Circolare numero 224 del 21-12-1999
L’art.13 della Legge n. 448, al comma 6, come modificato dall’art. 1, comma f) della Legge 5 Novembre 1999, n. 402, ha disposto l’iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. - Pertanto, vengono illustrate le disposizioni inerenti la riscossione a mezzo ruolo da affidare ai concessionari, secondo le norme di cui ai Decreti Legislativi n. 46/99, n. 112/99 e n. 326/99, inerenti la riforma della riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dai decreti legislativi n. 46/1999, n. 112/1999 e n. 326/1999 in materia di riscossione coattiva mediante ruolo, con particolare riferimento ai crediti previdenziali INPS, anche oggetto di cessione ex art. 13 della legge n. 448/1998 come modificato dalla legge n. 402/1999. Vengono riepilogati i criteri di formazione e consegna dei ruoli, la cartella di pagamento, i termini di iscrizione a ruolo, le modalità di pagamento, le procedure esecutive, i ricorsi, le dilazioni, il discarico per inesigibilità e gli obblighi dei concessionari. La circolare chiarisce inoltre l’impatto della riforma sul sistema previgente e disciplina le disposizioni transitorie e alcune fattispecie particolari, incluse le sanzioni amministrative e le procedure concorsuali.
Riforma della riscossione mediante ruolo e istruzioni operative per i crediti INPS ceduti e non ceduti
Riforma della riscossione mediante ruolo e crediti INPS
La circolare fornisce un quadro organico della riforma della riscossione coattiva introdotta dai decreti legislativi n. 46/1999, n. 112/1999 e n. 326/1999, con particolare attenzione ai crediti dell’INPS, inclusi quelli oggetto di cessione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dalla legge n. 402/1999. Il documento illustra le regole di formazione dei ruoli, di notifica della cartella di pagamento, di esecuzione forzata, di riscossione tramite concessionari e di gestione delle dilazioni, dei ricorsi e del discarico per inesigibilità, evidenziando al contempo le abrogazioni del previgente sistema.
Cessione dei crediti e perimetro applicativo
L’art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato, dispone l’iscrizione a ruolo dei crediti ceduti secondo le modalità del D.Lgs. n. 46/1999, con esclusione dei crediti già dilazionati prima del 30 novembre 1999, di quelli oggetto di regolarizzazione agevolata e di quelli già in procedimenti civili di cognizione o esecuzione. La cessione comprende crediti contributivi, interessi, sanzioni e somme aggiuntive maturati sino al 31 dicembre 2001. Le tipologie di crediti già ceduti sono individuate dal decreto ministeriale 5 novembre 1999 e riguardano, in sintesi, crediti previdenziali verso aziende, lavoratori autonomi e aziende agricole maturati fino al 31 dicembre 1999, con esclusioni specifiche per le posizioni eliminate entro i termini indicati.
Fonti normative della riforma e superamento del sistema previgente
La circolare richiama la legge delega n. 337/1998 e i decreti attuativi che hanno ridisegnato il sistema di riscossione: il D.Lgs. n. 37/1999 ha eliminato l’obbligo del "non riscosso per riscosso"; il D.Lgs. n. 46/1999 ha riscritto la disciplina della riscossione coattiva di tributi e contributi; il D.Lgs. n. 112/1999 ha riorganizzato il servizio di riscossione; il D.Lgs. n. 326/1999 ha corretto e integrato le norme precedenti. La riforma introduce la trasmissione telematica dei ruoli, la cartella unica, la periodicità quindicinale dei ruoli, la centralità del domicilio fiscale, l’abolizione dell’avviso di mora come atto autonomo e la riduzione delle formalità cartacee.
Ruoli: formazione, contenuto e consegna
Il ruolo è definito come elenco analitico dei debitori e delle somme dovute, formato dalla Sede competente. Ogni contribuente costituisce una partita, distinta per gestione contributiva, e ogni voce debitoria è un articolo di ruolo. Esistono ruoli ordinari e straordinari, questi ultimi in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
La formazione del ruolo presuppone il domicilio fiscale del contribuente, dato essenziale per individuare l’ambito provinciale del concessionario; in sua assenza la formazione non può avvenire. Il D.M. n. 321/1999 individua i dati obbligatori che il ruolo deve contenere, tra cui ente impositore, ente beneficiario, natura del ruolo, codice fiscale, codice tributo, ambito del concessionario, periodo di riferimento, importi, rateizzazione e data di consegna. Non è consentita l’iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire 20.000.
