Messaggio numero 22912 del 20-09-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INPS chiarisce che il congedo straordinario può essere fruito da un genitore anche nello stesso periodo in cui l'altro utilizza congedo di maternità o congedo parentale per il medesimo figlio. Resta invece esclusa la fruizione dei benefici ex art. 33 della legge 104/1992 durante il congedo straordinario. La precisazione non comporta nuovi oneri economici e incide solo sull'anticipazione del diritto, che resta complessivamente limitato a due anni per ciascun soggetto in condizione di handicap grave.
Compatibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 con congedo di maternità e parentale dell'altro genitore
Compatibilità del congedo straordinario con altri congedi parentali
Il messaggio dell'INPS interviene a integrazione e chiarimento della circolare n. 64/2001 sul rapporto tra congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e i congedi fruiti dall'altro genitore per il medesimo figlio. L'istituto precisa la possibilità di cumulare, nel medesimo periodo, il congedo straordinario di un genitore con il congedo di maternità o con il congedo parentale dell'altro genitore.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La precisazione riguarda i genitori di un medesimo figlio e si riferisce alla fruizione del congedo straordinario da parte di un genitore mentre l'altro è in congedo di maternità oppure in congedo parentale. Il documento evidenzia che si tratta di benefici destinati a situazioni diverse e quindi non necessariamente incompatibili tra loro.
Chiarimento interpretativo dell'INPS
L'INPS ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso a un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. La ragione del chiarimento è che i benefici richiamati tutelano esigenze differenti e non sono contemporaneamente garantiti mediante il solo utilizzo di un unico istituto.
Effetti economici e durata massima
L'Istituto precisa che l'interpretazione fornita non comporta alcun onere economico aggiuntivo. Essa determina soltanto un'anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario, che resta comunque fruibile entro il limite complessivo massimo di due anni, tra tutti gli aventi diritto, per ogni soggetto in condizione di handicap grave.
Limiti durante il congedo straordinario
Resta ferma l'impossibilità per entrambi i genitori di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, poiché tali benefici sono diretti al medesimo fine e risultano quindi incompatibili in quel contesto.
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