Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo (diretto e per equivalente) relativo a euro 24.663.831,00, disposto nell'ambito di indagini per violazioni dell'art. 2 del dlgs n. 74/2000. L'impugnazione si articolava su tre censure: 1) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione e mancato contraddittorio rispetto ad atti acquisiti dal Tribunale (verbali di esecuzione del sequestro e altra documentazione ritenuta ignota alla difesa); 2) omessa autonoma valutazione da parte del Gip del materiale probatorio ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza iniziale; 3) mancanza di motivazione sul requisito del pericolo in mora, considerato il comportamento leale del ricorrente e la presenza di ingenti somme sui conti bancari che, secondo la difesa, escluderebbero il rischio di dissipazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto: per il primo motivo, l'assenza di allegazione della rilevanza concreta della documentazione acquisita e l'insussistenza della violazione del diritto di difesa (il ricorrente era a conoscenza dell'esecuzione della misura e non aveva dedotto in sede di appello cautelare specifiche contestazioni sulle modalità di esecuzione); per il secondo motivo, il vizio contestato (mancata autonoma valutazione del Gip ai sensi dell'art. 292, comma 2) costituisce una nullità di regime intermedio che va dedotta nella richiesta di riesame a pena di decadenza e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di appello cautelare; per il terzo motivo, il Tribunale ha fornito motivazione adeguata sul periculum in mora richiamando il rischio concreto di distrazione finanziaria e di trasferimenti in giurisdizioni extracomunitarie, con riferimento a un meccanismo compatibile con riciclaggio. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 del dlgs n. 74 del 2000
Individua le fattispecie penali tributarie che hanno rilevanza ai fini della confisca; nella sentenza le condotte previste da questa norma sono state assunte a titolo della contestazione che ha giustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen. (lettera c)
La mancata autonoma valutazione degli elementi a fondamento di una misura cautelare costituisce una nullità. La Corte interpreta tale nullità come di regime intermedio (nullità di ordine generale a regime intermedio) che deve essere eccepita tempestivamente nella fase di riesame, a pena di decadenza.
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Regola i termini per la deduzione delle nullità di ordine generale; la pronuncia viene utilizzata per spiegare che la decorrenza di tali termini può sanare la nullità e impedire la rilevazione d'ufficio successiva.
art. 180, cod. proc. pen.
Classifica le nullità di ordine generale; richiamato per il raccordo con l'art. 182 nella disciplina dei termini di rilevabilità delle nullità.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali e delle somme a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende; applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata autonoma valutazione del Gip ai sensi dell'art. 292, comma 2 cod. proc. pen. va dedotta tempestivamente con l'istanza di riesame: se non eccepita nei termini si incorre in decadenza e la questione non può essere sollevata per la prima volta in appello cautelare.
- Le doglianze relative al diritto di difesa circa acquisizioni documentali devono indicare la rilevanza concreta della documentazione e dimostrare in che modo l'assenza di contraddittorio abbia effettivamente inciso sull'esercizio della difesa; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca obbligatoria, anche quando riguardano somme di denaro o misure per equivalente, la valutazione del periculum in mora richiede motivazione puntuale e non può derivare automaticamente dalla fungibilità del denaro: il giudice deve indicare i concreti elementi di rischio di dissipazione o dispersione dei valori.
- Quando si contesta l'identità di ricostruzione tra richiesta del Pm e provvedimento del Gip, non è sufficiente dimostrare la mera coincidenza: il ricorrente deve evidenziare i profili di debolezza intrinseca nel ragionamento del Gip, mostrando l'assenza di una valutazione critica degli elementi offerti dall'accusa.
- In ipotesi di trasferimenti o destinazione di proventi verso conti esteri o soggetti extraeuropei, il giudice può ritenere sussistente un concreto rischio di irreperibilità e distrazione del profitto e motivare il sequestro in funzione di quel pericolo, anche in assenza di beni specifici sui quali operare il vincolo.
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