Sentenza n. 1918/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa a un edificio abusivo a due piani, una tettoia e due finestre da tetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione notificata il 1° marzo 2024, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e difetto di legittimazione passiva, sostenendo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'erroneità dei presupposti; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 3 della l.r. siciliana n. 10/1991 e dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; violazione delle regole sul giusto procedimento, dei principi di buon andamento e imparzialità e ulteriore inadeguatezza dell'istruttoria. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'ordinanza di demolizione. La procura alle liti, rilasciata su foglio separato, non conteneva alcun elemento idoneo a individuare la controversia, limitandosi a richiamare un generico giudizio davanti al TAR di Catania. Secondo il giudice, la procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. L'art. 83, comma 3, c.p.c. non è applicabile in via integrativa, poiché la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune da colmare tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. Neppure la fictio prevista per il processo amministrativo telematico, che considera la procura separata come apposta in calce al ricorso quando depositata congiuntamente, può sanare la mancanza di specialità della procura. Non è stata ritenuta concedibile nemmeno la rimessione in termini per errore scusabile, trattandosi di regola risalente e di principio consolidato. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione passiva e ai presupposti dell'ordinanza di demolizione; la disposizione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per contestare motivazione, istruttoria e presupposti dell'ordinanza; il motivo non è stato esaminato.
art. 3 l.r. Sicilia 10/1991
Richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione e alle regole procedimentali; il motivo non è stato esaminato.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna del processo amministrativo; non consente di applicare la disciplina civilistica quando il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente la procura speciale e la sua nullità.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile per integrare la disciplina amministrativa e, comunque, non avrebbe sanato l'assenza di specificità della procura.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
La disposizione introduce una fictio iuris relativa al collegamento documentale nel processo telematico, ma non sana i vizi sostanziali della procura né sostituisce l'indicazione della controversia specifica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire l'individuazione concreta della controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita, oltre agli altri elementi utili a collegare il mandato alla specifica causa.
- La procura alle liti rilasciata su foglio separato, priva di qualsiasi elemento identificativo della controversia e riferita soltanto a un generico giudizio davanti a un TAR, non soddisfa il requisito di specialità e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; il rinvio esterno al codice di procedura civile non consente di applicare disposizioni civilistiche dirette a colmare una lacuna inesistente.
- Nel processo amministrativo telematico, la regola secondo cui la procura separata depositata con il ricorso si considera apposta in calce all'atto opera soltanto sul piano del collegamento documentale e non sana la mancanza di specificità o gli altri vizi sostanziali della procura.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per la mancanza dei requisiti della procura speciale quando la regola sull'obbligatorietà della procura specifica e la sua funzione di requisito di ammissibilità costituiscono principi risalenti e consolidati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →