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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 378/2024 in data 3 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 378/2024, che aveva imposto l'attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 378/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, mediante la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in data 6 maggio 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 4 dicembre 2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la prescrizione delle relative modalità e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'omesso adempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'inadempimento dell'Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, con obbligo di intervento entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell'ottemperanza per l'attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato non eseguito.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull'importo dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante obblighi a carico di una pubblica amministrazione, quando l'Amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell'inadempimento, consentono al giudice dell'ottemperanza di ritenere comprovata la persistente inesecuzione dell'obbligo giudiziale.
  • Prima di ordinare l'esecuzione nei confronti di un'Amministrazione statale deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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