La consegna avviene tramite C.N.C. con regole temporali predeterminate: i ruoli trasmessi tra il 1 e il 15 del mese si considerano consegnati il 25 dello stesso mese; quelli trasmessi tra il 16 e la fine del mese si considerano consegnati il 10 del mese successivo. Tale data costituisce il dies a quo per gli obblighi del concessionario.
Cartella di pagamento e riscossione spontanea a mezzo ruolo
La cartella è formata dal concessionario sulla base dei flussi telematici contenenti i dati anagrafici e contabili del contribuente, anche se provenienti da enti diversi. Deve essere emessa, di regola, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo. Se il contribuente compare in ruoli di più enti nel medesimo periodo, gli addebiti confluiscono in un’unica cartella articolata in più riquadri per ciascun ente, con frontespizio riepilogativo, istruzioni di pagamento e avvertenze sulle impugnazioni.
La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, prevista dall’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999 come modificato, la cartella deve essere notificata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna dei ruoli; in questa fattispecie si ricomprendono le somme da riscuotere in rate a richiesta del debitore. La circolare precisa che tale disposizione non riguarda i contributi previdenziali riscossi dall’INPS nella previsione della lettera a) dell’art. 32.
Modalità di pagamento e strumenti ammessi
Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, presso uffici postali o banche mediante bollettino di conto corrente postale predisposto dal concessionario. Nei casi di pagamento tardivo integrale o di versamenti relativi a rate concesse in dilazione, si utilizza il modello F35 presso gli uffici postali. È ammesso il pagamento mediante Pagobancomat, con effetto liberatorio e nei limiti dell’importo autorizzato dalla banca emittente. Fuori dal territorio nazionale, il pagamento può avvenire tramite bonifico su conto indicato dal concessionario, con specificazione del numero della cartella, del codice fiscale e, in caso di pagamento parziale, del numero progressivo del credito e degli importi da estinguere.
Riscossione coattiva, procedure esecutive e concorsuali
L’art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999 disciplina le procedure esecutive, includendo la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche, nonché le modalità di espropriazione verso terzi e di pignoramento di fitti o pigioni. La circolare evidenzia che il concessionario può anche subentrare nelle procedure già avviate da altri creditori mediante surroga autorizzata dal giudice dell’esecuzione.
In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il concessionario deve chiedere l’ammissione al passivo; nei casi di concordato preventivo e amministrazione controllata deve compiere le attività necessarie per l’inserimento del credito nell’elenco della procedura. Le disposizioni richiamano inoltre l’obbligo di insinuazione del credito nelle altre procedure concorsuali previste dalla normativa fallimentare e speciale.
Crediti previdenziali, avviso bonario e dilazione
L’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che contributi e premi non versati o accertati siano iscritti a ruolo con sanzioni e somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario. Prima dell’iscrizione, l’ente può inviare un avviso bonario, con iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro 30 giorni; tuttavia, per i crediti ceduti, l’INPS ha assunto nel contratto di cessione l’impegno di non ricorrere a un avviso bonario generalizzato.
La circolare chiarisce che i crediti ceduti e maturati al 31 dicembre 1999, inclusi negli elenchi provvisori e definitivi, non saranno oggetto di avviso bonario. Prima dell’iscrizione a ruolo il contribuente può comunque presentare istanza di dilazione, da istruire secondo la normativa vigente. I crediti relativi a dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999 e oggetto di cessione non devono essere iscritti a ruolo; quelli concessi dal 30 novembre in poi confluiranno nei ruoli esattoriali. In caso di mancato pagamento di una rata, il residuo credito viene riscosso in un’unica soluzione.
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
I contributi devono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine di versamento dei contributi non pagati. In caso di denuncia o comunicazione tardiva, o di riconoscimento del debito, il termine decorre dalla data in cui l’ente viene a conoscenza del debito. Per gli accertamenti d’ufficio o per quelli oggetto di gravame giudiziario, il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo alla notificazione del provvedimento definitivo. Tali termini si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° luglio 1999; per quelli accertati prima di tale data, la disciplina decadenziale non opera.
