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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36230/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 novembre 2025. Il ricorso riproponeva questioni già esaminate dalla corte territoriale, in particolare la qualifica del ricorrente come amministratore di fatto, e contestava la valutazione della gravità della condotta e il diniego delle attenuanti. Il testo non specifica il reato contestato, i fatti, l’importo della somma rimasta inevasa né il contenuto analitico dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: le questioni sulla qualifica di amministratore di fatto erano state affrontate con motivazione non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà; analogamente, la valutazione della gravità della condotta e il diniego delle attenuanti risultavano correttamente fondati sulla parziale restituzione e sull’entità della somma rimasta inevasa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non ha disposto la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, poiché la memoria depositata conteneva elementi di contrasto ultronei rispetto alla preliminare valutazione d’inammissibilità secondo il meccanismo dell’art. 610, comma primo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma primo, c.p.p.

    la memoria depositata dalla parte civile ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.

    Nel procedimento preliminare di valutazione dell’inammissibilità, la parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese del grado quando la sua memoria si limita a introdurre elementi di contrasto ultronei rispetto ai presupposti e alle finalità di quel meccanismo.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che ripropone questioni già esaminate dal giudice di merito con motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La valutazione della gravità della condotta e il diniego delle attenuanti possono essere fondati sulla parziale restituzione e sull’entità della somma rimasta inevasa, se la motivazione del giudice di merito non presenta vizi manifesti.
  • Nel procedimento di cui all’art. 610, comma primo, c.p.p., la parte civile non ottiene la rifusione delle spese del grado quando la memoria depositata contiene elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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