Ordinanza ingiunzione o revoca n. 110 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova ha comunicato a più soggetti pubblici la delibera di sospensione di una medico per mancato possesso del requisito vaccinale anti SARS-CoV-2, in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e senza idonea base giuridica per una parte delle comunicazioni. Pur ritenendo non illecito l'invio agli enti previsti dall'art. 49 del d.P.R. 221/1950, il Garante ha giudicato non necessarie e quindi illecite le ulteriori comunicazioni ad autorità e uffici non contemplati dalla disciplina di settore. È stata inflitta una sanzione di 5.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità.
Ordine dei Medici di Padova: sanzione per comunicazione non lecita della sospensione vaccinale di una professionista a soggetti terzi
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova - comunicazione illecita della sospensione vaccinale di una professionista
Il provvedimento riguarda l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, sanzionato per aver comunicato a soggetti terzi la sospensione dall'esercizio professionale di una medico per mancato possesso del requisito vaccinale anti SARS-CoV-2. Il procedimento trae origine da un reclamo dell'interessata ex art. 77 GDPR.
Origine del reclamo e fatti contestati
La reclamante lamentava che l'Ordine avesse inviato la delibera di sospensione a numerosi soggetti pubblici e che non le fosse stata fornita un'informativa adeguata sul trattamento dei dati personali. In istruttoria, l'Ordine ha precisato di aver trasmesso la comunicazione di sospensione ex art. 4, comma 7, del d.l. 44/2021 sia all'interessata sia a diversi enti e autorità, sostenendo che tali invii fossero giustificati dal contesto emergenziale e dal ruolo istituzionale degli organi coinvolti nella gestione della pandemia.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama i principi e le basi giuridiche del GDPR e del Codice privacy applicabili ai soggetti pubblici:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, su liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 2 e 3, GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, per i dati particolari;
- artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.
È inoltre richiamato il quadro emergenziale dell'art. 4 del d.l. 44/2021, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'azienda sanitaria locale, la comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine, nonché la comunicazione immediata della sospensione all'interessato da parte dell'Ordine. È menzionato anche il d.P.R. 221/1950, art. 49, comma 2, relativo alle comunicazioni dei provvedimenti definitivi di sospensione e radiazione agli organi e alle autorità ivi indicate.
Valutazione sulle comunicazioni agli enti previsti dall'art. 49 d.P.R. 221/1950
Il Garante osserva che, alla luce dei successivi chiarimenti del Ministero della Salute, le comunicazioni relative alla sospensione per inadempimento vaccinale non avevano natura disciplinare e non dovevano essere inviate agli enti di cui all'art. 49 del d.P.R. 221/1950. Tuttavia, poiché al momento dei fatti il quadro interpretativo era ancora incerto, e considerata la buona fede dell'Ordine, l'Autorità esclude la colpa e non ritiene sussistente una violazione sanzionabile per questo specifico profilo.
Comunicazioni eccedenti e assenza di base giuridica
Diverso è il giudizio sulle comunicazioni inviate anche a soggetti non contemplati dalla disciplina di settore: Assessore regionale alla sanità, Questore, Sindaco, Direttore generale e Direttore sanitario dell'ULSS. Per tali invii l'Ordine non ha indicato una norma specifica che ne imponesse o consentisse la trasmissione.
Il Garante esclude che tali comunicazioni possano trovare fondamento:
- nell'art. 4 del d.l. 44/2021, perché la norma definiva in modo puntuale i flussi informativi ammessi;
- nell'art. 17-bis del d.l. 18/2020, perché la disposizione non superava il requisito della necessità né i principi di minimizzazione;
- nell'art. 2-ter, comma 1-bis, del Codice, perché non può essere invocato in astratto per ampliare oltre i limiti normativi i trattamenti effettuati dalla pubblica amministrazione.
Ne consegue la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 1, lett. c) ed e), nonché dei parr. 2 e 3, lett. b), del GDPR e dell'art. 2-ter del Codice.
Dati relativi alla salute e natura dell'informazione trasmessa
L'Autorità precisa che, nel caso concreto, la comunicazione non ha comportato la divulgazione di dati relativi alla salute in senso stretto, poiché la mancata vaccinazione anti SARS-CoV-2 non risultava collegata a specifiche ragioni di esenzione o differimento legate a condizioni morbose dell'interessata. Ciò non esclude però l'illiceità della comunicazione eccedente di un dato personale riferito alla sospensione professionale.
Esito del procedimento e sanzione
Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento limitatamente alla comunicazione dei dati personali effettuata in assenza di base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Ai fini della sanzione, l'Autorità applica l'art. 83, par. 3, GDPR, rilevando che la condotta deriva da un'unica azione e che tutte le violazioni contestate ricadono nell'art. 83, par. 5, GDPR, con massimale astratto fino a 20 milioni di euro. Nella quantificazione concreta vengono valorizzati:
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- il carattere colposo della violazione;
- il contesto emergenziale e la complessità del quadro normativo;
- l'assenza di dati sanitari in senso stretto;
- la cooperazione dell'Ordine;
- l'assenza di precedenti pertinenti.
La sanzione è determinata in euro 5.000.
Misure accessorie e termini
Il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e del Regolamento n. 1/2019. L'Ordine è informato della possibilità di definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione comminata, mentre in caso contrario deve versare l'importo integrale entro 30 giorni dalla notificazione, con le conseguenze esecutive previste dalla legge.
Conclusione operativa
Per i professionisti privacy e per le pubbliche amministrazioni, il provvedimento ribadisce un principio di rilievo sistemico: nei trattamenti effettuati da soggetti pubblici, anche in contesti emergenziali, non è sufficiente invocare la finalità di interesse pubblico o la tutela della salute. Occorre sempre che la comunicazione a terzi sia espressamente prevista dalla legge o comunque strettamente necessaria nei limiti fissati dalla disciplina di settore, senza estensioni analogiche dei flussi informativi.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
La vicenda nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una medico, che contestava all'Ordine di aver inviato la delibera di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 a numerosi soggetti pubblici e di non averle fornito un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali.
Istruttoria e difese dell'Ordine
L'Ordine ha sostenuto di aver agito nell'ambito della disciplina emergenziale, richiamando l'art. 4 del d.l. 44/2021, l'art. 2-ter del Codice e l'esigenza di tutela della salute pubblica. Ha inoltre affermato che alcune comunicazioni erano dovute o comunque opportune per informare autorità sanitarie, istituzioni locali e soggetti coinvolti nella gestione della pandemia.
Valutazione del Garante sulla base giuridica
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici possono trattare dati personali solo se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, nel rispetto degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice. Nel caso concreto, la disciplina emergenziale definiva in modo puntuale i flussi informativi consentiti e non legittimava comunicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Comunicazioni ritenute non illecite e comunicazioni illecite
Il Garante ha ritenuto non sanzionabile la comunicazione agli enti contemplati dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. 221/1950, anche per l'incertezza interpretativa esistente al momento dei fatti e per l'assenza di colpa. Ha invece giudicato prive di base giuridica le comunicazioni inviate anche all'Assessore regionale alla sanità, al Questore, al Sindaco, al Direttore generale e al Direttore sanitario dell'ULSS, perché non previste dalla normativa di settore e non necessarie ai fini perseguiti.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Per l'illiceità della comunicazione dei dati personali a soggetti non autorizzati, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, tenendo conto della limitata platea di interessati, della buona fede e della cooperazione dell'Ordine, dell'assenza di precedenti e del contesto emergenziale. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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