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Ordinanza

Ordinanza n. 3073/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti di gestione di un concorso interno per l’accesso alla qualifica di nautico di macchina capo squadra, nella parte relativa al punteggio di anzianità, nonché assegnazione della sede di Genova anziché Catania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie, il successivo decreto di rettifica, il diniego dell’istanza di riesame del punteggio e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera A), del bando e del d.m. 23 agosto 2021, n. 137. In particolare, ha sostenuto che il punteggio per l’anzianità nel ruolo della specialità avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2018, con conseguente attribuzione dei punteggi risultanti dalla propria pagina personale, collocazione al dodicesimo posto della graduatoria, riconoscimento della decorrenza della qualifica dal 2021, scelta della sede di Catania e riassegnazione presso il relativo Comando. L’amministrazione ha invece valorizzato, ai fini del punteggio per l’effettivo servizio nella specialità, la data di conseguimento del brevetto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del giudizio e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, di sufficienti elementi di fondatezza. Ha ritenuto che la previsione del bando, secondo cui sono attribuiti 0,75 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e 1,50 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza, non imponesse la decorrenza generalizzata dal 1° gennaio 2018. Il riferimento all’effettivo servizio nella specialità è stato considerato compatibile con la valorizzazione della data di conseguimento del brevetto, anche se anteriore alla formale istituzione del ruolo delle specialità nautiche ad opera del d.lgs. n. 127 del 2018. Secondo il giudice, l’interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe introdotto un criterio ulteriore non previsto dal bando e avrebbe neutralizzato il criterio dell’effettivo servizio, applicando a tutti la decorrenza dalla data di istituzione del ruolo. Non è stata quindi ravvisata, in questa fase, la dedotta violazione della lex specialis. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. A), del bando di concorso

    Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il punteggio per la specialità deve valorizzare l’effettivo servizio nella specialità, individuabile anche considerando la data di conseguimento del brevetto, e non impone automaticamente la decorrenza dal 1° gennaio 2018.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare; il TAR ha escluso la presenza di sufficienti elementi di fondatezza.

  • d.lgs. n. 127/2018

    Il decreto legislativo è richiamato quanto alla formale istituzione del ruolo delle specialità nautiche, senza che tale data sia stata ritenuta necessariamente coincidente con la decorrenza dell’effettivo servizio rilevante ai fini del punteggio.

  • d.m. 23 agosto 2021, n. 137

    È indicato dal ricorrente quale fonte da applicare per il ricalcolo del punteggio, ma l’ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di una graduatoria concorsuale presuppone che il ricorso presenti sufficienti elementi di fondatezza già apprezzabili con la cognizione sommaria propria di tale fase.
  • Quando la lex specialis attribuisce un punteggio per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza, la clausola può essere interpretata nel senso di valorizzare il servizio effettivamente prestato nella specialità, anche mediante riferimento alla data di conseguimento del titolo o brevetto abilitante, se tale criterio non contrasta con il bando.
  • La data di formale istituzione di un ruolo amministrativo non determina necessariamente, ai fini della valutazione concorsuale, la decorrenza dell’effettivo servizio nella specialità, ove il bando utilizzi espressamente il criterio dell’effettività del servizio.
  • Non è consentito interpretare una clausola di attribuzione dei punteggi introducendo un criterio ulteriore non previsto dalla lex specialis, quale la decorrenza generalizzata dalla data di istituzione del ruolo, se ciò comporta la neutralizzazione del criterio espressamente prescelto dell’effettivo servizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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