L.R. Sicilia 1/2000
Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la bandiera della Regione Siciliana, definendone forma, colori e rapporti con lo stemma regionale, e aggiorna i simboli ufficiali della Regione. Regola inoltre obblighi, luoghi, orari e modalità di esposizione della bandiera negli edifici pubblici e in cerimonie, con norme su precedenza, decoro e casi di lutto. Si applica nel territorio siciliano ed è tuttora utile come disciplina dei simboli regionali.
Adozione della bandiera della Regione Siciliana e disciplina della sua esposizione
Adozione della bandiera e simboli ufficiali della Regione Siciliana
La legge disciplina la bandiera della Regione Siciliana come simbolo ufficiale dell’ente e ne regola uso ed esposizione nel territorio regionale. Integra inoltre la disciplina dei simboli ufficiali regionali, coordinandola con lo stemma e il gonfalone.
Caratteristiche della bandiera regionale
La bandiera regionale è costituita da un drappo rettangolare che riproduce al centro lo stemma della Regione siciliana, cioè la Triscele color carnato con gorgoneion e spighe, secondo la definizione già prevista dalla normativa regionale del 1990. Lo stemma occupa tre quinti dell’altezza della bandiera.
Il drappo ha gli stessi colori dello stemma, rosso aranciato e giallo, disposti nello stesso modo. Il formato della bandiera è verticale rispetto ai rapporti dimensionali: l’altezza è pari a due terzi della lunghezza. All’innesto del puntale sull’asta deve essere annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.
Simboli ufficiali della Regione
La disciplina regionale sui simboli ufficiali viene aggiornata individuando espressamente tre simboli della Regione Siciliana:
- la bandiera;
- lo stemma;
- il gonfalone.
Obbligo di esposizione della bandiera
Nel territorio della Regione la bandiera regionale deve essere esposta obbligatoriamente in alcune ricorrenze e in occasione di specifici eventi di rilievo istituzionale. In particolare l’obbligo sussiste:
- il 15 maggio, festa dell’Autonomia siciliana, anniversario della promulgazione dello Statuto regionale;
- il 25 maggio, anniversario della prima seduta dell’Assemblea regionale siciliana;
- su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.
Nei casi obbligatori, la bandiera deve essere esposta all’esterno delle sedi dell’Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali, degli enti sottoposti a vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni. È inoltre prevista l’esposizione presso determinate istituzioni, organi e istituti nei casi specificamente richiamati dalla legge.
Luoghi specifici di esposizione
La legge individua ulteriori ipotesi in cui la bandiera regionale deve essere esposta all’esterno di determinati edifici pubblici o istituzionali:
- sede dell’Assemblea regionale siciliana, per tutta la durata delle riunioni, anche oltre il tramonto;
- sede della Giunta regionale, per tutta la durata delle riunioni, anche oltre il tramonto;
- sedi dei consigli provinciali e comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;
- sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci, quando si riuniscono le rispettive giunte;
- sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, nella giornata iniziale dell’anno accademico, durante le ore di lezione;
- sedi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel giorno di inizio dell’anno scolastico, durante le ore di lezione;
- edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana, per tutto il tempo delle operazioni di voto.
La disciplina opera fatti salvi i casi già regolati dalla normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Modalità di esposizione con altre bandiere
Quando la bandiera regionale è esposta all’esterno di edifici pubblici, deve essere affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell’Unione europea. Le tre bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate allo stesso livello.
La posizione centrale spetta alla bandiera della Repubblica; alla sua destra va collocata la bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione.
Precedenza nelle cerimonie pubbliche
Nelle pubbliche cerimonie svolte nel territorio regionale, la bandiera della Regione ha precedenza su ogni gonfalone, vessillo o emblema di province e comuni, ferma restando la normativa statale sulla bandiera della Repubblica e su quella dell’Unione europea.
Se la bandiera regionale è esposta su un’asta in una pubblica sala, essa occupa il posto d’onore alla destra del tavolo della presidenza.
Tutela del decoro e uso da parte dei privati
La bandiera non può essere esposta in cattivo stato di conservazione o di uso. L’esposizione da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.
Orari di esposizione
Salvo diversa disposizione della legge regionale o della legge statale, la bandiera della Regione esposta all’esterno di edifici pubblici deve essere collocata dalle ore 8 fino al tramonto.
Se la bandiera resta esposta oltre il tramonto, deve essere adeguatamente illuminata.
Casi particolari di lutto
In segno di lutto, la bandiera esposta all’esterno di edifici pubblici deve essere tenuta a mezz’asta; all’estremità superiore dell’inferitura possono essere apposte due strisce di velo nero.
Le strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata in pubbliche cerimonie funebri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 gen 2000L.R. Sicilia 2/2000
- Legge · 4 gen 2000L.R. Sicilia 3/2000
- Legge · 4 gen 2000L.R. Sicilia 4/2000
- Legge · 4 gen 2000L.R. Sicilia 5/2000
- Legge · 24 feb 2000L.R. Sicilia 6/2000
- Legge · 29 feb 2000L.R. Sicilia 7/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →