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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 2946 del 30.05.2024 del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità agricola e Gestione fito-sanitaria - Coordinamento Area Seconda - della Regione Molise, avente oggetto: “Regolamento UE n. 2115/21 art. 71 PSP 2023/2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione in data 2.12.2022. Complemento dello sviluppo rurale per la Regione Molise (SCR) 20232027 (DGR57 del 08.03.2023). SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali di montagna. Bando Pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno per l’annualità 2024”; - del bando allegato alla suddetta Determinazione avente oggetto: “SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (art. 71 Reg. UE 2115/2021). Bando attuativo per la presentazione delle domande – anno 2024”; - della Delibera di Giunta della Regione Molise n. 57 del 08.03.2023, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR Versione 1. Approvazione percorso Comitato di monitoraggio” e dei relativi allegati (in particolare, l’allegato A denominato “Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR)”; e l’allegato 2 denominato “Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie mancati redditi e costi aggiuntivi per gli impegni assunti conformemente agli artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115”), nella parte in cui il Comune di Bonefro è stato escluso dal novero dei Comuni montani ammessi al beneficio di cui alla misura SRB01 “sostegno zone con svantaggi naturali Montagna”; - di tutti gli atti istruttori con i quali la Regione Molise ha individuato rispetto ai Comuni di Campodipietra, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Montemitro, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Pietracatella, Provvidenti, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, Sant'Elia a Pianisi, Toro e Tufara, le zone montane ai sensi dell’articolo 32 del reg. 1305/2013; - nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202400247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale n. 2946 del 30 maggio 2024, bando SRB01 per l'annualità 2024, DGR Molise n. 57 dell'8 marzo 2023 e atti connessi, nella parte in cui escludono Bonefro e altri Comuni dalla misura di sostegno per le zone montane

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprenditori agricoli)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'esclusione delle proprie aziende dalla misura SRB01, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del regolamento UE n. 1305/2013, del Piano strategico nazionale, del D.M. n. 6277/2020 e della disciplina regionale; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 3 Cost. ed eccesso di potere per disparità di trattamento e alterazione del mercato; incompetenza del Direttore del Servizio rispetto alla disciplina della cumulabilità della misura; violazione del CSR Molise, difetto di motivazione, illogicità ed erroneità dell'istruttoria. I motivi IV e V erano già stati dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere con la sentenza non definitiva n. 352/2025. I motivi residui riguardavano principalmente l'illegittima identificazione delle zone montane mediante l'elenco dei Comuni ammessi, senza una verifica concreta delle caratteristiche orografiche e climatiche delle singole aree e particelle catastali. La Regione aveva inoltre mutato, senza adeguata giustificazione, la precedente qualificazione dei Comuni interessati come almeno parzialmente montani, utilizzando erroneamente il D.M. n. 6277/2020, la cartografia del PSR, gli elenchi ISTAT e altri atti generali come fonti automaticamente escludenti. I ricorrenti avevano altresì contestato l'ammissione di imprese ubicate in altri Comuni ritenuti non montani, ma tale parte della censura è stata ritenuta priva di legittimazione e interesse attuali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, respingendo le eccezioni preliminari. Ha mantenuto nel giudizio il Ministero, poiché la sua attività di fine tuning era stata posta a fondamento dell'esclusione; ha ritenuto sufficiente il contraddittorio, comunque integrato nei confronti delle imprese beneficiarie. Nel merito, ha accolto i motivi I, II e III, limitatamente alle censure rivolte contro l'esclusione dei Comuni e delle aziende ricorrenti, rilevando un grave difetto di istruttoria e motivazione. La Regione non aveva svolto una verifica concreta Comune per Comune e, soprattutto, particella per particella, delle condizioni di montanità previste dal diritto europeo; aveva invece utilizzato in modo automatico e inconferente l'appartenenza amministrativa ai Comuni elencati nel bando, il D.M. n. 6277/2020, la cartografia del PSR e le classificazioni ISTAT. Il D.M. n. 6277/2020 riguardava le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e non costituiva fonte della qualificazione dei Comuni montani, materia rientrante nella competenza regionale. Le fonti europee non imponevano che l'intero Comune fosse montano: una zona montana può trovarsi anche in un Comune solo parzialmente montano e la verifica deve considerare le concrete condizioni geografiche dei fondi. Il TAR ha inoltre censurato l'ingiustificato mutamento della precedente qualificazione dei Comuni come parzialmente montani e ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione e interesse, le doglianze volte a contestare le ammissioni di imprese situate in altri Comuni. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, con riedizione dell'istruttoria e del potere amministrativo secondo i criteri indicati in sentenza. Le spese sono state poste a carico della Regione Molise per complessivi euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, paragrafo 1, Regolamento UE n. 1305/2013

    Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

    La disposizione individua la funzione compensativa dell'indennità, collegandola ai costi aggiuntivi e al mancato guadagno concretamente derivanti dai vincoli naturali.

  • art. 32, paragrafi 2 e 3, Regolamento UE n. 1305/2013

    Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti a condizioni climatiche difficili, forti pendii o alla combinazione dei due fattori.

    La montanità deve essere accertata sulla base di criteri sostanziali e oggettivi relativi alle caratteristiche territoriali; la delimitazione richiede un'analisi minuziosa e non può essere ricavata automaticamente dall'elenco amministrativo dei Comuni.

  • art. 3, paragrafo 3, Direttiva 75/268/CEE

    Le zone di montagna sono composte da Comuni o parti di Comuni.

    La nozione europea ammette che la zona montana interessi soltanto una parte del territorio comunale; non è necessario che l'intero Comune sia classificato come montano.

  • art. 117, comma 4, Cost.

    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    La delimitazione delle aree agricole montane rientra nella materia dell'agricoltura e nella competenza regionale, non nella competenza ministeriale esercitata mediante il D.M. n. 6277/2020.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'esclusione dei territori e delle aziende dalla misura di sostegno richiede una motivazione effettiva e coerente con un'istruttoria concreta; non sono sufficienti richiami generici a classificazioni formali o ad atti generali.

  • art. 49 c.p.a.

    Il contraddittorio può essere integrato nei confronti dei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio diretto dall'accoglimento del ricorso, quali i beneficiari di una misura finanziata entro un plafond limitato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alle indennità agricole per le zone montane, la nozione di zona montana deve essere accertata mediante criteri oggettivi riferiti alle concrete condizioni climatiche, orografiche e produttive dell'area; non è legittimo subordinare automaticamente il beneficio all'appartenenza dell'azienda a un Comune classificato come interamente montano.
  • Una zona montana può trovarsi anche in una parte soltanto del territorio comunale. L'amministrazione deve quindi svolgere una verifica concreta, Comune per Comune e, ove necessario, particella per particella, senza assumere come decisivi gli elenchi formali dei Comuni montani o la sola appartenenza amministrativa dell'azienda.
  • Il D.M. n. 6277/2020, relativo alla delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, non costituisce fonte della qualificazione dei Comuni come montani e non può essere utilizzato per escludere automaticamente l'accesso alle misure compensative per la montanità.
  • La cartografia allegata a un programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea non sottrae la delimitazione territoriale al sindacato del giudice nazionale e non esonera l'amministrazione dall'accertamento dei presupposti di fatto secondo i criteri sostanziali del diritto dell'Unione.
  • Il mutamento, da parte dell'amministrazione, della precedente qualificazione di determinati Comuni come almeno parzialmente montani richiede una specifica istruttoria e una motivazione; in mancanza, il mutamento è sintomo di contraddittorietà ed erroneità dell'azione amministrativa.
  • Chi non è ancora stato ammesso al beneficio e ottiene soltanto il riesame della propria posizione non ha un interesse attuale né legittimazione a contestare le ammissioni di altri operatori alla medesima misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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