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Sentenza

Sentenza n. 9037/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione della Sentenza n. 72/2023 del 25.01.2023, del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 1400/2020, notificata tramite Ufficiale Giudiziario in data 01/08.02.2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato ed era stata disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme quantificate dal giudice ordinario, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sua sede reale e tra tale notifica e la notificazione del ricorso erano decorsi più di centoventi giorni. Il Ministero, pur costituendosi, non ha contestato l'inadempimento e non ha fornito elementi sull'avvenuta esecuzione, neppure dopo un'ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza esecutiva era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e precisando che non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997

    Impone, per l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna del giudice ordinario è proponibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando risulti, senza contestazione dell'amministrazione, che una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di corrispondere le somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine successivo e con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal direttore generale dell'amministrazione competente per materia non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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