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Legge

L.R. FVG 16/2008

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008 reca interventi urgenti e modifiche a varie leggi regionali in materia ambientale, urbanistica, edilizia, trasporti, demanio marittimo, turismo e ricostruzione. Molte misure hanno natura transitoria o legata a termini già conclusi; diversi articoli risultano oggi abrogati o superati da riforme successive.

Norme urgenti plurisettoriali in materia ambientale, urbanistica, edilizia, trasporti, demanio marittimo, turismo e ricostruzione

Norme urgenti plurisettoriali della Regione Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo eterogeneo su ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo. Gran parte delle disposizioni ha carattere transitorio, di coordinamento o di modifica di leggi regionali previgenti; molte previsioni sono oggi abrogate o superate da riforme successive.

Ambiente: autorizzazione integrata ambientale, rifiuti, acque e controlli

La legge disciplina misure transitorie connesse all’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che avevano già presentato domanda nei termini previsti dalla normativa statale. In tale fase gli impianti potevano proseguire l’attività, avvalersi di adeguamenti delle autorizzazioni settoriali, anticipare interventi di allineamento alle migliori tecniche disponibili e presentare modifiche non sostanziali tramite il servizio regionale competente. Le autorità dovevano trasmettere i provvedimenti di adeguamento al servizio regionale competente.

In materia di rifiuti, fino all’adeguamento della normativa regionale alla disciplina statale, continuava ad applicarsi la procedura semplificata già prevista dal regolamento regionale del 1998 per l’autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero; ai procedimenti partecipava anche ARPA. I pareri del Comune e dell’azienda sanitaria sui progetti di impianti dovevano essere resi entro 60 giorni, con silenzio-assenso in caso di mancata risposta.

Per la valutazione ambientale strategica della pianificazione urbanistica comunale, la legge definisce ruoli e competenze: il proponente è l’ufficio comunale o il privato che elabora il piano; l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora o recepisce il piano; l’autorità competente è la Giunta comunale. Sono considerate piccole aree a livello locale le varianti comunali e i piani particolareggiati comunali nei limiti indicati dalla legge. La VAS o la verifica di assoggettabilità si applica anche agli accordi di programma che comportano variante urbanistica, sulla base degli elaborati del piano da variare per l’ambito interessato e il suo congruo intorno.

In materia idrica, la legge detta la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura: il gestore del servizio idrico integrato autorizza gli scarichi secondo convenzioni e regolamenti AUSIR; in assenza dei nuovi regolamenti opera la disciplina vigente al 1° gennaio 2009. È prevista inoltre una presunzione di consumo idrico di 200 litri/giorno per abitante per le utenze domestiche senza contatore. Sono inoltre disciplinati scarichi di piccole reti fognarie, scarichi meteorici di piazzali, reflui dei prosciuttifici di San Daniele del Friuli e utilizzazione agronomica di acque di vegetazione, effluenti zootecnici, digestato e reflui assimilati, con controlli regionali, prescrizioni, sospensione dell’attività e sanzioni amministrative.

Urbanistica ed edilizia: semplificazioni, requisiti e contributi

La legge introduce alcune deroghe e chiarimenti in materia urbanistico-edilizia. Sono esentate da titoli edilizi, autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco in pietra locale in aree svantaggiate, se rispettano specifiche condizioni dimensionali e costruttive.

Per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata vengono introdotti nuovi criteri: i bandi devono valorizzare la residenza in regione con almeno 0,5 punti per ogni anno aggiuntivo, fino a un massimo di 15 anni, e gli aspiranti inquilini devono avere una situazione economica non superiore a 25.000 euro, rivalutabile annualmente. È inoltre richiesto che i richiedenti abbiano residenza o attività lavorativa in Italia da almeno dieci anni, di cui cinque in regione. È prevista una norma transitoria per l’applicazione ai procedimenti di revoca in corso.

La legge disciplina anche la conferma di contributi già concessi per opere pubbliche o per interventi sociali, la riammissione di contributi per lavori su amianto iniziati oltre il termine previsto ma ultimati, e chiarisce la portata di alcune regole sul reimpiego delle economie contributive e dell’IVA. Per i consorzi di bonifica, limita a tre i componenti degli organi che possono percepire compensi, prevedendo la gratuità per gli altri e l’assenso regionale su eventuali rimborsi spese.

Ricostruzione post-sismica e piano urbanistico post-emergenza

La legge contiene numerose disposizioni rivolte alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 1976. Conferma provvedimenti di spesa, salva finanziamenti già concessi e ridefinisce termini per piani particolareggiati e procedure espropriative. In più articoli i termini sono fissati o confermati al 31 dicembre 2025, con effetti transitori per piani scaduti, piani materialmente attuati ma non formalmente conclusi e piani ancora efficaci alla data di entrata in vigore.

È inoltre stabilito il trasferimento gratuito in proprietà agli originari proprietari dei terreni degli alloggi prefabbricati costruiti per l’emergenza sismica e assegnati ai Comuni, salvi gli atti già perfezionati. Sono confermati altresì contributi e criteri interpretativi per la ricostruzione e l’adeguamento antisismico.

Trasporti e pianificazione della mobilità

La legge riorganizza la legge regionale sul trasporto pubblico e sulla logistica, introducendo principi generali e una pianificazione articolata in sistema delle infrastrutture di trasporto, sistema della mobilità delle persone e sistema della mobilità delle merci e della logistica. Il piano regionale delle infrastrutture di trasporto deve contenere documenti conoscitivi, obiettivi, cartografie, norme di attuazione e relazione illustrativa; l’approvazione è efficace dalla pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale.

Sono previste modifiche sul trasporto pubblico locale, sulle esenzioni per alcune categorie di utenti, sugli scuolabus e sui servizi per persone con disabilità, nonché sulla composizione di organi consultivi per la sicurezza stradale.

Demanio marittimo e turismo

Per le concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, la legge dispone che i concessionari debbano possedere i requisiti di legge per tutta la durata della concessione e che l’ente concedente ne verifichi annualmente il mantenimento. È inoltre prevista, in via transitoria, la proroga delle concessioni affidate a soggetti privi dei requisiti fino all’individuazione di un nuovo concessionario in regola e comunque non oltre 12 mesi.

Turismo, attività venatoria e raccolta di prodotti del bosco

La legge interviene anche sulle risorse forestali, introducendo la disciplina per la raccolta delle chiocciole del genere Helix, consentita dall’1 luglio al 31 marzo per uso didattico, scientifico e commestibile entro il limite di 2 kg per persona al giorno, con sanzioni per gli eccessi e per la cattura fuori periodo. Vengono inoltre riscritti i divieti di circolazione e sosta dei veicoli a motore su percorsi fuoristrada in aree vincolate e protette, con un sistema di deroghe, regolamenti provinciali o delle comunità montane, autorizzazioni e pedaggi destinati alla manutenzione.

Regime temporale e attualità applicativa

Molte norme sono espressamente transitorie e legate a procedure, bandi, piani, contributi o esercizi finanziari ormai chiusi; diverse disposizioni risultano nel testo stesso abrogate. La legge conserva oggi utilità soprattutto come testo di coordinamento storico per alcune discipline regionali ancora vigenti, ma nel complesso è in larga parte superata da modifiche successive, anche su più articoli specifici.

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