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Messaggio

Messaggio numero 22470 del 14-9-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS fornisce indicazioni operative sulle comunicazioni di assunzione per i datori di lavoro agricolo, in attesa del decreto interministeriale previsto dalla normativa. Viene confermato l’uso del modello RI (registro d’impresa), anche in modalità cartacea o via internet, con precisazioni su PIN, abilitazioni, termini e vidimazione del registro.

Chiarimenti sugli adempimenti di instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo

Chiarimenti operativi sugli adempimenti nel settore agricolo

Il documento fornisce ulteriori istruzioni alle sedi INPS sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo. L’intervento si colloca in continuità con la circolare n. 80 del 27 aprile 2007 e richiama i chiarimenti già resi dal Ministero del Lavoro con le note n. 440 del 4 gennaio 2007 e n. 4746 del 14 febbraio 2007.

Quadro normativo e disciplina transitoria

La comunicazione evidenzia che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede una disciplina transitoria: la comunicazione che i datori di lavoro agricolo effettuano all’INPS, ai sensi dell’art. 01, comma 9, del D.L. 10 gennaio 2006 convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, deve continuare a essere effettuata fino all’entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dall’art. 4-bis, comma 7, del d.lgs. 181/2000.

In attesa di tale decreto, rimane quindi fermo l’obbligo di inviare all’Istituto la comunicazione di assunzione secondo le modalità ordinarie già in uso.

Modalità di trasmissione del modello RI

Per la instaurazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro agricolo devono continuare a utilizzare il modello RI, ossia il registro d’impresa. Il modello è disponibile attraverso tre canali:

  • procedura informatica RI via internet;
  • modulistica cartacea distribuita presso le sedi INPS;
  • stampa della modulistica dal sito dell’Istituto, senza necessità di abilitazione.

Il documento sottolinea che le ultime due opzioni consentono anche ai datori di lavoro che avviano l’attività di adempiere agli obblighi in materia di collocamento entro le ore 24 del giorno antecedente all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 36-bis della legge n. 248/2006, utilizzando la “sezione matricola” da trasmettere successivamente ai Servizi competenti.

Semplificazioni per l’uso del PIN e trasmissione telematica

A integrazione della circolare n. 115 del 19 ottobre 2006, il messaggio precisa che i datori di lavoro già in possesso del PIN rilasciato dall’INPS per uso personale possono utilizzare lo stesso PIN per trasmettere via internet i modelli RI, senza ulteriori autorizzazioni.

Chi non dispone del PIN può richiederlo tramite:

  • contact center INPS;
  • procedura online sul sito internet dell’Istituto.

Resta invece invariata la disciplina per l’abilitazione alla trasmissione dei modelli DMAG unico, che continua a seguire le modalità già previste dalla circolare n. 115 del 19 ottobre 2006.

Termini e ulteriori adempimenti

Il documento ricorda infine due adempimenti rilevanti per i datori di lavoro agricolo:

  • la denuncia di apertura attività (DA) deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività;
  • il registro d’impresa, in quanto assolve le funzioni dei libri obbligatori (matricola, paga e presenze), deve essere vidimato.

Riferimenti normativi richiamati

Il messaggio richiama espressamente la seguente normativa:

  • art. 9-bis, comma 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • art. 4-bis, comma 5, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, comma 1183, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • art. 4-bis, commi 6, 6-bis e 6-ter, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, comma 1183, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • art. 4-bis, comma 7, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
  • art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, come sostituito dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;
  • art. 17, commi 1, 2 e 3, e art. 19, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;
  • art. 01, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

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