L.R. Veneto 4/2006
Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Veneto, la costituzione di comitati regionali per celebrare eventi storici rilevanti o personalità venete di prestigio nazionale/internazionale. Definisce criteri di selezione, composizione degli organi, gestione dei programmi celebrativi e copertura finanziaria, con stanziamenti previsti soprattutto per gli esercizi 2006 e 2007.
Interventi regionali per celebrazioni culturali speciali
Interventi regionali per celebrazioni speciali
La legge regionale del Veneto n. 4 del 16 marzo 2006 istituisce un meccanismo stabile per organizzare celebrazioni culturali dedicate a eventi storici di grande rilievo o a personalità venete di prestigio. La disciplina si applica solo nel territorio della Regione Veneto e mira a valorizzare memoria storica, immagine e prestigio regionale.
Finalità e ambito delle celebrazioni
La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale, quando si tratta di commemorare eventi o personalità che abbiano segnato in modo rilevante la storia del Veneto. L’iniziativa può partire dalla Giunta stessa oppure dalla Commissione consiliare competente.
Non sono ammesse proposte riferite a eventi o personalità di rilevanza esclusivamente locale, con conseguente selezione solo di ricorrenze di respiro almeno regionale o superiore.
Presentazione delle proposte e criteri di selezione
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento criteri, tempi e procedure per presentare le proposte di celebrazione. La disciplina attuativa è quindi rimessa a un atto della Giunta, che deve fissare le modalità operative per l’accesso al procedimento.
Valutazione tecnica delle proposte
Per l’esame e la valutazione delle proposte opera una commissione tecnico-scientifica nominata dal Presidente della Giunta regionale. La commissione è composta da rappresentanti politici, tecnici e culturali e svolge una funzione istruttoria di filtro e valutazione preliminare.
Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
- due consiglieri regionali della Commissione consiliare competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- il segretario regionale competente in materia di attività culturali;
- tre esperti di chiara fama del mondo della cultura, designati dalla Giunta in deroga alla disciplina regionale sulle nomine;
- i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l’istruzione e per il bilancio.
La commissione verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento attuativo di cui alla disciplina sulle proposte e trasmette una relazione alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni. Ai componenti esterni spettano l’indennità di partecipazione e i rimborsi spese previsti dalla normativa regionale sulle commissioni.
Comitati regionali per le celebrazioni
Sulla base della relazione della commissione tecnico-scientifica e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, la Giunta istituisce, per ogni celebrazione approvata, un apposito comitato regionale.
Il comitato è composto da:
- tre consiglieri regionali della Commissione consiliare competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione.
La Giunta indica inoltre il presidente del comitato e il dirigente regionale che svolge la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione definisce competenze, indirizzi generali degli interventi, tempi di attuazione e relativo finanziamento.
Ai componenti esterni spetta il rimborso spese previsto dalla normativa regionale sulle commissioni.
Programma delle celebrazioni, esecuzione e rendicontazione
Il comitato regionale predispone il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi ricevuti, ne segue l’esecuzione e predispone sia il rendiconto delle spese sostenute sia una relazione finale sugli obiettivi raggiunti.
La relazione finale deve essere presentata entro 120 giorni dalla conclusione del programma. Ricevuta tale relazione, la Giunta regionale, entro 60 giorni, trasmette alla Commissione consiliare competente la propria valutazione sull’efficacia degli interventi e delle azioni realizzate, unitamente alla relazione stessa.
Budget operativo e gestione delle spese
Per sostenere le spese relative all’attuazione del programma delle celebrazioni, la Giunta regionale può autorizzare, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, l’assegnazione di un budget operativo al dirigente regionale che svolge la funzione di segretario tesoriere del comitato.
Il dirigente deve predisporre il rendiconto secondo i tempi e le modalità previsti dalla disciplina regionale sui budget operativi ed è soggetto anche agli obblighi previsti dal relativo capo della legge regionale n. 39/2001.
Regime finanziario
La legge quantifica gli oneri per l’attuazione delle attività istruttorie e dei comitati celebrativi con copertura a valere sul fondo speciale per le spese correnti e con contestuale incremento di specifiche unità previsionali di bilancio.
In particolare:
- per gli articoli relativi a commissione tecnico-scientifica e comitati regionali, sono previsti euro 10.000 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007;
- per le attività di celebrazione di cui al comitato regionale, sono previsti euro 1.500.000 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007.
Si tratta quindi di una disciplina finanziariamente connessa a ricorrenze e programmi celebrativi riferiti al triennio 2006-2008, con stanziamenti espressamente calibrati sugli esercizi 2006 e 2007.
Deprecazione dell’atto
L’atto ha natura fortemente legata a celebrazioni e ricorrenze specifiche dell’epoca, con previsioni finanziarie concentrate su esercizi ormai conclusi (2006-2007) e riferimenti a anniversari già superati. Per questo, pur restando testo normativo storico, è da considerarsi sostanzialmente obsoleto ai fini applicativi attuali.
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