Sanzioni amministrative e riscossione coattiva
Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, la circolare richiama l’ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981 e l’ulteriore previsione che, in caso di mancato pagamento, si procede alla riscossione coattiva con ruoli affidati ai concessionari. L’art. 37 del D.Lgs. n. 46/1999 abroga parte della disciplina previgente che regolava diversamente l’esecuzione forzata e il ricorso a procedimenti ingiuntivi da parte degli enti previdenziali.
Ricorsi, sospensione e contenzioso
Il contribuente può proporre ricorso contro l’ufficio che ha notificato l’accertamento oppure contro la cartella di pagamento. In caso di ricorso amministrativo avverso l’accertamento, l’iscrizione a ruolo avviene dopo la decisione dell’organo competente e comunque nei termini di decadenza. Dopo l’iscrizione, l’ente può sospendere la riscossione con provvedimento motivato, comunicato a concessionario e contribuente; la circolare segnala però che, per i crediti ceduti, l’Istituto si è impegnato a non esercitare tale facoltà.
Il contribuente può inoltre proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella. Se il ricorso riguarda la pretesa contributiva, si applicano gli artt. 442 e segg. c.p.c.; il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi, e il provvedimento deve essere notificato al concessionario. Se la controversia riguarda solo la regolarità degli atti esecutivi, risponde direttamente il concessionario.
Dilazione di pagamento: termini e competenza
Nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella il contribuente può pagare, chiedere la dilazione, non pagare o ricorrere all’autorità giudiziaria. La richiesta di rateazione deve essere presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive, a pena di decadenza. La circolare richiama la precisazione ministeriale secondo cui la dilazione è concedibile solo se, alla data dell’istanza, l’azione esecutiva non è già iniziata.
Con circolare n. 192 del 29 ottobre 1999 la competenza sulle domande di dilazione è stata attribuita ai Direttori regionali, senza limiti di importo, con possibilità di estendere la dilazione fino a 36 rate. Il Direttore di Sede deve trasmettere l’istanza entro 15 giorni con parere non vincolante; il Direttore regionale decide nei 15 giorni successivi. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
Discarico per inesigibilità e controlli sulle procedure
Il concessionario può ottenere il discarico delle quote inesigibili mediante comunicazione telematica della relativa inesigibilità. La circolare elenca le ipotesi in cui il discarico non spetta, tra cui mancata notifica della cartella entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, omissione delle comunicazioni annuali sullo stato delle procedure, mancata presentazione della domanda di inesigibilità entro tre anni, mancato svolgimento di azioni sui beni registrati e insuccesso dovuto a vizi procedurali.
Le Sedi possono richiedere ulteriori procedure se vengono a conoscenza di nuovi beni e possono esaminare la documentazione cartacea relativa agli atti esecutivi, che il concessionario deve conservare fino al discarico. Se il discarico è negato, il concessionario deve versare la somma entro 10 giorni, con interessi legali e spese esecutive; avverso il diniego può proporre ricorso alla Corte dei Conti entro 90 giorni. Se emergono nuovi elementi patrimoniali del debitore, la quota può essere reiscritta nei ruoli entro i limiti della prescrizione.
Obblighi contabili, riversamenti e conto giudiziale
Il concessionario deve riversare le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione; per i pagamenti effettuati tramite posta o banca, il termine decorre dalla comunicazione o ricezione telematica del flusso informativo. In caso di ritardo, oltre alle sanzioni penali, il concessionario deve corrispondere interessi legali ed è soggetto a sanzione amministrativa. Deve inoltre rendere la contabilità delle riscossioni, conservare le posizioni dei contribuenti anche con sistemi informatici e presentare il conto giudiziale nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio o alla cessazione dell’incarico.
