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Regolamento

R.R. Puglia 11/2007

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 Modalità e procedure di attuazione) Testo Coordinato del Regolamento Regionale 13 aprile 2007, n. 11 con le modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento Regionale 18 giugno 2007, n. 16 e dal Regolamento Regionale 26 maggio 2009, n. 8

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia n. 6/2004 e disciplina in modo organico le attività regionali in materia di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema, spettacolo viaggiante e circense), definendo finalità, nozioni e forme di intervento verso soggetti pubblici e privati. Il testo consolidato riporta anche definizioni aggiornate da successive modifiche. Non contiene, nel frammento fornito, limiti temporali generali di efficacia.

Regolamento regionale pugliese sulle attività in materia di spettacolo

Regolamento regionale pugliese sulle attività in materia di spettacolo

Il provvedimento disciplina, per la Regione Puglia, l’attuazione della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 in materia di spettacolo. Il regolamento definisce l’impianto generale delle attività regionali e le principali nozioni operative utili per l’applicazione della disciplina.

Finalità e ambito di applicazione

Il regolamento costituisce lo strumento attuativo della L.R. n. 6/2004, che reca norme organiche in materia di spettacolo e disciplina transitoria delle attività culturali. L’ambito materiale comprende in particolare:

  • teatro
  • musica
  • danza
  • cinema
  • spettacolo viaggiante
  • spettacolo circense

La disciplina regionale è indirizzata sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati che operano nel settore dello spettacolo. Il regolamento, inoltre, persegue un coordinamento con gli enti locali, delineando forme di sussidiarietà e criteri di semplificazione dell’azione amministrativa regionale.

Definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina

Il testo fornisce una serie di definizioni operative, utili per qualificare le attività ammesse e i relativi interventi regionali.

In particolare, per:

  • produzione si intende l’attività di creazione artistica e allestimento tecnico di uno spettacolo o concerto, svolta con il lavoro di artisti, tecnici e organizzatori, in spazi attrezzati e destinata al pubblico;
  • distribuzione si intende la programmazione di spettacoli o concerti in stagioni teatrali, musicali o di danza, da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri urbani della Regione;
  • esercizio si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione di film o per l’ospitalità di spettacoli o concerti in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza;
  • promozione e diffusione si intende la programmazione di spettacoli o concerti musicali, anche prodotti direttamente, articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio attrezzato;
  • festival si intende un’attività programmata nell’ambito di un progetto organico, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni, articolata in più spettacoli, concerti o film, prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia;
  • rassegna si intende l’ospitalità di spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato, nell’ambito di un progetto organico e in un arco di tempo limitato;
  • spettacolo viaggiante si intende l’attività svolta mediante attrazioni allestite con attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, anche in parchi di divertimento, con esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento;
  • spettacolo circense si intende l’attività svolta sotto un tendone dotato di una o più piste, con esibizioni di clown, acrobati e giocolieri, destinata a un pubblico;
  • recite, concerti, giornate di programmazione e rappresentazioni si intendono le attività svolte in spazi attrezzati, accessibili al pubblico con biglietto oppure gratuitamente, documentate dal pagamento dei diritti SIAE;
  • giornate lavorative sono le giornate per le quali risultano versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell’attività;
  • giornate recitative sono le giornate in cui si programmano recite, indipendentemente dal numero di recite nella singola giornata;
  • personale stabilmente inserito nell’organico è il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell’anno;
  • residenza è l’attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico svolta in spazi pubblici o comunque nella disponibilità esclusiva di un ente locale o pubblico, da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale per la gestione dello spazio.

Durata dei progetti e requisiti temporali

Per alcune attività rilevano specifici requisiti di durata:

  • il festival deve svolgersi per un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni;
  • la rassegna deve svolgersi in un arco di tempo limitato;
  • la residenza presuppone una convenzione pluriennale con l’ente locale o pubblico.

Aggiornamenti del testo coordinato

Il testo è presentato come coordinato con successive modifiche e integrazioni apportate da regolamenti regionali successivi, che hanno inciso su alcune definizioni. Il frammento fornito non contiene ulteriori disposizioni operative della parte successiva, ma solo l’avvio della disciplina sull’albo regionale dello spettacolo.

Regime di attualità

Nel frammento non emergono termini di scadenza o limiti di efficacia del regolamento. La disciplina appare ancora strutturalmente rilevante per l’ordinamento regionale pugliese in materia di spettacolo, almeno per le definizioni e l’impianto generale riportati nel testo fornito.

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