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Legge

L.R. Veneto 5/2006

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 5/2006 aggiorna la l.r. n. 8/2003 introducendo metadistretti e aggregazioni di filiera, nuovi requisiti e procedure per il riconoscimento dei patti, criteri di valutazione e premialità, e ulteriori interventi a sostegno di innovazione, energia, logistica e occupazione. Prevede anche una disciplina transitoria per il solo anno 2006.

Modifiche alla disciplina veneta dei distretti produttivi e delle aggregazioni di filiera

Modifiche alla disciplina dei distretti produttivi e delle aggregazioni di filiera

La legge regionale del Veneto n. 5 del 16 marzo 2006 interviene sulla l.r. n. 8/2003, ampliando la disciplina dei distretti produttivi con la nuova figura del metadistretto e con le aggregazioni di filiera o di settore. Il provvedimento ricalibra anche procedure, criteri di valutazione e forme di sostegno economico, sempre nell’ambito del territorio regionale veneto.

Ambito della disciplina e finalità

La legge aggiorna le finalità della normativa del 2003, precisando che la Regione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tenendo conto del principio di concertazione. La disciplina riguarda non solo i distretti produttivi, ma anche le altre forme di aggregazione produttiva e gli interventi di sviluppo industriale e produttivo locale.

Nuove definizioni: distretto, metadistretto e aggregazione di filiera

La nozione di distretto produttivo viene definita come capacità di imprese integrate, insieme ad altri soggetti istituzionali, di sviluppare una progettualità strategica formalizzata nel patto di sviluppo.

Il metadistretto è un distretto produttivo con una diffusione ampia della filiera sul territorio regionale, tale da costituire uno strumento strategico per l’economia veneta.

L’aggregazione di filiera o di settore è invece un’intesa tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferite a una medesima filiera o settore produttivo, finalizzata a una progettualità strategica comune. Per la partecipazione a più patti sono posti limiti percentuali sul numero di imprese aderenti: non oltre il 30% se le imprese aderiscono a un solo patto, non oltre il 50% se aderiscono a due o più patti.

Requisiti di rilevanza dei sistemi produttivi locali

Per il riconoscimento di un distretto produttivo, il sistema deve comprendere almeno 100 imprese locali produttive e almeno 1.000 addetti; per il metadistretto, almeno 250 imprese e almeno 5.000 addetti. In entrambi i casi sono richiesti: elevata integrazione produttiva e di servizio, capacità di innovazione, e presenza di soggetti istituzionali competenti nel sostegno all’economia locale.

La Giunta regionale può comunque riconoscere, in deroga ai requisiti quantitativi, distretti o metadistretti per tutelare l’eccellenza di specifici settori o per affrontare crisi produttive di settori strategici.

Criteri di redazione e rappresentanza dei patti

La Giunta regionale, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, adotta e approva i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, con il parere della commissione consiliare competente.

I soggetti partecipanti al patto individuano al proprio interno, contestualmente alla sottoscrizione, un rappresentante munito di specifico mandato, incaricato di rappresentare il patto nella consulta, assicurarne la coerenza strategica e monitorarne l’attuazione. La sostituzione avviene mediante dimissioni del rappresentante uscente, accettazione del nuovo soggetto e comunicazione tempestiva alla struttura regionale competente.

Ammissibilità, durata e rinnovo dei patti

La Camera di commercio territorialmente più rilevante verifica la compatibilità economica e la fattibilità del patto e formula un parere motivato. Le province esprimono il proprio parere rispetto alla compatibilità con la programmazione provinciale.

Ogni patto vale per il triennio successivo dalla data di approvazione della Giunta regionale, fino al 31 dicembre del terzo anno. Alla scadenza, la Giunta può confermare distretto o metadistretto per il triennio successivo, se permangono i requisiti e risultano attività effettivamente svolte nel triennio, mediante presentazione di un nuovo patto. Il nuovo patto è efficace dalla pubblicazione nel BUR dell’atto di riconoscimento.

Procedura annuale di presentazione e approvazione

Il patto deve essere depositato entro il 31 gennaio di ogni anno presso la Camera di commercio competente e presso le province interessate. Le Camere di commercio trasmettono gli atti entro il 10 marzo; le province fanno altrettanto entro il 10 marzo, con regola di prevalenza del parere della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese in caso di contrasto.

Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti e metadistretti, trasmette gli atti alla Giunta. Entro il 30 giugno la Giunta approva i bandi per l’assegnazione delle risorse e ne determina le modalità di gestione.