Remunerazione, spese esecutive e cauzione
L’attività dei concessionari è remunerata con un aggio sulle somme riscosse, con anticipazione minima pari all’1% del carico dei ruoli consegnati. L’aggio è trattenuto al momento del riversamento all’ente; la quota a carico del debitore non può superare il 4,65% della somma iscritta a ruolo e si applica solo in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Il rimborso delle spese esecutive è disciplinato da apposita tabella ministeriale: è a carico dell’ente in caso di sgravio o quota inesigibile, altrimenti del debitore.
A garanzia della riscossione il concessionario deve prestare una cauzione fideiussoria assicurativa o bancaria pari a 1/72 delle entrate iscritte a ruolo scadute nell’anno precedente all’affidamento. La cauzione può essere escussa in caso di decadenza del concessionario e viene svincolata con decreto ministeriale, previo parere favorevole degli enti interessati; il silenzio dell’ente per sei mesi equivale a consenso.
Residui di gestione, trasmissione dei flussi e procedimenti transitori
La circolare disciplina i residui di gestione, costituiti dalle entrate da riscuotere relativamente a rate già scadute durante la gestione di un concessionario cessato o del commissario governativo, o durante la vacanza della concessione. Il nuovo concessionario subentrante continua le procedure già avviate e riscuote anche le altre entrate ricevute in carico.
Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette telematicamente le informazioni sul servizio e sull’andamento delle riscossioni del mese precedente, anche se non ha svolto attività nel periodo. Le informazioni riguardano formazione e notifica della cartella, deleghe ad altri concessionari, inizio delle procedure esecutive, discarichi, dilazioni, sgravi, rimborsi e quietanze.
Per le domande di rimborso o discarico per inesigibilità giacenti al 1° luglio 1999 continuano ad applicarsi le norme previgenti, in particolare per i ruoli ex SCAU ancora in riscossione. È inoltre prevista una definizione automatica delle domande di rimborso o discarico per quote non superiori a lire 500.000.000, con richieste presentate entro il 31 luglio 1999 e completamento della definizione entro il 31 maggio 2000. La circolare annuncia infine la futura emanazione di ulteriori istruzioni amministrativo-contabili e di specifiche procedure applicative.
Punti principali
Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
L’art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dalla legge n. 402/1999, prevede l’iscrizione a ruolo dei crediti oggetto di cessione secondo le regole del D.Lgs. n. 46/1999, salvo alcune eccezioni: crediti già dilazionati prima del 30 novembre 1999, crediti oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata e crediti già in procedimenti civili. La cessione comprende crediti contributivi, accessori, sanzioni e somme aggiuntive maturati fino al 31 dicembre 2001. Per le tipologie già cedute, individuate dal decreto 5 novembre 1999, sono compresi i crediti previdenziali verso aziende, lavoratori autonomi e aziende agricole maturati fino al 31 dicembre 1999, con esclusione di quelli eliminati entro i termini indicati. Il contratto di cessione impone l’iscrizione a ruolo entro il 30 giugno 2000 e disciplina l’invio dei crediti dilazionati o condonati dopo il terzo mese successivo alla scadenza della rata non pagata.
Quadro normativo della riforma della riscossione
La riforma si fonda sui D.Lgs. n. 37/1999, n. 46/1999, n. 112/1999 e n. 326/1999, attuativi della legge delega n. 337/1998. Vengono superati il principio del "non riscosso per riscosso", le vecchie cadenze di formazione dei ruoli, l’avviso di mora come atto autonomo e varie formalità cartacee, introducendo periodicità quindicinale dei ruoli, trasmissione telematica, ruolo unico e maggiore integrazione tra enti impositori e concessionari. La circolare evidenzia anche l’abrogazione di norme previgenti del D.P.R. n. 602/1973, del D.P.R. n. 603/1973, del D.P.R. n. 43/1988 e di parte della legge n. 689/1981.
Formazione del ruolo e dati obbligatori
Il ruolo è un elenco analitico dei debitori e delle somme dovute, formato dalla Sede competente. Ogni contribuente costituisce una partita distinta per gestione contributiva e ogni somma dovuta è un articolo di ruolo. I ruoli possono essere ordinari o straordinari, questi ultimi in presenza di fondato pericolo per la riscossione. La formazione richiede il domicilio fiscale del contribuente, elemento essenziale; la sua mancanza impedisce l’iscrizione. Il D.M. n. 321/1999 stabilisce i dati obbligatori del ruolo: ente impositore e beneficiario, specie del ruolo, codice fiscale, codice tributo, ambito del concessionario, periodo di riferimento, importi, rate, cadenza e data di consegna. Non si può procedere per somme inferiori a lire 20.000.
