Messaggio numero 22911 del 20-09-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS estende la nozione di genitore "solo" ai fini del congedo parentale anche all’ipotesi di grave infermità dell’altro genitore. Vengono precisati effetti, limiti di fruizione, documentazione medica richiesta e obbligo di comunicazione a INPS e datore di lavoro.
Conferma del riconoscimento del genitore "solo" anche in caso di grave infermità dell'altro genitore
Riconoscimento del genitore "solo" in caso di grave infermità dell'altro genitore
Il documento chiarisce l’interpretazione dell’art. 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale. L’INPS precisa che la condizione di genitore "solo" può essere riconosciuta non solo nei casi già noti di morte, abbandono o affidamento esclusivo, ma anche quando l’altro genitore sia colpito da grave infermità, tale da impedirgli di fatto la cura del figlio.
Quadro normativo e casi già previsti
L’art. 32 del Testo unico sulla maternità e paternità riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, entro un limite complessivo di 10 mesi, elevabili a 11 mesi nei casi previsti dal comma 2. Nell’ambito di tale limite:
- ciascun genitore può fruire di un massimo di 6 mesi di congedo;
- il padre può arrivare a 7 mesi nei casi di cui al comma 1, lettera b);
- il limite complessivo sale a 10 mesi quando vi sia un solo genitore;
- il limite può arrivare a 11 mesi se il padre "genitore solo" abbia già fruito di almeno tre mesi di congedo.
L’Istituto richiama inoltre le ipotesi già individuate nelle circolari n. 109/2000 e n. 8/2003, cioè:
- morte dell’altro genitore;
- abbandono del figlio da parte di uno dei genitori;
- affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore risultante da provvedimento formale.
Estensione alla grave infermità dell'altro genitore
L’INPS ritiene opportuno riconoscere la condizione di genitore "solo" anche quando l’altro genitore sia affetto da grave infermità. La situazione viene considerata rilevante perché, pur potendo essere temporanea, può impedire di fatto all’altro genitore di occuparsi del bambino.
Viene anche richiamato che la grave infermità della madre rientra tra le ipotesi previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001, in presenza delle quali il padre ha diritto al congedo di paternità.
Effetti sul congedo parentale e limiti di fruizione
In presenza di grave infermità dell’altro genitore, il genitore avente diritto può fruire del maggior periodo di congedo parentale previsto per il genitore "solo", sempre entro il tetto complessivo di:
- 10 mesi per entrambi i genitori;
- 11 mesi nei casi in cui il padre, riconosciuto genitore "solo", abbia già fruito di un periodo non inferiore a tre mesi.
L’INPS precisa che il diritto può essere esercitato fino al compimento degli 8 anni del bambino. Inoltre, poiché la grave infermità può esistere già al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente:
- se l’infermità esiste già all’evento, il genitore "solo" può avere diritto fino a 10 mesi;
- se l’infermità sopravviene dopo, spetta solo l’eventuale periodo residuo.
Nel computo dei 10 mesi devono essere considerati anche eventuali periodi di congedo parentale già fruiti da entrambi i genitori sul medesimo titolo.
Grave infermità temporanea
Il documento estende il ragionamento anche alle ipotesi di grave infermità temporanea. In tal caso, il venir meno dell’infermità interrompe la maggior fruizione del congedo parentale riconosciuta al genitore considerato "solo". Il periodo già fruito in tale qualità riduce conseguentemente il congedo ancora spettante all’altro genitore.
Documentazione richiesta e verifiche sanitarie
Sotto il profilo documentale, il genitore che intenda usufruire del maggior periodo di congedo parentale deve allegare alla domanda, in busta chiusa, una specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro genitore.
La certificazione:
- deve essere trasmessa al Centro Medico Legale della Sede;
- deve essere esaminata dal Centro Medico Legale, che valuta la compatibilità dell’infermità con l’assolvimento dei compiti di cura e assistenza del bambino.
L’INPS precisa inoltre che non è accettabile l’autocertificazione della grave infermità, poiché l’art. 49 del DPR 445/2000 esclude la sostituzione dei certificati medici con altri documenti, salvo diverse disposizioni di settore.
Obbligo di comunicazione a INPS e datore di lavoro
Infine, il messaggio ricorda che tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere comunicate sia all’INPS sia al datore di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 20 set 2007Messaggio numero 22912 del 20-09-2007
- Messaggio · 20 set 2007Messaggio numero 22913 del 20-09-2007
- Messaggio · 19 set 2007Messaggio numero 22789 del 19-09-2007
- Messaggio · 14 set 2007Messaggio numero 22470 del 14-9-2007
- Messaggio · 26 set 2007Messaggio numero 23288 del 26-09-2007
- Messaggio · 11 set 2007Messaggio numero 22211 del 11-9-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →