Messaggio numero 22913 del 20-09-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS fornisce istruzioni operative sul congedo parentale per adozione o affidamento, rettificando parzialmente la circolare n. 33/2004. Viene chiarito che il congedo e l’indennità spettano solo entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e che il regime di indennizzabilità cambia in base all’età del minore al momento dell’adozione/affidamento: fino a 6 anni l’indennità è del 30% con prime 6 mensilità senza limiti di reddito, mentre tra 6 e 12 anni ogni periodo è indennizzabile solo se ricorrono le condizioni reddituali. È richiamato anche l’aggiornamento del modulo di domanda.
Congedo parentale in caso di adozione o affidamento: chiarimenti INPS
Congedo parentale in caso di adozione o affidamento: chiarimenti INPS
Il documento dell’INPS fornisce nuove istruzioni operative in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, con rettifica parziale di quanto già indicato nella circolare n. 33 del 17 febbraio 2004. L’intervento chiarisce i limiti temporali e le condizioni di indennizzabilità del congedo parentale in caso di adozione o affidamento di minori.
Ambito e presupposto normativo
Le istruzioni riguardano il congedo parentale fruito dai genitori in caso di adozione o affidamento, secondo l’art. 36 del vigente Testo Unico della maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001). L’INPS precisa che le nuove indicazioni integrano e in parte correggono quelle già fornite con la circolare n. 33/2004, sempre sul medesimo tema.
Termine massimo di fruizione del congedo
Viene ribadito un principio generale: il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
- Decorso il termine dei tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare, non spetta più né il congedo né la relativa indennità.
- Il documento fa l’esempio di un bambino adottato o affidato all’età di un anno e tre mesi: in tal caso, il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di età del minore.
Regime di indennizzabilità in base all’età del minore
Ai fini dell’indennizzabilità del congedo parentale, l’INPS distingue due ipotesi, a seconda dell’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento.
Minore di età inferiore a 6 anni al momento dell’adozione o affidamento
In questa ipotesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2:
- l’indennità è pari al 30% della retribuzione;
- l’indennità spetta indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente;
- il beneficio è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- il limite opera fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato.
L’INPS precisa inoltre che:
- per i periodi eccedenti i sei mesi, anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino, l’indennità è riconoscibile solo subordinatamente alle condizioni di reddito;
- la medesima condizione reddituale si applica a qualunque periodo di congedo fruito quando il bambino abbia già superato i 6 anni di età.
Minore di età compresa tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o affidamento
In questa ipotesi, ai sensi dell’art. 36, comma 3:
- il minore ha già superato i 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento;
- qualunque periodo di congedo richiesto è indennizzabile solo subordinatamente alle condizioni reddituali;
- ciò vale anche per i primi sei mesi di congedo;
- il massimo complessivo tra i due genitori resta pari a 11 mesi.
Modulistica
Il documento segnala che è allegato un facsimile del modello di domanda di indennità per congedo parentale, aggiornato alla luce delle nuove istruzioni operative. L’allegato è indicato come “Allegato n. 1”.
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