Sentenza n. 895/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Bergamo sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rinnovo del passaporto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere appreso dal Consolato italiano a Madrid che il procedimento di rinnovo del passaporto era sospeso per una segnalazione risultante dalla consultazione della banca dati delle cause ostative e che il Consolato attendeva il nulla osta della Questura di Bergamo, trasmetteva alla Questura, il 10 febbraio 2026, una PEC qualificata come richiesta di accesso agli atti. Nella richiesta, tuttavia, chiedeva anche che la Questura trasmettesse il nulla osta al rinnovo del passaporto oppure comunicasse le ragioni ostative, annunciando l'intenzione di agire contro il silenzio dell'Amministrazione. La richiesta veniva reiterata il 24 febbraio 2026. Con ricorso notificato l'8 aprile 2026, espressamente riferito all'art. 116 c.p.a., il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità del silenzio sulla richiesta di accesso e di ordinare all'Amministrazione di fornire il nulla osta oppure gli atti dai quali risultassero i motivi ostativi. Deduceva violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 25 l. 241/1990, lamentando il mancato riscontro alla richiesta ostensiva e la formazione del rigetto tacito previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990. L'Amministrazione rappresentava che, dopo approfondimenti istruttori resi necessari da un'omonimia, il 16 aprile 2026 aveva rilasciato il nulla osta all'Ambasciata di Madrid e, il 17 aprile 2026, aveva trasmesso al difensore una nota sulle informazioni richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio la Questura ha depositato la documentazione formata nell'ambito del subprocedimento attivato dalla richiesta del Consolato, incluso il nulla osta al rinnovo del passaporto, e ha riscontrato con nota del 17 aprile 2026 la richiesta del ricorrente. Il ricorrente ha inoltre riferito che il passaporto era stato rilasciato. Il Collegio ha compensato integralmente le spese, rilevando che il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per la sua intrinseca confusione: l'epigrafe e l'unica censura richiamavano il rito dell'accesso ex art. 116 c.p.a., mentre le conclusioni facevano riferimento alla diversa azione avverso il silenzio-inadempimento. La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse ha comunque determinato l'improcedibilità della domanda principale.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso richiamava il rito speciale in materia di accesso, ma tale richiamo era reso ambiguo dalla formulazione delle conclusioni, riferite anche all'azione avverso il silenzio-inadempimento.
art. 25 l. 241/1990
Il ricorrente invocava la disciplina del silenzio formatosi sulla richiesta di accesso; il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del silenzio, essendo venuto meno l'interesse per il successivo riscontro amministrativo.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Era indicato dal ricorrente quale fondamento della dedotta formazione del rigetto tacito sulla richiesta di accesso.
art. 1 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 97 Cost. quale parametro dell'obbligo di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; non esaminato nel merito per l'improcedibilità.
art. 97 Cost.
Invocato come parametro costituzionale del buon andamento dell'amministrazione; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto e la messa a disposizione della documentazione oggetto dell'istanza eliminano l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando un ricorso richiama il rito dell'accesso agli atti ma formula conclusioni proprie dell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la domanda presenta un'intrinseca ambiguità processuale e può risultare inammissibile; tuttavia, se nelle more l'Amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale, il giudizio può essere definito per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa mediante il riscontro amministrativo e la produzione in giudizio della documentazione richiesta non comporta necessariamente una declaratoria di cessazione della materia del contendere, potendo determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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