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Messaggio

Messaggio numero 22211 del 11-9-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce le prime istruzioni applicative sulla somma aggiuntiva prevista dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Definisce beneficiari, requisiti anagrafici e reddituali, criteri di calcolo dell’importo, modalità di erogazione, aggiornamenti informatici e comunicazioni ai pensionati.

Somma aggiuntiva per pensionati ultrasessantaquattrenni ex art. 5 D.L. 81/2007

Somma aggiuntiva per pensionati ultrasessantaquattrenni

Il documento illustra l’applicazione dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. La norma introduce, a decorrere dal 2007, una somma aggiuntiva a favore di determinati pensionati ultrasessantaquattrenni, in presenza di specifiche condizioni reddituali.

Ambito soggettivo e trattamenti interessati

Il beneficio spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di:

  • assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono rientrare anche:

  • i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222/1984;
  • i titolari di pensione in totalizzazione, purché almeno una quota sia a carico di una delle gestioni sopra elencate.

Requisiti anagrafici e reddituali

Sono destinatari della somma aggiuntiva i pensionati:

  • di età pari o superiore a 64 anni;
  • con reddito complessivo individuale dell’anno non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ai fini della verifica del reddito si considerano i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Sono esclusi:

  • i redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare o dagli assegni familiari;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per l’anno 2007 il limite reddituale è pari a euro 8.504,73. Se il reddito annuo supera tale soglia ma resta inferiore al limite costituito da essa incrementata della somma aggiuntiva, il beneficio è riconosciuto fino a concorrenza di quel limite.

Misura della somma aggiuntiva

L’importo del beneficio è determinato in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione da cui deriva il trattamento principale, inteso come quello con maggiore anzianità contributiva.

La tabella riportata nel messaggio prevede, per il 2007 e dal 2008, i seguenti importi:

  • lavoratori dipendenti con anzianità fino a 15 anni: euro 262 nel 2007, euro 336 dal 2008;
  • lavoratori dipendenti con anzianità oltre 15 e fino a 25 anni: euro 327 nel 2007, euro 420 dal 2008;
  • lavoratori dipendenti con anzianità oltre 25 anni: euro 392 nel 2007, euro 504 dal 2008;
  • lavoratori autonomi con anzianità fino a 18 anni: euro 262 nel 2007, euro 336 dal 2008;
  • lavoratori autonomi con anzianità oltre 18 e fino a 28 anni: euro 327 nel 2007, euro 420 dal 2008;
  • lavoratori autonomi con anzianità oltre 28 anni: euro 392 nel 2007, euro 504 dal 2008.

Il documento precisa inoltre che:

  • se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si considera solo l’anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti;
  • se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva va computata in ragione dell’aliquota di reversibilità prevista dall’ordinamento;
  • nelle pensioni liquidate in regime internazionale si considera utile solo la contribuzione italiana;
  • nelle pensioni in totalizzazione si valuta solo l’anzianità contributiva relativa alle quote a carico delle gestioni indicate, escludendo i periodi riferibili a casse professionali.

Per i casi di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, ad esempio con decorrenza diversa dal 1° gennaio o con compimento del 64° anno nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di spettanza della pensione o del requisito anagrafico.

Il comma 4 stabilisce che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con l’eccezione indicata dal documento per l’anno 2008 in relazione all’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Modalità di corresponsione

La somma aggiuntiva è corrisposta in unica soluzione:

  • per l’anno 2007 con la mensilità di ottobre;
  • dall’anno 2008 con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Aggiornamenti informatici e registrazioni di database

L’attribuzione del beneficio è stata effettuata mediante procedura centralizzata. Tale procedura ha memorizzato:

  • su tutte le pensioni del soggetto esaminate, la movimentazione nel segmento GP1 del database pensioni, con:
    • GP1CMPNTIP = valore QA, corrispondente a “Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse”;
    • GP1FMPNTIP = valore 1;
    • GP1DMPN = data di elaborazione;
  • sulla sola pensione sulla quale è stato corrisposto l’aumento, l’importo nel segmento GP3, sezione CUD, con campo GP3EDISP;
  • nel segmento GP8 del database pensioni, con:
    • GP8MD52 = codice 579;
    • GP8MD53E = importo corrisposto.

Consultazione tramite procedure interne

La somma aggiuntiva può essere visualizzata tramite la procedura ARTE.

L’elenco delle pensioni interessate può essere ottenuto tramite la procedura Diario, selezionando i codici azione e il periodo dal 21 al 25 agosto 2007:

  • 0710: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse, conguaglio euro nnn,nn;
  • 0711: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse, conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn;
  • 0712: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse, scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxx.

Comunicazioni ai pensionati

Ai pensionati ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva è inviata la comunicazione di cui all’allegato 3, distinta per Italia ed estero.

Ai pensionati ai quali non è stata corrisposta la somma aggiuntiva per assenza di dichiarazioni reddituali è inviata la comunicazione di cui all’allegato 4.

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