Cassazione Penale, Ordinanza n. 36287/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Treviso di affermarne la responsabilità per tentato furto, in concorso, di un’autovettura e per la contravvenzione prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, dopo aver forato uno pneumatico della Range Rover, i ricorrenti avevano inseguito la persona offesa, che era risalita a bordo ed era ripartita, costringendola a fermarsi in un vicolo cieco. Uno dei due era quindi sceso dall’auto e si era avvicinato alla vittima con le mani in tasca, mentre l’altro era rimasto alla guida con il motore acceso; l’intervento dei Carabinieri aveva impedito la consumazione del furto. La ricostruzione si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa e del militare intervenuto nell’immediatezza. Con l’unico motivo, formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, i ricorrenti lamentavano che i giudici di merito non avessero compiuto una «ricognizione allo stato degli atti» idonea, a loro dire, a condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Non indicavano tuttavia quale specifica causa di non punibilità dovesse applicarsi né individuavano carenze o illogicità concrete della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché il motivo era generico e non si confrontava con le ragioni delle conformi decisioni di merito: i ricorrenti si limitavano a invocare l’omessa valutazione di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p., senza precisare quale causa di proscioglimento ricorresse né formulare una critica argomentata alla motivazione. La responsabilità affermata nei gradi di merito non è stata quindi rimessa in discussione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
A fronte del quadro delineato dalle sentenze conformi i ricorrenti si limitano a invocare il vizio di motivazione per la mancata valutazione degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza neppure indicare quale causa di non punibilità avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso concreto.
La mera invocazione dell’obbligo di pronunciare immediatamente una causa di non punibilità non basta: il ricorrente deve indicare quale causa avrebbe dovuto essere applicata nel caso concreto.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa nella sua determinazione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che lamenti genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa o di elementi rilevanti ai fini di un proscioglimento, senza individuare la specifica causa di non punibilità invocata e senza indicare puntuali carenze argomentative o illogicità della motivazione impugnata.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e svolgere una critica argomentata, idonea a indicare in che modo le carenze denunciate incidano sulla capacità dimostrativa degli elementi posti a fondamento della decisione.
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