Sentenza del 19/05/2015 n. 4615 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi erariali indiretti - Lotteria e scommesse - Soggetti (bookmakers esteri operanti in Italia tramite locali aperti al pubblico ed autonoma organizzazione commerciale) - Presupposto impositivo - Luogo di conclusione del contratto - Sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse e la propria responsabilità solidale con il gestore italiano, sostenendo che l'attività fosse riconducibile a un bookmaker estero, che mancasse una concessione amministrativa e che l'imposizione potesse determinare una doppia imposizione o una discriminazione rispetto agli operatori residenti nell'Unione europea. Contestava inoltre la sanzione applicata, chiedendone sostanzialmente una riduzione o l'esclusione per incertezza normativa.
La decisione
La contestazione è stata respinta quanto all'obbligo tributario. È stato affermato che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che sono soggetti passivi sia il gestore italiano del centro sia il bookmaker estero per conto del quale l'attività viene svolta, quando quest'ultimo assume il rischio delle giocate e opera in Italia tramite una stabile organizzazione commerciale o soggetti legati da rapporti contrattuali. Le scommesse sono considerate accettate nel territorio italiano anche se il bookmaker è formalmente stabilito all'estero. È stata esclusa la violazione del diritto dell'Unione europea e ogni discriminazione tra operatori italiani ed esteri. Quanto alle sanzioni, è stata confermata la riduzione del 50% già disposta dai giudici di primo grado, ritenuta congrua in ragione dell'effettiva incertezza interpretativa, senza però annullarle integralmente.
Norme richiamate
Art. 3 D.Lgs. n. 504/1998
Individua l'ambito applicativo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e ricomprende l'attività di gestione delle scommesse svolta con qualsiasi mezzo, anche telematico.
Art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
Ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche quando la raccolta avviene senza concessione. Stabilisce inoltre la responsabilità solidale del soggetto italiano che opera per conto del bookmaker e del bookmaker estero nell'interesse del quale l'attività è esercitata.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Consente di tener conto dell'incertezza normativa ai fini della graduazione delle sanzioni. Nel caso concreto ha giustificato la riduzione del 50%, ma non l'annullamento totale.
Normativa dell'Unione europea in materia di IVA
La disciplina europea armonizza la materia delle scommesse principalmente sotto il profilo dell'IVA. Secondo la sentenza, l'imposta unica sulle scommesse ha natura e base imponibile differenti e non interferisce con l'IVA.
Massime di principio
- Un bookmaker estero può essere assoggettato all'imposta unica italiana quando raccoglie scommesse in Italia tramite centri aperti al pubblico o soggetti contrattualmente collegati, anche se privo di concessione italiana.
- Il luogo formale in cui il bookmaker è stabilito non è decisivo: rileva il luogo effettivo in cui le scommesse vengono raccolte e l'organizzazione attraverso cui l'attività è esercitata.
- La responsabilità tributaria può gravare sia sul gestore italiano sia sul bookmaker estero per conto del quale il gestore opera, con obbligazione solidale per imposta e sanzioni.
- L'assenza di concessione non elimina automaticamente il presupposto dell'imposta; la disciplina fiscale può applicarsi anche alla raccolta irregolare o non autorizzata.
- La sottoposizione alla medesima disciplina degli operatori italiani ed esteri non è di per sé discriminatoria, se la norma non introduce una distinzione basata sulla residenza del bookmaker.
- L'incertezza interpretativa della normativa può giustificare una riduzione delle sanzioni, ma non comporta necessariamente l'annullamento dell'imposta né l'esclusione integrale delle sanzioni.
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