Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 6/2000

Provvedimento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e regionali in Sicilia, fissando criteri di dimensionamento, procedure provinciali e regionali, risorse finanziarie, controlli e funzioni degli enti locali. Contiene norme transitorie per il 2000 su scuole materne, graduatorie e statalizzazione di alcuni istituti regionali; alcune disposizioni decorrono dal 1° ottobre o 1° settembre 2000.

Autonomia e organizzazione delle istituzioni scolastiche in Sicilia

Autonomia e organizzazione della rete scolastica in Sicilia

La legge definisce il quadro dell’autonomia scolastica nella Regione siciliana, in attuazione dei principi statali, e disciplina sia le istituzioni scolastiche statali sia alcune istituzioni regionali. Mira a riorganizzare la rete scolastica, attribuire funzioni agli enti territoriali, regolare le risorse e i controlli, con specifiche disposizioni transitorie per l’anno 2000.

Finalità dell’autonomia e obiettivi di sistema

L’autonomia scolastica è configurata come strumento per collegare la scuola ai bisogni formativi e allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. La legge valorizza l’uso mirato delle risorse regionali, statali ed europee per migliorare l’offerta formativa, sostenere eccellenze e potenzialità, ridurre dispersione e abbandono e favorire l’integrazione degli alunni disabili o svantaggiati. È inoltre previsto il coinvolgimento di enti locali, soggetti pubblici, associazioni e operatori economici e sociali, nonché la sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica e privata.

Dimensionamento delle scuole e requisiti dimensionali

L’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, progettazione e sperimentazione è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali che raggiungono dimensioni idonee a garantire efficacia dell’offerta formativa e stabilità nel tempo. In via ordinaria, per acquisire o mantenere la personalità giuridica le scuole devono avere una popolazione stabile per almeno un quinquennio tra 500 e 900 alunni. Nel calcolo rientrano anche gli alunni delle scuole materne regionali e comunali autorizzate.

Sono previste deroghe e riduzioni degli indici:

  • incremento oltre il massimo nelle aree ad alta densità demografica, soprattutto per istituti secondari con laboratori o officine di alto valore tecnologico o artistico;
  • riduzione fino a 300 alunni nelle isole minori, nei comuni montani e nelle aree con specificità etniche o linguistiche;
  • deroghe automatiche in province con almeno un terzo del territorio montano e con viabilità disagevole e insediamenti rarefatti;
  • applicazione degli indici minimi anche a istituti tecnici, professionali e artistici specialistici e a scuole con particolari finalità.

Se le singole scuole non raggiungono gli indici, la legge prevede unificazioni orizzontali o verticali, anche per mantenere scuole in ambito comunale. Nelle isole minori e nei comuni montani isolati possono essere costituiti anche istituti comprensivi di ogni ordine e grado.

Programmazione provinciale e regionale della rete scolastica

I piani di dimensionamento sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi regionali. La conferenza è composta da rappresentanti della Provincia regionale, del Comune capoluogo, del personale scolastico, dei genitori, degli studenti, del Provveditorato agli studi, del consiglio scolastico provinciale e dei sindaci della provincia.

La disciplina prevede una procedura stringente di convocazione e sostituzione in caso di inerzia:

  • convocazione della conferenza entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • se necessario, convocazione sostitutiva del sindaco del capoluogo e, in ulteriore inerzia, commissario ad acta dell’Assessore regionale;
  • validità della conferenza anche senza tutti i componenti, purché sia presente la metà più uno;
  • approvazione del piano provinciale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I piani provinciali devono includere anche proposte per le zone di confine tra province. Il piano regionale di dimensionamento è poi approvato con decreto assessoriale previa intesa con il Ministro competente, assicurando il coordinamento complessivo e il rispetto degli organici prestabiliti.

Riconoscimento dell’autonomia e personalità giuridica

Il riconoscimento dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e l’attribuzione della personalità giuridica sono disposti con decreto dell’Assessore regionale competente. Il sistema regionale recepisce inoltre varie norme statali in materia di autonomia, ordinamento e riorganizzazione della pubblica istruzione.

Istituti regionali pareggiati e relativo dimensionamento

L’autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati. Il loro dimensionamento è disposto dall’Assessore regionale competente secondo i parametri generali stabiliti per le scuole statali, considerando come unica entità l’istituto d’arte e la scuola media annessa. Si applicano anche le norme regionali sui controlli e sulla dotazione organica funzionale.

Dotazione finanziaria, bilanci e gestione delle risorse

La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche con personalità giuridica è costituita da assegnazioni regionali per il funzionamento amministrativo e didattico, distinte in quota ordinaria e perequativa. Le risorse sono utilizzabili per spese correnti e in conto capitale, con possibilità di variazione in corso d’anno.

