata riunione dei procedimenti comporta la cassazione della sentenza.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. 28 novembre 2014
Ha affermato che l'accertamento unitario relativo a società di persone e soci impone il litisconsorzio necessario, salvo la presenza di questioni personali riferibili esclusivamente a uno dei soggetti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. 14 dicembre 2012, n. 23006
Ha chiarito che la riunione dei procedimenti può assicurare la simultaneità del giudizio e produrre effetti equivalenti a quelli del litisconsorzio.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale è unitario e riguarda una società di persone e i suoi soci, tutti devono partecipare allo stesso processo se contestano questioni comuni.
- La proposizione di ricorsi separati non determina necessariamente l'illegittimità definitiva del procedimento, ma i giudizi devono essere riuniti per garantire una decisione unica e coerente.
- Se i soci fanno valere esclusivamente questioni personali, il litisconsorzio necessario può non operare per tali questioni; l'eccezione non vale invece per contestazioni comuni sull'esistenza o sull'ammontare del maggior reddito.
- La decisione resa senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, o senza la riunione dei procedimenti connessi, è affetta da nullità assoluta e può essere rilevata anche d'ufficio in ogni fase del giudizio.
- In presenza di una violazione del litisconsorzio, il giudice di legittimità tende a cassare la sentenza e a rinviare la causa al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio, senza decidere direttamente nel merito dell'accertamento.
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