Sentenza n. 5485/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Napoli - Sezione Sesta - n. 672/2026, pubblicata il 30.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del capo della sentenza del TAR Campania n. 672/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, che aveva condannato in solido le resistenti al pagamento delle spese del precedente giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in proprio per ottenere l'esecuzione della condanna alle spese pronunciata in loro favore dalla sentenza n. 672/2026, notificata alle resistenti il 31 gennaio 2026 e non appellata. Hanno dedotto la formazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la totale mancata corresponsione delle somme e il conseguente pregiudizio patrimoniale. Hanno chiesto il pagamento solidale di euro 1.000,00 per le spese del precedente giudizio, oltre accessori e interessi legali dal passaggio in giudicato, il rimborso dei contributi unificati di euro 300,00 per ciascuno dei due giudizi, la declaratoria di nullità di eventuali atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le resistenti non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione autonoma dei difensori antistatari, poiché la distrazione delle spese instaura un rapporto obbligatorio diretto tra difensore e parte soccombente. Ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha considerato provato l'inadempimento, non avendo le resistenti dimostrato il pagamento. Ha ordinato alle società, in solido, di versare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 1.000,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, il rimborso di euro 300,00 per il contributo unificato del giudizio presupposto e di euro 300,00 per quello del presente giudizio, nonché gli interessi legali dalla formazione del giudicato fino al saldo. Per l'inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; le relative spese gravano sulle resistenti. Ha inoltre applicato la penalità di mora nella misura degli interessi legali giornalieri sull'importo dovuto, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al pagamento spontaneo o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Le resistenti sono state infine condannate, in solido, a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con attribuzione ai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
Ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a., l'azione di ottemperanza si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida, notificando il ricorso all'amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio concluso con il provvedimento da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Quanto al termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 — il quale stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto —, il Collegio rileva che il predetto termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo del 31 gennaio 2026 è spirato il 31 maggio 2026, ovvero quasi quattro mesi prima della proposizione del presente ricorso (12 giugno 2026). Il ricorso è dunque ampiamente procedibile.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; una volta decorso, il creditore può attivare l'esecuzione. Nel caso deciso il termine era già spirato al momento della proposizione del ricorso.
art. 112, comma 1, c.p.a.
L'art. 112, comma 1, c.p.a. stabilisce espressamente che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. La disposizione, nella sua formulazione ampia, ricomprende dunque tutti i soggetti — ivi comprese le parti private — che siano stati destinatari di un ordine o di una condanna contenuti in una pronuncia del giudice amministrativo.
L'obbligo di eseguire le pronunce amministrative riguarda anche le parti private destinatarie di un ordine o di una condanna; l'ottemperanza può quindi essere diretta contro tali soggetti.
art. 112, comma 3, c.p.a.
A tale somma si aggiungono gli interessi legali maturati dalla data di passaggio in giudicato della sentenza sino al soddisfo effettivo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., espressamente richiesti dai ricorrenti.
Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, se richiesti, gli interessi legali sulle somme dovute dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo soddisfo.
art. 114, comma 4, lettere a), b), d) ed e), c.p.a.
L'art. 114, comma 4, c.p.a. attribuisce al giudice dell'ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso, una serie di poteri dispositivi — fra cui: (a) ordine di ottemperanza con prescrizione delle relative modalità; (b) declaratoria di nullità degli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; (d) nomina di un commissario ad acta; (e) fissazione di una penalità di mora — che il Collegio esercita nei termini che seguono.
In caso di accoglimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare le modalità di esecuzione, dichiarare nulli gli atti elusivi o violativi del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La nomina del commissario ad acta costituisce misura ordinariamente prevista dall'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e trova applicazione anche nei confronti delle "altre parti" tenute all'esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 1, c.p.a., in funzione di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il commissario ad acta può essere nominato anche per sostituire una parte privata obbligata all'esecuzione del giudicato, a garanzia dell'effettività della tutela.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (25 giugno 2014, n. 15) — e poi recepito nel dato normativo dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha integrato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. —, la penalità di mora è dovuta anche nelle ipotesi di condanna al pagamento di somme di denaro, in quanto l'istituto assolve a una funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta all'adempimento, e non a una finalità meramente risarcitoria.
La penalità di mora può essere applicata anche per l'inadempimento di una condanna pecuniaria; essa ha funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta, non meramente risarcitoria.
art. 114, comma 4, lett. e), secondo periodo, c.p.a.
La penalità di mora decorre — in applicazione del secondo periodo dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. — dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e cessa alla data dell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, da parte delle resistenti, ovvero — in mancanza — con l'insediamento del commissario ad acta, momento che segna il definitivo trasferimento del munus esecutivo.
La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, se questo manca, con l'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il difensore al quale siano state distratte le spese di lite è titolare di un rapporto obbligatorio diretto con la parte soccombente e può agire autonomamente in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della relativa condanna.
- L'obbligo di eseguire una pronuncia del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 1, c.p.a. grava anche sulle parti private destinatarie di un ordine o di una condanna, nei cui confronti sono esperibili i rimedi del giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta anche per l'esecuzione sostitutiva di un'obbligazione gravante su una parte privata, quando ciò sia necessario a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di una condanna al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali giornalieri e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, cessando con l'adempimento spontaneo o con l'insediamento del commissario ad acta.
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