Consulta dei distretti e metadistretti

È istituita presso la Giunta regionale la consulta dei distretti e metadistretti, organismo di partecipazione alla realizzazione e al monitoraggio dei patti. Ne fanno parte i rappresentanti dei patti e un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale; è presieduta dall’assessore competente. I componenti decadono allo scadere del triennio del patto.

Bandi di assegnazione e cofinanziamento regionale

Le risorse regionali sono assegnate tramite bandi specifici. La quota massima di cofinanziamento regionale non può superare il 40% dei costi dichiarati; per alcuni interventi in materia di innovazione e ricerca la quota non può comunque eccedere quella di partecipazione delle imprese. Per i bandi selettivi la Giunta acquisisce il parere della commissione consiliare, che si pronuncia entro 30 giorni.

Sostegno alle aggregazioni d’impresa

La legge introduce un nuovo strumento di sostegno alle aggregazioni di filiere omogenee. La Giunta regionale può attivare bandi annuali, anche selettivi, entro il mese di febbraio, con cofinanziamento fino al 50% delle spese ammesse e rendicontate, comunque non oltre la quota di partecipazione economica delle imprese. I progetti esecutivi devono essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando nel BUR.

Criteri di valutazione e premialità

Per i progetti distrettuali e per quelli delle aggregazioni d’impresa sono individuati criteri di valutazione che privilegiano, tra l’altro, il numero di imprese coinvolte, la coerenza con le priorità regionali, la partecipazione di università e soggetti pubblici, l’autofinanziamento, le prospettive occupazionali e l’innovazione.

I bandi possono inoltre prevedere criteri di premialità con ulteriori sostegni fino al 10% della spesa rendicontata a saldo, favorendo i progetti più capaci di attrarre risorse nazionali e comunitarie, più coerenti nella rendicontazione e più sostenuti da cofinanziamenti non regionali.

Interventi finanziabili

Sono ampliati e precisati gli interventi finanziabili, includendo infrastrutture e attività per la riduzione delle emissioni inquinanti, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento tecnologico, banche dati e osservatori, servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale, riconversione dei cicli lavorativi, risparmio energetico e uso di energia pulita.

Per le aggregazioni d’impresa sono ammissibili anche progetti di ricerca e innovazione, test di prototipi e campionari, centri di assistenza post-vendita all’estero, azioni logistiche aggregate, informatizzazione, riconversione industriale per l’occupazione e partecipazione a progetti dell’Unione europea.

Regime degli aiuti e vincoli europei

Gli interventi sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione della Commissione europea o di eventuali regimi notificati. Gli strumenti applicativi devono indicare di volta in volta il regime applicabile oppure l’adempimento dell’obbligo di notifica.

Titolarità dei beni e accesso ai risultati

I beni materiali e immateriali realizzati con progetti cofinanziati appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti. Il patto di sviluppo, a pena di non ammissibilità, deve disciplinare l’accesso ai risultati o ai beni da parte delle imprese sottoscrittrici del patto; analoga previsione deve essere contenuta nei singoli progetti.

Destinatari delle agevolazioni

Possono accedere alle agevolazioni, per gli interventi previsti, gli enti locali, le autonomie funzionali, gli enti strumentali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto, nonché, secondo i bandi, altri soggetti pubblici o privati.

Per gli interventi in favore di aggregazioni e per alcune misure previste dall’articolo 12, possono concorrere consorzi d’impresa, società consortili e ATI partecipate da almeno 10 imprese per i distretti e 15 imprese per i metadistretti, oltre ad altri soggetti previsti dai bandi.

Promozione economica e accesso al credito

La Regione promuove l’accesso a idonee agenzie di valutazione del merito di credito per distretti, metadistretti e imprese aderenti, anche in relazione agli accordi di Basilea. Promuove inoltre iniziative volte all’accertamento dei presupposti per agevolazioni e incentivi tributari e contributivi e per il relativo adempimento.

Abrogazione e disciplina transitoria per il 2006

È abrogato l’articolo 16 della l.r. n. 8/2003. Per il solo anno 2006 è prevista una disciplina transitoria: possono ricandidarsi al riconoscimento solo i distretti già riconosciuti nel 2003, con presentazione del patto entro il 1° giugno 2006; le verifiche di Camera di commercio e province devono chiudersi entro il 1° luglio 2006 e la trasmissione alla Giunta entro il 24 luglio 2006.

Sempre per il 2006, il termine per i progetti esecutivi relativo ai bandi può essere ridotto a 60 giorni e il termine per l’approvazione dei bandi per le aggregazioni d’impresa può essere differito fino al 30 novembre 2006 con provvedimento della Giunta.

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