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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2000 e 2001, emessa a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ha sostenuto, da un lato, che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si fosse perfezionato con il pagamento della sola prima rata e, dall'altro, che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto per l'esercizio del potere impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che il condono di cui all'art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, si perfeziona solo con il pagamento integrale delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. Ha accolto il secondo motivo esclusivamente perché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato l'eccezione relativa alla decadenza. Tuttavia, decidendo nel merito, ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella, effettuata nel 2006, in applicazione dei termini transitori introdotti dal D.L. n. 106/2005, convertito nella legge n. 156/2005. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali e costituisce il presupposto della pretesa tributaria oggetto della cartella.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Prevede la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA, applicata nel caso concreto.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono previsto da questa disposizione ha natura clemenziale e, in caso di pagamento rateale, si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Sono richiamate per distinguere le altre forme di sanatoria dall'art. 9-bis, che presenta struttura e funzione differenti.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156

    Ha introdotto termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

  • D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come modificato

    Prevede, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; per le dichiarazioni del 2002 e 2003, entro il quarto anno successivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25

    Le disposizioni sui termini di formazione dei ruoli e di notifica delle cartelle sono state considerate alla luce della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale e della disciplina transitoria sopravvenuta.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notifica della cartella relativa alle imposte liquidate automaticamente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3

    Il divieto di proroga dei termini previsto dallo Statuto del contribuente non è stato ritenuto applicabile in modo da impedire l'applicazione della successiva disciplina legislativa sui termini di notifica; inoltre, trattandosi di legge ordinaria, non prevale su una legge ordinaria successiva.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 377, 380-bis e 384

    Regolano, rispettivamente, i motivi del ricorso per cassazione, la fissazione dell'udienza, il procedimento camerale e la possibilità per la Corte di decidere direttamente nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale e la legge stabilisce termini perentori, il beneficio si conserva normalmente solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; il pagamento della prima rata, da solo, non è sufficiente se la norma ha natura clemenziale.
  • L'omessa pronuncia del giudice su una specifica eccezione può comportare la cassazione della sentenza, ma non necessariamente la vittoria del ricorrente: se la Corte dispone di tutti gli elementi e ritiene infondata l'eccezione, può decidere direttamente nel merito e rigettare comunque il ricorso.
  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni relative a periodi anteriori alla riforma del 2005, occorre verificare i termini transitori introdotti dal D.L. n. 106/2005 e dalla legge di conversione n. 156/2005; tali termini possono applicarsi anche ai procedimenti già pendenti.
  • Prima dell'introduzione della disciplina transitoria, per alcune cartelle da liquidazione automatica non era ricavabile dal sistema un termine certo di notifica già scaduto. Pertanto, non è corretto presumere automaticamente che il termine fosse quello ordinario di quattro anni.
  • Lo Statuto dei diritti del contribuente non impedisce necessariamente l'applicazione di una disciplina successiva sui termini decadenziali quando la norma successiva è una legge ordinaria e regola espressamente la materia.
  • In controversie analoghe è essenziale distinguere tra il vizio processuale della mancata pronuncia e la fondatezza sostanziale dell'eccezione: il primo può essere riconosciuto, ma la decisione finale può restare favorevole all'Amministrazione se l'eccezione è infondata.

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