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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 4615 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi erariali indiretti - Lotteria e scommesse - Soggetti (bookmakers esteri operanti in Italia tramite locali aperti al pubblico ed autonoma organizzazione commerciale) - Presupposto impositivo - Luogo di conclusione del contratto - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse e la propria responsabilità solidale con il gestore italiano, sostenendo che l'attività fosse riconducibile a un bookmaker estero, che mancasse una concessione amministrativa e che l'imposizione potesse determinare una doppia imposizione o una discriminazione rispetto agli operatori residenti nell'Unione europea. Contestava inoltre la sanzione applicata, chiedendone sostanzialmente una riduzione o l'esclusione per incertezza normativa.

La decisione

La contestazione è stata respinta quanto all'obbligo tributario. È stato affermato che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che sono soggetti passivi sia il gestore italiano del centro sia il bookmaker estero per conto del quale l'attività viene svolta, quando quest'ultimo assume il rischio delle giocate e opera in Italia tramite una stabile organizzazione commerciale o soggetti legati da rapporti contrattuali. Le scommesse sono considerate accettate nel territorio italiano anche se il bookmaker è formalmente stabilito all'estero. È stata esclusa la violazione del diritto dell'Unione europea e ogni discriminazione tra operatori italiani ed esteri. Quanto alle sanzioni, è stata confermata la riduzione del 50% già disposta dai giudici di primo grado, ritenuta congrua in ragione dell'effettiva incertezza interpretativa, senza però annullarle integralmente.

Norme richiamate

  • Art. 3 D.Lgs. n. 504/1998

    Individua l'ambito applicativo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e ricomprende l'attività di gestione delle scommesse svolta con qualsiasi mezzo, anche telematico.

  • Art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    Ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche quando la raccolta avviene senza concessione. Stabilisce inoltre la responsabilità solidale del soggetto italiano che opera per conto del bookmaker e del bookmaker estero nell'interesse del quale l'attività è esercitata.

  • Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    Consente di tener conto dell'incertezza normativa ai fini della graduazione delle sanzioni. Nel caso concreto ha giustificato la riduzione del 50%, ma non l'annullamento totale.

  • Normativa dell'Unione europea in materia di IVA

    La disciplina europea armonizza la materia delle scommesse principalmente sotto il profilo dell'IVA. Secondo la sentenza, l'imposta unica sulle scommesse ha natura e base imponibile differenti e non interferisce con l'IVA.

Massime di principio

  • Un bookmaker estero può essere assoggettato all'imposta unica italiana quando raccoglie scommesse in Italia tramite centri aperti al pubblico o soggetti contrattualmente collegati, anche se privo di concessione italiana.
  • Il luogo formale in cui il bookmaker è stabilito non è decisivo: rileva il luogo effettivo in cui le scommesse vengono raccolte e l'organizzazione attraverso cui l'attività è esercitata.
  • La responsabilità tributaria può gravare sia sul gestore italiano sia sul bookmaker estero per conto del quale il gestore opera, con obbligazione solidale per imposta e sanzioni.
  • L'assenza di concessione non elimina automaticamente il presupposto dell'imposta; la disciplina fiscale può applicarsi anche alla raccolta irregolare o non autorizzata.
  • La sottoposizione alla medesima disciplina degli operatori italiani ed esteri non è di per sé discriminatoria, se la norma non introduce una distinzione basata sulla residenza del bookmaker.
  • L'incertezza interpretativa della normativa può giustificare una riduzione delle sanzioni, ma non comporta necessariamente l'annullamento dell'imposta né l'esclusione integrale delle sanzioni.

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