L’assegnazione ordinaria comprende una quota fissa e una quota per alunno, differenziata per tipologia di scuola, ed è annualmente rivalutata in base all’inflazione programmata. L’assegnazione perequativa dipende dalle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio ed è rideterminata ogni anno. Restano possibili ulteriori finanziamenti da Stato, Unione europea, Regione, enti locali, altri enti e privati per progetti specifici. Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da altre disposizioni legislative.

Con decreto assessoriale, di concerto con l’Assessore al bilancio, sono impartite le istruzioni generali per l’allocazione autonoma delle risorse, la formazione dei bilanci, la gestione delle somme iscritte e la scelta del servizio di tesoreria o cassa.

Controlli: collegi dei revisori dei conti

Per le istituzioni scolastiche statali autonome il controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale è affidato a un collegio di revisori nominato dall’Assessore regionale competente, composto da tre membri designati rispettivamente dalla Regione, dal Ministro della pubblica istruzione e dall’ente locale obbligato. I componenti devono essere, in via prioritaria, dipendenti o pensionati delle amministrazioni designanti iscritti nel registro dei revisori contabili; in mancanza, può essere designato un revisore esterno iscritto al registro.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione per non più di due quadrienni. Una disciplina analoga è prevista per le istituzioni scolastiche regionali pareggiate autonome, con diversa composizione del collegio.

Soppressione dei distretti scolastici e trasferimento di funzioni

I distretti scolastici sono soppressi in Sicilia. Le funzioni prima attribuite ai consigli scolastici distrettuali sono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome in raccordo con gli enti locali.

Sono inoltre escluse, nell’ambito regionale, alcune funzioni dei consigli scolastici provinciali, che vengono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali.

Competenze della Regione, delle province e dei comuni

Alla Regione restano i compiti di programmazione generale e di coordinamento della rete scolastica, la determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie regionali, la programmazione dell’offerta formativa integrata con la formazione professionale, la suddivisione del territorio in ambiti funzionali e territoriali e la definizione del calendario scolastico.

Alle province, per l’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, per gli altri gradi, spettano l’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, la redazione dei piani di organizzazione della rete, i servizi di supporto per alunni con handicap o svantaggio, l’uso degli edifici e delle attrezzature, la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti, la promozione di iniziative nell’ambito delle funzioni conferite e la gestione degli organi collegiali territoriali. Sono attribuiti anche il piano di utilizzo delle palestre e la promozione delle attività sportive in raccordo con il CONI.

I comuni possono inoltre promuovere, anche con le province, interventi su educazione degli adulti, orientamento, pari opportunità, continuità tra gradi scolastici, interventi perequativi, prevenzione della dispersione e educazione alla salute. La risoluzione dei conflitti di competenza spetta alle province, salvo quelli tra scuole materne, elementari e medie, risolti dai comuni.

Le nuove norme sulle funzioni territoriali entrano in vigore il 1° ottobre 2000.

Ufficio scolastico regionale

A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, le funzioni regionali già devolute a tali uffici sono attribuite all’Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia, quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.

Disposizioni sulle istituzioni scolastiche regionali

Per le istituzioni scolastiche regionali sono introdotte modifiche puntuali al regime del personale e delle graduatorie, tra cui:

  • decorrenza giuridica delle nomine in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce la graduatoria;
  • regola per cui la frazione di unità inferiore al 51% non determina posto da assegnare per concorso.

Per le scuole materne regionali, gli oneri di pulizia, utenze e piccola manutenzione sono posti a carico dei comuni. Per tali scuole è inoltre prevista la possibilità di trasferimento d’ufficio del personale nell’ambito provinciale secondo le norme sulla mobilità del personale statale. Le graduatorie provinciali per le supplenze temporanee dell’anno scolastico 1999/2000 sono prorogate.

Statalizzazione di istituti regionali

L’Assessore regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con il Ministro della pubblica istruzione per la statalizzazione di:

  • scuole materne regionali;
  • istituti regionali d’arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, San Cataldo, Santo Stefano di Camastra, Bagheria e Mazara del Vallo;
  • Istituto tecnico femminile regionale di Catania;
  • Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania.

Decorrenze, entrata in vigore e regime transitorio

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Alcune disposizioni hanno decorrenze speciali:

  • le norme sulle funzioni di Regione, province e comuni decorrono dal 1° ottobre 2000;
  • le norme sugli oneri delle scuole materne regionali decorrono dal 1° settembre 2000;
  • la proroga delle graduatorie riguarda l’anno scolastico 1999/2000.

Obsolescenza pratica

Il provvedimento è in larga parte storicizzato: molte disposizioni riguardano una specifica fase di avvio dell’autonomia scolastica, con termini e adempimenti concentrati nel 2000, e parte delle previsioni è superata dall’evoluzione successiva dell’ordinamento scolastico e regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.