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Provvedimento

Deliberazione n. 154 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice su possibile diffusione non consensuale di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Le misure urgenti mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram e a preservarene l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento è una ratifica formale ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice

Ratifica di provvedimenti urgenti su segnalazione per possibile revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 13 aprile 2023, due determinazioni d’urgenza adottate il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che disciplina i casi di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica.

Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 28 e 29 del 12 aprile 2023. Tali atti hanno disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, materiale trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.

Ratifica finale

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza n. 28/2023 e 29/2023 adottati il 12 aprile 2023. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure cautelari disposte per impedire la diffusione del materiale e preservarne la prova.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

Una persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 28 e 29 del 12 aprile 2023. Con tali determinazioni ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale acquisito in chiaro

Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 13 aprile 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno precedente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. La ratifica riguarda i provvedimenti n. 28/2023 e 29/2023 adottati nei confronti dei tre gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

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