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Regolamento

R.R. Puglia 12/2007

Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici

Normativa regionaleR.R. Puglia 12/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia che disciplina, per esercizi commerciali e installazioni di varchi antifurto a campi magnetici o elettromagnetici, dichiarazioni obbligatorie, segnaletica, vie di uscita per portatori di pace-maker o ICD e obiettivi di qualità tecnologica. Prevede una dichiarazione entro 90 giorni per gli impianti esistenti e contestualmente all’installazione per i nuovi impianti.

Tutela dei soggetti sensibili dai campi elettromagnetici nei varchi antifurto

Tutela dei soggetti sensibili dall’esposizione a campi elettromagnetici

Il regolamento della Regione Puglia dà attuazione alla legge regionale n. 4 del 22 febbraio 2005 e disciplina misure e procedure per ridurre i rischi derivanti dall’impiego di varchi antifurto che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza. L’obiettivo è proteggere i soggetti sensibili, in particolare rispetto a possibili interferenze con dispositivi medici come pace-maker e ICD.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano gli esercizi commerciali che utilizzano dispositivi antitacchinaggio o varchi antifurto fondati su campi magnetici a bassa frequenza o su campi elettromagnetici a radiofrequenza. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale pugliese.

Impianti esistenti: dichiarazione e contenuti

I gestori degli esercizi commerciali già dotati di tali varchi devono presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, corredata del parere favorevole dell’ARPA competente. La dichiarazione deve attestare:

  • la valutazione dei dispositivi presenti nelle strutture;
  • la presenza di segnalazioni visibili della presenza dei dispositivi antitacchinaggio;
  • l’esistenza di vie di uscita per i portatori di pace-maker o ICD, con indicazione chiara della loro ubicazione;
  • l’indicazione, all’ingresso dell’esercizio, della presenza di dispositivi a campi magnetici o elettromagnetici.

Nuove installazioni

Per le installazioni successive alla pubblicazione del regolamento, chi installa nel proprio esercizio commerciale dispositivi antifurto di questo tipo deve presentare contestualmente all’installazione la dichiarazione prevista per gli impianti esistenti al Dipartimento USL competente per territorio.

Obiettivi di qualità e indirizzo tecnologico

Il regolamento individua come obiettivo di qualità l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e la futura sostituzione dei sistemi che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza con sensori a infrarosso passivo.

Regime temporale

La disciplina sulla dichiarazione degli impianti esistenti è soggetta a un termine iniziale di 90 giorni dall’entrata in vigore. Per i nuovi impianti, l’adempimento è immediato e contestuale all’installazione. Il testo non indica un termine finale di efficacia, ma contiene prescrizioni operative tuttora strutturalmente riferite alla tutela sanitaria nei punti vendita.

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