Sentenza n. 990/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3110/2024, depositata e resa pubblica il 19.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3405/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 21.7.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 3110/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto, oltre all'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini processuali; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e procedibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, che il ricorso era stato regolarmente notificato e depositato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e richiamando l'esigenza di un uso prudente dell'istituto, anche in considerazione dell'impiego di risorse pubbliche. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza, la cui ritualità è stata riconosciuta in presenza di un titolo passato in giudicato e debitamente notificato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ma l'istituto deve essere applicato con prudenza e può essere escluso quando risulti manifestamente iniquo.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nei giudizi trattati in camera di consiglio; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione per il pagamento di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti della stretta esecuzione del contenuto conformativo e dispositivo del giudicato; non può essere utilizzato per introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle definite dal titolo.
- L'esecuzione di un ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile d'ufficio della Pubblica Amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti; l'inerzia dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
- Quando il giudicato del giudice ordinario riguarda il pagamento o il riconoscimento di somme dovute dalla Pubblica Amministrazione, il giudizio di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza dell'incarico subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere; quando il commissario è un dipendente dell'Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne concretamente equità e opportunità, potendola negare quando l'imposizione di un esborso pubblico per il ritardo risulti manifestamente iniqua.
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