Consegna dei ruoli e ruolo del C.N.C.
Le Sedi trasmettono i ruoli per via telematica al Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari (C.N.C.), che verifica la conformità ai tracciati ministeriali e li inoltra ai concessionari competenti per ambito provinciale. La consegna si considera effettuata il 25 del mese per i ruoli trasmessi tra il 1 e il 15, e il 10 del mese successivo per quelli trasmessi tra il 16 e l’ultimo giorno del mese. La data di consegna costituisce il dies a quo per il calcolo dei termini di notifica della cartella di pagamento.
Cartella di pagamento e riscossione spontanea a mezzo ruolo
La cartella è formata dal concessionario sulla base dei flussi telematici e, di regola, deve essere emessa entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo. Se lo stesso contribuente è presente in ruoli di più enti, gli addebiti confluiscono in un’unica cartella con frontespizio riepilogativo e riquadri separati per ciascun ente. La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, avvertendo che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, la notifica della cartella va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna del ruolo. La circolare precisa che la dilazione su richiesta del debitore rientra in tale nozione, ma non riguarda i contributi previdenziali riscossi dall’INPS nella lettera a) dell’art. 32.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire presso gli sportelli del concessionario, tramite uffici postali o banche con apposito bollettino, e nei casi di pagamento tardivo integrale o di rate da dilazione con modello F35 presso gli uffici postali. È possibile l’utilizzo del Pagobancomat, con effetto liberatorio e nei limiti autorizzati dalla banca emittente. All’estero il pagamento può essere effettuato mediante bonifico su conto indicato dal concessionario, con indicazione del numero della cartella, del codice fiscale e, in caso di pagamento parziale, del numero progressivo del credito e degli importi da estinguere.
Riscossione coattiva, procedure esecutive e concorsuali
L’art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999 disciplina le procedure esecutive, comprese trascrizioni e iscrizioni senza oneri e le modalità di espropriazione verso terzi e di pignoramento di fitti o pigioni. In ambito concorsuale, se il debitore è fallito o in liquidazione coatta amministrativa, il concessionario deve insinuare il credito al passivo; nei casi di concordato preventivo e amministrazione controllata deve curare l’inserimento del credito nell’elenco dei crediti. La circolare richiama anche la possibilità di surroga del concessionario nelle azioni esecutive già iniziate da altri creditori.
Crediti previdenziali: iscrizione a ruolo, avviso bonario e dilazione
L’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999, stabilisce che contributi e premi non versati o accertati dagli uffici sono iscritti a ruolo con sanzioni e somme aggiuntive fino alla data di consegna. Prima dell’iscrizione a ruolo, l’ente può invitare al pagamento con avviso bonario, ma l’INPS, per i crediti ceduti, si è impegnato contrattualmente a non avvalersene in via generalizzata. Il debitore può chiedere la dilazione prima dell’iscrizione a ruolo; in caso di mancato pagamento di una rata, il residuo è riscosso in un’unica soluzione. Per le dilazioni già concesse prima del 30 novembre 1999 e oggetto di cessione, non si procede a ruolo; quelle successive confluiscono nei ruoli esattoriali.
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
I contributi devono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine di versamento dei contributi non pagati. In caso di denuncia o comunicazione tardiva, il termine decorre dalla conoscenza del debito; in caso di accertamento d’ufficio o di provvedimento sottoposto a gravame giudiziario, il termine decorre dalla notifica del provvedimento definitivo. Tali termini si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° luglio 1999; per quelli accertati prima di tale data non valgono i nuovi termini decadenziali.
Sanzioni amministrative e riscossione tramite ruolo
Per le violazioni relative all’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, viene emessa ordinanza-ingiunzione; in caso di mancato pagamento, si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo le regole della legge n. 689/1981 come coordinate dalla riforma. L’art. 37 del D.Lgs. n. 46/1999 abroga parte della disciplina previgente che consentiva l’uso del procedimento ingiuntivo e di altre forme autonome di riscossione da parte degli enti previdenziali.
