Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto datato 21.11.2025 trasmesso con p.e.c. ricevuta il 26.11.2025, promanante dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con il quale “Visto il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento in pari data, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato… Considerato che le prove scritte d’esame, per i candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, si sono svolte nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2025; … Considerato che il 26 giugno 2025, ultimo giorno di svolgimento delle prove scritte, corrisponde al termine ultimo per il conseguimento del prescritto titolo di studio; Ritenuto pertanto di dover escludere dalla graduatoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in data successiva al 26 giugno 2025”, è stato disposto “Per i motivi di cui in premessa, i sottonotati candidati sono esclusi dalla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 22 aprile 2025”, nella parte in cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale la sig.na -OMISSIS- -OMISSIS- collocata nel provvedimento testé citato al numero 149; del bando di concorso pubblico per il reclutamento a n. 4.617 posti di allievi agenti della Polizia di Stato indetto dal Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, datato 22.04.2025, nella parte in cui all’articolo 2 recante ”Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, comma 1 lettera d) prevede quale requisito di partecipazione “diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova scritta”; di ogni altro atto precedente e susseguente e comunque collegato con i provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202515101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria in data successiva all'ultima giornata delle prove scritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero dell'Interno del 21 novembre 2025, nella parte in cui l'ha esclusa dalla procedura per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. L'esclusione è stata motivata dal conseguimento del diploma di scuola secondaria dopo il 26 giugno 2025, ultima giornata delle prove scritte. È stato inoltre contestato il bando, il cui articolo 2, comma 1, lettera d), consentiva di conseguire il titolo di studio entro la data di svolgimento della prova scritta. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. In sede cautelare, il TAR ha rilevato anche la mancata impugnazione della graduatoria finale, prospettando la possibile improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la previsione del bando che consente di conseguire il diploma entro la data della prova scritta costituisca una disciplina di favore, derogatoria rispetto al principio generale secondo cui i titoli concorsuali devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Proprio perché derogatoria, tale previsione non è stata ritenuta suscettibile di ulteriore interpretazione estensiva. Poiché la ricorrente ha conseguito il diploma dopo la data dell'ultima prova scritta, non è stato ravvisato, allo stato cautelare, un fumus idoneo a giustificare la sospensione dell'esclusione. Il TAR ha inoltre considerato la mancata impugnazione della graduatoria finale quale possibile causa di improcedibilità del gravame, riservando ogni valutazione sul punto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza dei presupposti della misura.

  • art. 2, comma 1, lettera d), del bando di concorso del 22 aprile 2025

    diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova scritta

    La clausola è stata interpretata come disciplina derogatoria e di favore, non suscettibile di interpretazione ulteriormente estensiva; il titolo doveva essere conseguito entro la data della prova scritta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso consente, in deroga alla regola generale, di conseguire un titolo di studio entro la data della prova, tale previsione costituisce disciplina di favore e non può essere interpretata estensivamente oltre il termine espressamente stabilito.
  • Il candidato che consegue il titolo di studio dopo la data ultima della prova scritta non soddisfa il requisito previsto da una clausola di bando che consenta il conseguimento del titolo entro lo svolgimento della prova, anche se il mancato rispetto del termine dipende da una casuale coincidenza temporale e determina una disparità rispetto ad altri concorrenti.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale può incidere sulla procedibilità del ricorso contro il provvedimento di esclusione, ferma la necessità di una specifica valutazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.