Cassazione Civile, Sentenza n. 8604/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto le sue doglianze avverso un avviso di accertamento TARSU 2007. Le doglianze principali erano: (i) la nullità/illegittimità dell'avviso perché emesso da A.SER, società cui il servizio di accertamento e riscossione sarebbe stato affidato senza gara pubblica (violazione art.52 D.lgs.446/1997 e norme UE a tutela della concorrenza); (ii) l'omessa prova, da parte del Comune, dell'esistenza della convenzione/atto di affidamento a favore di A.SER; (iii) vizi di motivazione dell'avviso e uso illegittimo di presunzioni semplici; (iv) la dedotta esclusione dalla TARSU di aree produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio e la pretesa che le maggiori superfici erano già indicate nella denuncia originaria senza necessità di denuncia di variazione. In cassazione la ricorrente aveva sette motivi che denunciavano violazioni di norme nazionali e comunitarie e vizi processuali e probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ossia la censura diretta, in via principale, sulla presunta incompatibilità comunitaria dell'art.52 D.lgs.446/1997 ratione temporis e la necessità di sollevare questione pregiudiziale), ha rigettato il secondo e il quarto motivo, e ha accolto il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo nella parte in cui rilevava l'insufficiente istruttoria e la carenza di motivazione della Commissione regionale. In particolare la Corte ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente valutato la mancanza di prova dell'affidamento del servizio (mancata esibizione della convenzione) e che la motivazione dell'organo di appello, riducendosi all'affermazione apodittica "nessuna denuncia di variazione" e alla conseguente dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni, era apparente e inidonea a giustificare il rigetto di tutte le contestazioni sulla legittimità dell'avviso e sulle presunzioni utilizzate. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49, 56, 105, 106 e 226
Invocate dalla ricorrente in ordine alla tutela della concorrenza e alla presunta incompatibilità dell'affidamento senza gara; la Corte ha richiamato il ruolo dell'art.267 TFUE (rinvio pregiudiziale) e ha ritenuto che non fosse necessario sollevare questione pregiudiziale perché la materia risultava non rilevante per la decisione finale nel presente giudizio.
Art. 267 TFUE
La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il rinvio pregiudiziale, osservando che l'obbligo di rinvio non sussiste quando la questione non è rilevante per la decisione o sarebbe solo ipotetica.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
La norma, nella versione vigente dopo modifica (legge 244/2007), richiede procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati; la Corte ha però ritenuto la verifica dell'osservanza della norma non decisiva nel presente giudizio, anche in ragione dell'interesse processuale della parte.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1, comma 224, lett. a)
Richiamata per evidenziare la modifica dell'art.52 del d.lgs.446/1997 che ha subordinato l'affidamento alla gara; la Corte ha osservato la differenza temporale tra la stipula della convenzione e la successiva formulazione della norma.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7, 62
Norme processuali tributarie richiamate: art.7 (potere di disapplicazione incidentale della norma comunitaria) è stato ritenuto non operativo per disapplicare una convenzione negoziale tra Enti; art.62 citato tra le norme evocate.
Codice di procedura civile, art. 100
Richiamato il principio dell'interesse a proporre domanda o eccezione: la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse interesse a far valere profili di tutela concorrenziale generali se tali questioni non incidono direttamente sul rapporto tributario.
D.lgs. 27 ottobre 2010, n. 104, art. 121
Richiamata la giurisprudenza che l'annullamento di una aggiudicazione o convenzione amministrativa non determina automaticamente l'annullamento degli atti di riscossione già emessi.
Norme e principi sulla prova (art. 2697 c.c. e altre norme evocate)
La Corte ha rilevato che l'onere probatorio grava sull'ente che pretende l'iscrizione/accertamento e che, in assenza di esibizione della convenzione, la questione della legittimazione di A.SER doveva essere verificata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il contribuente può eccepire in giudizio la carenza di legittimazione dell'agente di riscossione, ma deve farlo con fatti e documenti: l'assenza in atti della convenzione di affidamento impone al giudice di valutare quella omissione e, se necessario, richiedere o valutare la prova dell'atto.
- Questioni di conformità dell'affidamento rispetto alle norme sulla concorrenza UE (es. obbligo di gara) sono normalmente di natura pubblicistica e dirette a tutelare la concorrenza; il singolo contribuente ha interesse processuale a sollevare tali questioni solo se dimostra un nesso concreto e attuale con la propria situazione tributaria.
- Il giudice deve motivare compiutamente il rigetto delle eccezioni del contribuente: motivazioni apodittiche (es. "eccezioni nuove e inammissibili" senza spiegazione) sono viziate e possono determinare cassazione e rinvio.
- Se la prova dell'affidamento del servizio non è depositata dall'ente che agisce, il giudice di merito deve verificarne l'esistenza; l'omessa valutazione può costituire motivo fondato di impugnazione.
- La possibile illegittimità amministrativa dell'affidamento (es. mancanza di gara) non comporta automaticamente l'annullamento degli atti tributari già emessi: l'azione principale di annullamento dell'aggiudicazione appartiene alla giurisdizione amministrativa e richiede l'interesse dei soggetti lesi.
- Prima di proporre ricorsi è strategico raccogliere e depositare in giudizio tutti i documenti probatori (convenzioni, provvedimenti di aggiudicazione, denunce originarie e di variazione) perché la mancanza di documentazione può pregiudicare la difesa.
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