Ricorsi e sospensione della riscossione
Il contribuente può impugnare l’accertamento davanti all’ufficio o la cartella di pagamento. In caso di ricorso amministrativo contro l’accertamento, l’iscrizione a ruolo avviene dopo la decisione dell’organo competente e comunque entro i termini di decadenza; dopo l’iscrizione, l’ente può sospendere la riscossione con provvedimento motivato, comunicandolo a concessionario e contribuente. Il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella; il giudizio segue gli artt. 442 e segg. c.p.c. se riguarda la pretesa contributiva.
Disposizioni sulle dilazioni e competenze interne
La domanda di rateazione deve essere presentata prima dell’inizio dell’esecuzione, a pena di decadenza, e le rate scadono l’ultimo giorno del mese. La circolare richiama la precisazione ministeriale secondo cui la dilazione può essere concessa solo se, alla data della domanda, l’azione esecutiva non è già iniziata. Con circolare n. 192 del 29 ottobre 1999 la competenza a decidere sulle domande è stata attribuita ai Direttori regionali senza limiti di importo, con possibilità di estendere la dilazione fino a 36 rate. Il Direttore di Sede deve trasmettere l’istanza con parere non vincolante entro 15 giorni; il Direttore regionale decide nei 15 giorni successivi.
Discarico per inesigibilità, controlli e reiscrizione
Il concessionario ottiene il discarico delle quote inesigibili mediante comunicazione telematica della relativa inesigibilità. Non ha diritto al discarico in varie ipotesi, tra cui mancata notifica della cartella entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure, mancata presentazione della domanda di inesigibilità entro tre anni, omissione di procedure sui beni registrati e vizi delle procedure esecutive. Le Sedi possono richiedere ulteriori azioni se emergono nuovi beni e possono consultare la documentazione cartacea conservata dal concessionario. In caso di diniego del discarico, il concessionario deve versare le somme dovute entro 10 giorni e può ricorrere alla Corte dei Conti entro 90 giorni; la Sede può reiscrivere la quota nei ruoli se emergono nuovi elementi patrimoniali.
Obblighi contabili e riversamento delle somme
Il concessionario deve riversare le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione, tenendo conto dei pagamenti effettuati tramite posta o banca dal momento della relativa comunicazione telematica. Deve inoltre rendere la contabilità delle riscossioni e conservare le posizioni dei contribuenti anche con sistemi informatici. Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio, o alla cessazione dall’incarico, deve presentare il conto giudiziale. Il ritardo nei riversamenti comporta interessi legali e sanzioni amministrative.
Cauzione, remunerazione e responsabilità dei concessionari
La remunerazione del concessionario avviene tramite aggio sulle somme riscosse; una parte dell’aggio è a carico del debitore solo se il pagamento interviene oltre il termine di 60 giorni, entro un limite massimo del 4,65%, mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese esecutive secondo apposita tabella ministeriale; tali spese gravano sull’ente nei casi di sgravio o inesigibilità, altrimenti sul debitore. A garanzia del servizio deve essere prestata una cauzione fideiussoria pari a 1/72 delle entrate iscritte a ruolo scadute nell’anno precedente; la cauzione può essere escussa in caso di decadenza e viene svincolata con decreto ministeriale, anche per silenzio-assenso dopo sei mesi.
Norme transitorie e definizione automatica delle domande di rimborso/discarico
Le procedure esecutive già in corso al 1° luglio 1999 restano regolate dalla normativa previgente. Per le domande di rimborso o discarico pendenti a quella data, il D.Lgs. n. 46/1999 e il D.Lgs. n. 112/1999 prevedono specifiche disposizioni transitorie e la definizione automatica delle domande per quote non superiori a lire 500.000.000. I concessionari hanno presentato entro il 31 luglio 1999 apposita richiesta autocertificata; la definizione automatica deve essere completata entro il 31 maggio 2000. La circolare segnala che saranno emanate ulteriori istruzioni operative e contabili, anche con riferimento ai ruoli ex SCAU e INPS e al pagamento delle spese esecutive.
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