Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per ragioni diverse: THERMIJA ENDRI deduce nullità processuale per mancata traduzione degli atti e la conseguente invalidità della volontarietà del consenso al concordato (art. 599-bis c.p.p.); EL FATOUHI MOHAMED contesta la dosimetria della pena (riduzione minima delle attenuanti generiche e aumenti per continuazione ritenuti eccessivi); RIAGI OSSAMA censura la carenza motivazionale e l'insufficienza di prove circa la sua partecipazione all'associazione (rapporto meramente acquirente-venditore con un solo affiliato, contestazione delle intercettazioni e della titolarità dell'utenza), oltre a rilevare errori sul riconoscimento della recidiva e sulla mancata valorizzazione dell'ammissione dell'addebito ai fini sanzionatori; BOUDLAL KHALID deduce carenza e contraddittorietà della motivazione sull'identificazione (riconoscimenti e intercettazioni), nonché vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e nel conteggio della pena (conducendo a una pena sproporzionata rispetto alla occasionalità dei fatti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di THERMIJA ENDRI, EL FATOUHI MOHAMED e BOUDLAL KHALID e ha invece accolto parzialmente il ricorso di RIAGI OSSAMA: per Riagi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, sezione diversa. Motivazioni principali: per Endri la questione della mancata traduzione è rimasta mera allegazione e la comparizione in udienza con rinuncia ai motivi ha sanato l'eventuale vizio; per El Fatouhi la pena era concordata ai sensi dell'art. 599-bis e le censure sui criteri di dosimetria non sono ammissibili in Cassazione; per Boudlal la valutazione delle intercettazioni, del riconoscimento e del calcolo della pena è stata ritenuta congrua e fondata su elementi probatori sufficienti. Per Riagi la Corte ha rilevato che la prova della partecipazione stabile e consapevole all'associazione non era adeguatamente dimostrata (contatti con un unico affiliato non provano la coscienza e volontà di far parte di un'organizzazione stabile composta da almeno tre persone), per cui la condanna è stata annullata e il giudizio rinviato.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo sulla pena in appello (concordato). La Corte rileva che chi ha concordato la pena rinuncia ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità e non può poi dedurre in Cassazione vizi attinenti ai motivi rinunciati; il rito concordato vincola in parte la possibilità di impugnare la motivazione della pena.
art. 143 cod. proc. pen.
Obbligo di traduzione degli atti processuali per l'imputato alloglotto. La mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio, ma tale nullità può essere sanata dalla comparizione dell'imputato e dalla sua partecipazione consapevole al procedimento (rinuncia all'eccezione).
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a profili di garanzia linguistica e di partecipazione; la Corte lo considera nel quadro dell'obbligo di assicurare la conoscenza dell'accusa e la effettiva partecipazione dell'imputato al processo.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma relativa alle nullità; la Corte inquadra l'omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione (lett. c)).
art. 180 cod. proc. pen.
Collegata alle regole sulle nullità; la giurisprudenza citata la utilizza per definire la natura e la portata delle nullità intermedie e la loro sanabilità o decadenza.
art. 183 cod. proc. pen.
Regola la sanatoria di alcune nullità per rinuncia o comportamenti dell'imputato; la Corte ritiene che la comparizione dell'imputato e la rinuncia ai motivi abbiano sanato l'eventuale nullità lamentata da Endri.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola il valore probatorio delle intercettazioni senza sequestro della sostanza. La Corte ribadisce che, nei casi di "droga parlata", le conversazioni intercettate possono integrare la prova purché il giudice motivi con rigore e fondi la scelta della ricostruzione incriminante su elementi altamente credibili.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valorizzazione dell'ammissione dell'addebito ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e dev'essere motivata quando la pena risulti assai distante dalla media edittale.
Massime di principio
- L'omessa traduzione degli atti per un imputato alloglotto costituisce nullità generale a regime intermedio, ma può essere sanata dalla comparizione dell'imputato in udienza e dalla sua rinuncia esplicita ai motivi (art. 183 c.p.p.): pertanto l'allegazione di mancata conoscenza della lingua deve essere provata e tempestivamente dedotta.
- Chi concorda la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. limita in modo rilevante la possibilità di impugnare in Cassazione questioni attinenti all'affermazione di responsabilità e a profili già rinunciati nell'accordo sulla pena.
- Nelle ipotesi di "droga parlata" (conversazioni intercettate senza sequestro della sostanza), la condanna può fondarsi sulle intercettazioni solo se il giudice fornisce motivazione rigorosa e la ricostruzione giudicata più credibile supera il ragionevole dubbio; le affermazioni meramente indiziarie o non adeguatamente argomentate non sono sufficienti.
- Per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare la coscienza e la volontà di partecipare stabilmente al programma delittuoso (partecipazione attiva, stabile e permanente) e la consapevolezza dell'esistenza di una struttura composta da più persone: rapporti saltuari o limitati con un solo affiliato possono essere insufficienti a configurare l'associazione.
- Il riconoscimento di persone nelle intercettazioni (compreso riconoscimento vocale) può essere valorizzato dal giudice tramite le dichiarazioni degli operanti e altri elementi di contesto, ma la parte che contesta deve produrre elementi obiettivi per sviare tale valutazione; senza ciò l'apprezzamento del giudice di merito è difficilmente estensibile in Cassazione.
- Le questioni di dosimetria della pena e di valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o la pena è sproporzionata rispetto alla media edittale.
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