Ordinanza n. 1938/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Clavesana, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Ordinanza n.-OMISSIS-- Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (boschi e foreste) ai sensi artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 Via -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, mappale -OMISSIS- (parte) - Area urbanistica “Aree produttive di riordino e completamento-OMISSIS-”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, citati nell’Ordinanza stessa, tra cui in specie il Parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute eseguite senza autorizzazione paesaggistica in area boscata vincolata
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino, nonché gli atti presupposti, incluso il parere della Soprintendenza. L’ordinanza sostiene che gli interventi, realizzati in forza di più titoli edilizi, ricadessero in parte in area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. 42/2004. La ricorrente nega di avere estirpato alberi e deduce che il Comune, già proprietario dei terreni, aveva più volte escluso l’esistenza del vincolo forestale. Contesta inoltre che la perimetrazione della Carta forestale regionale possa considerarsi pienamente attendibile e vincolante, sostenendo che la presenza del bosco debba essere verificata in concreto secondo i relativi caratteri di superficie, densità e consistenza. In camera di consiglio la società ha rinunciato all’istanza cautelare, insistendo per l’accoglimento dell’istanza istruttoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso i motivi di merito né la domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato. Ha ritenuto necessario completare l’istruttoria sulla questione decisiva dell’effettiva presenza di copertura boscata nel periodo rilevante e ha ordinato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Settore Tecnico Piemonte Sud, di trasmettere entro 30 giorni i documenti utili, in ordine cronologico, tra cui rilievi, aerofotogrammetrie e ortofotocarte georiferite, corredandoli di una relazione sulla vegetazione presente e sulla sua riconducibilità alla nozione giuridica di bosco. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 6 ottobre 2027.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Premesso che l’impugnata ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS- assume che il contestato intervento, realizzato dalla società ricorrente in forza di plurimi titoli edilizi (permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e provvedimento conclusivo SUAP-OMISSIS-; SCIA n. -OMISSIS-, in variante del PDC -OMISSIS-; permesso di costruire in sanatoria n-OMISSIS-; permesso di costruire n. -OMISSIS- e provvedimento conclusivo SUAP -OMISSIS-), ricadeva parzialmente in area boscata, perciò soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del D. Lgs.42/2004;
La disposizione è indicata come base del vincolo paesaggistico riferito alle aree boscate; il TAR, senza risolvere la questione, dispone di accertare in concreto se nell’area vi fosse copertura riconducibile alla nozione giuridica di bosco.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il testo non contiene un passaggio in cui il giudice applichi o interpreti specificamente questa disposizione.
La norma è richiamata nell’oggetto dell’ordinanza comunale, ma non è oggetto di applicazione o interpretazione da parte del TAR in questa ordinanza istruttoria.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Il testo non contiene un passaggio in cui il giudice applichi o interpreti specificamente questa disposizione.
La norma è richiamata nell’oggetto dell’ordinanza comunale, ma non è oggetto di applicazione o interpretazione da parte del TAR in questa ordinanza istruttoria.
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