Sentenza n. 3862/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez.V, n. 14924/2025, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’annullamento: - della nota prot. n. 13281 del 27 novembre 2024 (pubblicata in GU il 30 dicembre 2024) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di approvazione della delibera n. 5 del 20 giugno 2024 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; - del parere positivo all'approvazione della delibera n. 5 del 20 giugno 2024 espresso con nota prot. n. 244407 del 25 novembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; - ove occorrer possa, della delibera n. 5 del 20 giugno 2024, approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 13281/2024, adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, nella parte in cui ha previsto un aumento dei contributi a carico degli iscritti alla Cassa; - ove occorrer possa, della nota del 20 giugno 2024 “Provvedimenti proposti su contribuzione, previdenza e Welfare” del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; - ove occorrer possa, della nota tecnica e della nota illustrativa prot. n. 174368 del 25 giugno 2024 relative alle modifiche adottate con delibera n. 5/2024 e trasmesse dalla CIPAG ai Ministeri vigilanti; - ove occorrer possa e in parte qua, del Regolamento sulla contribuzione e del Regolamento di previdenza e di assistenza, come modificati dalla delibera n. 5/2024 approvata con nota ministeriale prot. n. 13281/2024; - ove occorrer possa, della comunicazione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dell'approvazione ministeriale del Regolamento sulla contribuzione e del Regolamento di previdenza e di assistenza e della reperibilità dei testi regolamentari sul sito istituzionale della CIPAG; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva declinato la giurisdizione amministrativa sul ricorso contro l'approvazione ministeriale di una delibera della Cassa previdenziale dei geometri recante aumenti dei contributi obbligatori
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di iscritti)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo l'erroneità della declinatoria di giurisdizione. Ha sostenuto che il giudizio non avesse a oggetto, in via immediata, la determinazione dell'entità dei contributi adottata dalla Cassa nell'esercizio della propria autonomia, bensì l'esercizio del potere di vigilanza e controllo svolto dai Ministeri competenti mediante l'approvazione della delibera. Sono stati dedotti vizi propri del provvedimento ministeriale e del relativo procedimento, tra cui difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché l'omessa verifica della manifesta sproporzione, doverosità e necessità degli aumenti contributivi rispetto ai dati del bilancio di previsione. I Ministeri e la Cassa hanno sostenuto che la controversia riguardasse sostanzialmente determinazioni dell'ente previdenziale privatizzato, incidenti su diritti soggettivi e rientranti nella giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e annullando con rinvio la decisione di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la privatizzazione degli enti previdenziali operata dal d.lgs. 509/1994 incide sul regime della personalità giuridica, ma non elimina l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, la natura di pubblico servizio dell'attività previdenziale né i poteri ministeriali di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 509/1994, l'efficacia delle delibere relative a contributi e prestazioni, così come degli statuti e regolamenti, è condizionata all'approvazione ministeriale. Poiché le censure riguardavano specificamente le modalità di esercizio del controllo ministeriale, contestando sia vizi propri dell'approvazione sia l'omessa verifica di profili di illegittimità della delibera della Cassa, il petitum sostanziale concerneva l'esercizio di un potere amministrativo di vigilanza. La delibera della Cassa rilevava soltanto mediatamente. La questione relativa all'estensione del sindacato sulla delibera sottostante, in rapporto all'ampiezza del potere di vigilanza, è stata riservata al giudice di merito. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 509/1994
in particolare il comma 2, lett. a)
La vigilanza ministeriale sugli enti previdenziali privatizzati comprende il controllo sugli statuti e regolamenti e sulle delibere in materia di contributi e prestazioni; l'efficacia di tali atti è condizionata all'approvazione ministeriale.
art. 105 c.p.a.
Quando il giudice d'appello riforma una sentenza che ha erroneamente declinato la giurisdizione, annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice per la decisione di merito.
art. 38 Cost.
La natura pubblicistica dell'attività previdenziale e assistenziale, svolta anche dagli enti privatizzati, è ricondotta alla tutela costituzionale della previdenza e dell'assistenza.
d.lgs. 509/1994
La privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza riguarda la personalità giuridica e non elimina l'obbligatorietà della contribuzione, la funzione di pubblico servizio e la vigilanza ministeriale.
Massime di principio
- La privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ai sensi del d.lgs. 509/1994 modifica il regime della personalità giuridica, ma non incide sull'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, sulla natura di pubblico servizio dell'attività svolta né sui poteri pubblicistici di vigilanza ministeriale.
- Le controversie aventi a oggetto i vizi propri dell'approvazione ministeriale di statuti, regolamenti o delibere di enti previdenziali privatizzati, nonché l'illegittimo esercizio o l'omesso esercizio del potere di vigilanza, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la contestazione investe il controllo ministeriale e il relativo procedimento, la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando la delibera dell'ente previdenziale, relativa all'entità dei contributi, rileva mediatamente.
- Il controllo ministeriale sulle delibere degli enti previdenziali privatizzati in materia di contributi e prestazioni non può essere ridotto a una verifica meramente formale ed estrinseca, poiché tale limitazione svuoterebbe il potere di vigilanza previsto dalla legge; l'ampiezza concreta del sindacato sulla delibera sottostante va valutata in relazione all'estensione legale di tale potere.
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