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Sentenza

Sentenza n. 15476/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento (i) del provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l''ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all''articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 24030 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 89 del 9 novembre 2021 - provvedimento di non ammissione reso noto il 23 giugno 2023 con la pubblicazione sul sito dell''Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali dell''elenco degli ammessi alle prove orali di detto concorso; (ii) del provvedimento di approvazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso e del relativo elenco, pubblicato sul sito il 23 giugno 2023; (iii) dei calendari delle prove orali e dei relativi provvedimenti di adozione, nonché degli avvisi, pubblicati sul sito il 28 luglio e il 25 agosto 2023; (iv) delle FAQ aggiornate al 25 agosto 2023, pubblicate in pari data sul sito, con particolare riferimento al chiarimento che esclude la possibilità per i candidati di usare i codici non commentati nello svolgimento delle prove scritte e della relativa decisione della Commissione esaminatrice; (v) delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte; (vi) dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice sugli elaborati della ricorrente e relativo verbale; (vii) delle operazioni riguardanti sia l’abbinamento tra loro delle due prove svolte da ciascun ricorrente, che l’abbinamento delle prove con i singoli ricorrenti e relativi – non conosciuti – verbali; (viii) del comunicato delle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati, pubblicato sul sito il 16 giugno 2023; (ix) della non conosciuta decisione algoritmica che ha generato il software di gestione del concorso; (x) del provvedimento di validazione dei quesiti sottoposti nelle prove scritte e degli stessi quesiti; (xi) dei criteri di valutazione delle prove scritte, pubblicati sul sito il 21 novembre 2022; (xii) del piano operativo per la gestione dello svolgimento del concorso, pubblicato sul sito l''11 novembre 2022; (xiii) di ogni altro atto, presupposto e conseguente e che con gli stessi possa avere attinenza; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso per cui è ricorso e, conseguentemente, per la condanna dell''amministrazione resistente a disporre l’ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.

Giustizia amministrativa202311869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione della candidata alla prova orale del concorso pubblico per l’ammissione al corso-concorso selettivo per segretari comunali, resa nota il 23 giugno 2023, con impugnazione anche degli atti relativi alla valutazione delle prove scritte, alla gestione e allo svolgimento del concorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato la propria non ammissione alla prova orale del concorso indetto con decreto del 28 ottobre 2021, chiedendo anche l’accertamento del diritto a proseguire la selezione. Ha contestato, tra l’altro, i giudizi della commissione sui propri elaborati, i criteri e le istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte, la validazione dei quesiti, le operazioni di abbinamento degli elaborati e dei nominativi, le modalità algoritmiche di gestione del concorso e la FAQ che escludeva l’uso dei codici non commentati. Prima della decisione nel merito, con nota del 10 agosto 2026, ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi relativi alla selezione. Ha ritenuto che, in forza del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha attivato, il giudice non possa decidere nel merito quando la parte dichiari, prima della delibazione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Spese integralmente compensate in considerazione delle circostanze del caso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati”

    Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione nel merito, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte che lo ha proposto dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; il principio della domanda e la disponibilità del processo impediscono al giudice di procedere all’esame di merito in assenza di tale interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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