Sentenza n. 12144/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - della determina del Comune di Blera n. 48 del 28.12.2023, pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 10.1.2024 al 25.1.2024 e comunicata via pec al Dominio Collettivo UA di Blera in data 15.1.2024, recante conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria sul rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un agricamper e area campeggio in loc. Rimessa Vicina snc – fg15 part.1; - di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, ancorché non conosciuti, della predetta conferenza di servizi; - del provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale del 28.9.2023 prot. 16293 recante preavviso di provvedimento negativo e del provvedimento del medesimo Ministero in data 22.11.2023 n. 19889 recante conferma di provvedimento negativo; - della nota della Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura del 5.7.2023 prot. n. 10284.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina del Comune di Blera recante la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria sul rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un agricamper e di un’area campeggio, nonché gli atti presupposti della conferenza, il diniego della Soprintendenza e la nota della Regione Lazio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Dominio collettivo dell’Università Agraria di Blera ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un agricamper e di un’area campeggio, contestando anche gli atti e i verbali della conferenza, il preavviso e la conferma del provvedimento negativo della Soprintendenza e una nota della Regione Lazio. Dopo la proposizione del ricorso, la parte ricorrente ha notificato alle controparti, il 20 giugno 2026, un atto di rinuncia. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era stata notificata nel termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica del 30 giugno 2026 e quindi non poteva produrre gli effetti propri della rinuncia formalmente perfezionata. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che essa esprimesse comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La tardiva notificazione dell’atto di rinuncia ha impedito di considerarlo rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; nondimeno, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice ha desunto dall’atto e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito della legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione delle concordi conclusioni in tal senso della parte ricorrente e del Comune di Blera e della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La rinuncia non perfezionata secondo le forme prescritte può comunque costituire elemento univoco, insieme al comportamento processuale della parte, per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
art. 155 c.p.c.
la rinuncia non risulta essere stata notificata nel termine di dieci giorni prima dell’odierna udienza pubblica
Il termine di dieci giorni anteriori all’udienza rileva ai fini della ritualità della notificazione della rinuncia; la sua inosservanza impedisce di attribuire all’atto gli effetti della rinuncia formalmente perfezionata.
Massime di principio
- La notificazione della rinuncia al ricorso oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia rituale, ma non esclude che il giudice possa valutare l’atto quale comportamento univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia, quando fatti successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento processuale delle parti dimostrino in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
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